La norma si applica anche per il contribuente che è decaduto da un piano di pagamento rateale ma soltanto per le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione a condizione che il fatto sia intervenuto dopo il 15.10.2015 ma entro il giorno 1°.7.2016.
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La regola generale
1.1. I debitori ammessi
La norma ha per oggetto tutte le rateazioni che, ai sensi dell’art. 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, sono state concesse in data antecedente o successiva a quella del giorno 1°.1.2016, ma solo se il debitore è decaduto dal pagamento rateale alla data del 1°.7.2016.
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L’esclusione dall’agevolazione:
- Decadenza dal pagamento rateale intervenuta dopo il 1°.7.2016;
- decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3-bis del d.p.r. 18.12.1997, n. 462;
- decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute ai sensi dell’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, cioè a seguito di accertamento con adesione o di omessa impugnazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2 3 15 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218, di reclamo-mediazione e di conciliazione giudiziale di cui, rispettivamente, agli artt. 17-bis e 48 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462; tuttavia il beneficio è applicabile se è stata notificata la cartella di pagamento per il recupero delle somme ancor dovute, per le quali è stato richiesto il pagamento rateale, sempre che tale decadenza sia intervenuta entro il giorno 1°.7.2016.
Il contribuente può chiedere di beneficiare di un nuovo pagamento rateale, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già stati approvati in precedenza. Il beneficio è concesso anche se alla data del 1°.7.2016 le rate scadute non sono state integralmente saldate.
Entro quando presentare la nuova richiesta di rateazione?
Il debitore, a pena di decadenza, deve presentare a Equitalia la nuova richiesta di pagamento rateale entro il 20.10.2016.
La norma non impone l’obbligo di eseguire, contestualmente alla domanda, il pagamento integrale delle rate scadute né il pagamento di alcuna somma prima dell’approvazione del nuovo piano di rateazione.
Il contribuente decade dal nuovo pagamento rateale soltanto a causa del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
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Le regole del nuovo piano di rateazione:
- Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente del debitore;
- chi è decaduto da una precedente rateazione superiore a 72 rate può beneficiare della nuova procedura fino ad un massimo dello stesso numero di rate che è stato approvato in precedenza;
- l’importo minimo di una rata non può essere inferiore a 50 euro;
- ricevuta la richiesta, Equitalia può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, di cui, rispettivamente, agli artt. 77 e 86 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, soltanto nel caso di mancato accoglimento della domanda ovvero di decadenza; sono fatti salvi i fermi e le ipoteche che sono già stati iscritti anteriormente alla presentazione della domanda.
Come presentare la domanda di riammissione alla rateazione?
L’istanza di riammissione va presentata utilizzando il modulo RR1, disponibile presso gli sportelli e sul suo sito internet di Equitalia.
Decorso inutilmente il termine del 20.10.2016, solo nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente potrà chiedere di beneficiare di un nuovo pagamento rateale ma soltanto se tutte le rate scadute sono state saldate all’atto di presentazione della domanda.
1.2. L’oggetto del beneficio
La riammissione alla procedura di pagamento rateale ha per oggetto tutte le somme ancora dovute con il piano di pagamento rateale oramai decaduto.
L’agevolazione riguarda:
- l’IRPEF e le relative addizionali, l’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- l’IVA;
- le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e di donazione;
- i contributi previdenziali;
- le altre somme prese in carico da Equitalia (ad esempio, ICI, IMU, ecc.).
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La riammissione speciale alla rateazione
L’art. 13-bis, al comma 3, prevede la riammissione al pagamento rateale per il debitore che sia decaduto, alla data del 1°.7.2016, da un piano di rateazione relativo ad un accertamento con adesione o ad un’omessa impugnazione dell’accertamento, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 15 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218.
La norma esclude le procedure di pagamento rateale relative a:
- accertamenti con adesione e omesse impugnazioni se la decadenza si è verificata entro il 15.10.2015 o dopo il 1°.7.2016;
- decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale di cui, rispettivamente, agli artt. 17-bis e 48 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462.
Il debitore deve rivolgersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha predisposto il piano di pagamento rateale per il quale è intervenuta la decadenza, presentando l’istanza di ammissione al beneficio entro il 20.10.2016.
Il nuovo piano non è condizionato dal dover preventivamente saldare le rate scadute.
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La procedura
Entro il 20.10.2016, il debitore deve consegnare o inviare a Equitalia la domanda di pagamento rateale, con il modello RR1, relativamente alle somme da questa prese in carico e oggetto della procedura prevista dall’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. All’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente va presentata la domanda relativa alla definizione dell’accertamento con adesione o all’omessa impugnazione.
Presentando la domanda Equitalia dispone la nuova rateazione, sospendendo l’avvio della procedura di iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo. L’Agenzia delle entrate provvede alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo conseguenti alla decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute in base all’accertamento con adesione o all’omessa impugnazione.
La domanda presentata entro il 20.10.2016 comporta il ricalcolo delle rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti che sono stati effettuati e la predisposizione del nuovo piano di pagamento rateale.
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Gli effetti della riammissione
La riammissione al pagamento rateale, oltre a ripristinare l’originario piano di rateazione, è importante poiché non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
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Le nuove regole per beneficiare della rateazione
Il comma 4 dell’art. 13-bis ha elevato da 50.000 a 60.000 euro il limite di soglia entro il quale la procedura di pagamento rateale può essere richiesta. Superato tale importo, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
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