Nel frattempo, dal 20 marzo, il tentativo di mediazione è già divenuto condizione di procedibilità per moltissimi giudizi civili.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine ha pubblicato sul proprio sito internet un utile vademecum, in cui si sottolinea, tra l’altro, che “possono essere oggetto di mediazione solo le controversie in materia di diritti disponibili”.
Inoltre, si spiega, “la mediazione è diversa dall’arbitrato. Riguarda l’ambito negoziale, mentre l’arbitrato, che pure costituisce una forma di risoluzione della controversia alternativa al processo, riveste carattere contenzioso e prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia“.
Questi gli argomenti trattati:
– Cos’è la mediazione
– La mediazione è diversa dall’arbitrato
– La mediazione è diversa dall’arbitraggio
– La mediazione è diversa dalle procedure di negoziazione, di reclamo
– La natura giuridica della mediazione
– Gli obblighi informativi per i Colleghi
– Le materie di conciliazione obbligatoria
– La conciliazione endoprocessuale
– La conciliazione prevista contrattualmente
– Abrogazioni e Disposizioni transitorie
– L’insussistenza di criteri di competenza territoriale per la mediazione; la prevenzione per l’ipotesi di più domande
– La sanzione processuale per la mancata partecipazione
– Gli effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e decadenza
– La riservatezza della procedura
– Il procedimento di mediazione
– L’efficacia esecutiva della mediazione
– Segretezza del procedimento
– Spese processuali e mediazione
– Agevolazioni fiscali
– Quanto costa al cliente ?
– Profili di incostituzionalità della normativa
– F.A.Q.
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