L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, relativa
a un’ordinanza di assegnazione delle somme emessa in una procedura esecutiva, nei confronti del
creditore procedente. Quest’ultimo impugnava il citato atto impositivo eccependo l’avvenuta
decadenza dell’Agenzia dal potere di accertamento, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico
dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 1986). L’avviso di liquidazione, infatti, era stato
consegnato per la notifica all’ufficio postale tre giorni prima della scadenza del termine, ma era pervenuto al contribuente con raccomandata dopo lo spirare del termine decadenziale di accertamento.
La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
I Giudici di Milano hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente sulla base dell’avvenuta
decadenza del poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la Commissione
Tributaria adita, infatti, la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale nelle notifiche a mezzo posta il momento rilevante per il soggetto notificante è la consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo per gli atti processuali (atti di citazione, ricorsi, controricorsi, etc.). Il principio sancito dalla Consulta, pertanto, non trova applicazione, secondo la decisione in commento, per la notifica di un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, etc.) che costituisce un atto amministrativo.
Brevi considerazioni
La decisione della Commissione Tributaria è stata resa su una fattispecie riguardante l’imposta di
registro. L’articolo 76, comma 2, del Testo Unico dell’Imposta di Registro, come è noto, prevede un
termine decadenziale di tre anni, decorrenti dalla richiesta di registrazione, per la richiesta
dell’imposta principale dovuta. Il comma 3 dell’articolo 76 prevede, inoltre, che l’avviso di
liquidazione debba essere notificato al contribuente nei modi stabiliti dal comma 3 dell’articolo 52.
Quest’ultima disposizione rinvia, a sua volta, ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi. La disposizione alla quale si deve fare riferimento, quindi, è l’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede all’ultimo comma che qualunque notifica a mezzo posta si considera effettuata alla data della spedizione.
Da una lettura coordinata del complesso quadro normativo sopra richiamato, si possono trarre due
conclusioni contrastanti con riferimento alla sentenza in commento:
– secondo una prima lettura la decisione non è condivisibile in quanto i giudici non hanno considerato l’esistenza di una disposizione di legge (l’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973 applicabile all’imposta di registro in base ai rinvii sopra citati ) che, in base a un’interpretazione letterale, avrebbe portato a risolvere la controversia nel modo opposto a quanto deciso;
– in base a una seconda lettura, invece, il principio sancito dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano è condivisibile e, soprattutto, deve trovare applicazione anche nell’ambito delle imposta dirette. Una tale estensione si giustifica, sia per l’omogeneità delle disposizioni normative che regolano la fattispecie nelle imposte dirette e indirette, sia secondo un criterio di ragionevolezza che impone di applicare il medesimo trattamento verso fattispecie sostanzialmente analoghe.
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