I lineamenti della procedura
A decorrere dal 1° luglio 2017 la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di imprese individuali società costituite in forma societaria o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, in deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis del codice di procedura civile, in conformità a quanto è previsto da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per gli atti e gli avvisi da notificare entro il 30.6.2017 resta ferma la disciplina vigente prima della modifica introdotta con l’art. 7-quater, comma 6, del d.l. 22.10.2016, n. 193, che ha aggiunto il settimo comma all’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
In sostanza, la notificazione degli avvisi e degli atti destinati:
a) a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata con una delle seguenti alternative:
- da messi comunali ovvero da messi speciali autorizzati d’ufficio, secondo le regole indicate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le modifiche previste dall’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, compresa la notificazione a mezzo del servizio postale;
- direttamente, in deroga all’art. 149-bis c.p.c., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le procedure indicate al sesto comma del citato art. 60;
b) a soggetti diversi non può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, salvo che l’interessato non abbia esercitato l’opzione segnalando l’indirizzo al quale vuole ricevere l’atto.
Le regole della procedura
In deroga a quanto è previsto dall’art. 149-bis c.p.c. (notificazione a mezzo di posta elettronica) e alle modalità di notificazione previste dalle singole leggi di imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dall’ufficio competente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità previste dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La procedura rappresenta una facoltà, ma, indubbiamente, costituisce la regola per ovviare ad eventuali eccezioni di legittimità relative alle eventuali irregolarità che possono essere presenti qualora la notificazione sia fatta con l’intervento del messo comunale o speciale o a mezzo del servizio postale.
Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio esegue un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche dopo tale tentativo la casella risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica deve essere eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
La notificazione si intende perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza:
- per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
- per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio (o nei casi di casella satura o di indirizzo PEC non valido o attivo) nel 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa;
I soggetti privi dell’indirizzo PEC
I soggetti che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata possono richiedere che la notificazione possa essere eseguita all’indirizzo PEC di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (cioè un difensore abilitato alla difesa nel processo tributario), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, specificatamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento.
Ai fini delle notificazioni, l’elezione dell’indirizzo, ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta il ricevimento della richiesta.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Qualora anche a seguito di tale tentativo la casella dovesse risultare satura, oppure se l’indirizzo non dovesse risultare valido o attivo, si applicano le norme in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente secondo le regole fissate dai primi sei commi dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, con esclusione dell’art. 149-bis c.p.c.
La decorrenza
L’innovazione normativa si applica per gli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere oggetto di notificazione a decorrere dal 1°.7.2017. Invece, se il termine ultimo di notificazione è fissato con il giorno 30.6.2017, la procedura deve essere ossequiente alla disciplina in vigore anteriormente.
La cartella di pagamento
Il comma 8 dell’art. 7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, modifica anche le regole di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento stabilendo che l’atto deve essere notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, “diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC”, all’indirizzo dichiarato nell’atto della richiesta.
In tali casi, trovano applicazione le regole procedurali fissate nell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
Relativamente al periodo che intercorre dalla data del 1°.6.2016 (dalla quale decorre la modifica introdotta con l’art. 14 del d.lgs. 24.9.2014, n. 159) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 22.10.2016, n. 193, se sono state eseguite con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, le notificazioni delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione relativi alle imprese individuali, alle società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi, ovvero a chi ha richiesto la procedura a mezzo PEC, devono essere rinnovate mediante PEC e i termini di impugnazione di tali atti “decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione”.
Il quadro delle notifiche a mezzo PEC
Atto impositivo | Effetti |
Avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di irrogazione delle sanzioni notificati:
a) entro il 30.6.2017 b) dal 1°.7.2017: – a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato – a soggetti diversi che hanno richiesto la notifica via PEC: · regola generale · se a seguito del secondo invio la casella PEC risulta satura o l’indirizzo non è valido o attivo – a altri soggetti |
nulli (procedura non prevista per legge)
legittimi
legittimi notifica da eseguire secondo le regole ordinarie regole ordinarie |
Cartelle di pagamento notificate:
a) dal 1°.6.2016 – a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi nonché a soggetti diversi che ne hanno fatto richiesta – a altri soggetti b) dal 1°.6.2016 al 1°.7.2017 a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché altri soggetti che ne hanno fatto richiesta, con modalità diverse dalla PEC c) dal 1°.7.2017: – al destinatario risultante all’indirizzo INI-PEC ovvero per chi non risulta iscritto ma fa richiesta per l’invio all’indirizzo dichiarato – altri soggetti |
legittime
nulle (procedura non prevista per legge) rinnovazione della notifica a mezzo PEC (e i termini di impugnazione decorrono da tale data)
legittima (1)
consegna diretta o a mezzo posta |
Ricorso tributario e atti del processo
a) regola generale
b) regioni in cui è attiva la procedura di processo tributario telematico (dd.dd. 4.8.2015, 30.6.2016 e 15.12.2016) |
inammissibili (perché la procedura non è prevista per legge) (Corte di Cassazione, ordinanza 12.9.2016, n. 17941) legittimità |
(1) Si applica l’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. |
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