La disciplina in vigore fino al 31.12.2016
Sulle cessioni di tartufi si applica l’aliquota IVA del 22%.
L’impresa che acquista tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionale non muniti di partita IVA deve emettere un’autofattura, attenendosi a quanto è previsto dall’art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, sia per le modalità sia per i termini, ma senza dover indicare le generalità del cedente. Inoltre, è obbligata a versare l’IVA esposta nell’autofattura ma senza poter esercitare la relativa detrazione dell’imposta.
Il cedente suddetto non è obbligato ad osservare alcun obbligo contabile.
La disciplina in vigore dal 1°.1.2017
Sulle cessioni di tartufi si applicherà non più l’aliquota IVA del 22% ma del 10% in quanto viene inserito alla Tabella A, parte III, il n. 20-bis) avente ad oggetto Tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.
Viene meno l’obbligo di emettere l’autofattura per gli acquisti fatti da raccoglitori occasionali, con il correlativo obbligo di versare l’IVA e divieto di esercitare il diritto alla detrazione. Tuttavia, resta fermo l’onere di dimostrarne l’acquisto al fine di vincere le presunzioni in materia.
Sui compensi che vengono corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, privi di partita IVA, in relazione all’acquisto di tartufi viene applicata una ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, con l’aliquota del 23%. La base imponibile del prelievo è costituita dall’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
In sostanza, se il compenso pattuito è di 1.000 euro, la base imponibile è ridotta a 780 euro per cui il prelievo è di 179,40 euro, in modo che l’importo netto percepito ammonta a 820,60 euro.
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