“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed antro un termine ragionevole […]”, così recita l’art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU).
La Costituzione italiana all’art.111 asserisce che: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti[…]. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Date queste premesse, è da sottolineare che nel 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio con la Direttiva 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE intesero diffondere un modello alternativo di risoluzione delle controversie, extragiudiziale per la precisione, al fine di garantirne rapidità e ridurre le (talvolta) ingenti spese che può comportare l’accesso alla giustizia ordinaria. In secondo luogo gli organi europei sostengono che una controversia, risolta tramite l’incontro di volontà tra le parti davanti ad un soggetto terzo, ha maggiori possibilità di essere rispettata nel lungo periodo. Una conciliazione, una mediazione appunto. I soggetti interessati si incontrano e “trattano”.
L’ordinamento italiano aveva già pensato a questa via nel 2003 con riguardo a alcune controversie in materia societaria , per poi estenderla ad altre materie una volta emanata e recepita la Direttiva del 2008. L’art. 5 del D.Lgs 28/2010 che disciplina l’istituto elenca le materie oggetto della semplificata procedura. I diritti indisponibili, che sono attribuiti ad ogni individuo a prescindere dalla sua volontà, non possono essere oggetto di un accordo stragiudiziale, rapido e semplificato quale di fatto è la mediazione poiché, nel momento in cui vengono lesi o comunque menomati, necessitano di ulteriori tutele che solo un procedimento davanti ad un Tribunale in base alle norme dettate dal codice stesso, con i suoi tre gradi di giudizio, garantisce.
Ora, che il diritto alla ragionevole durata di un processo sia irrinunciabile e non trasferibile emerge sia dal sistema normativo europeo che nazionale, come dimostrato dagli articoli citati. Pertanto, qualora risultasse oggetto di controversia, la via della conciliazione, incardinata su un incontro di volontà il cui esito positivo potrebbe anche implicare il sacrificio di propri diritti, non è percorribile .
Dell’argomento si è recentemente occupata la Corte di Cassazione nella sentenza 1778/2013. Nella sentenza l’organo di legittimità chiarisce che effettivamente la garanzia ad una ragionevole durata del processo non può e non deve essere oggetto di accordi stragiudiziali , di conciliazione. Tuttavia, essa separa il riconoscimento di tale diritto dalla conseguente richiesta di un’equa riparazione del danno subito, diritto patrimoniale al contrario rientrante fra quelli disponibili e dunque sì oggetto di mediazione. La Cassazione afferma che la domanda di conciliazione interrompe la prescrizione di quest’ultimo diritto patrimoniale precisando tra l’altro quanto sostenuto dalla sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale con riguardo alla legittimità degli artt. 5 e 16 del D. Lgs 28/2010 rispetto. In particolare la Suprema Corte stabilisce che, se da un lato la pronuncia ora citata ha dichiarato l’illegittimità del decreto in oggetto nel punto in cui dispone all’obbligatorietà della procedura di conciliazione nelle materie elencate, dall’altro non si è pronunciata in tal senso con riguardo agli effetti della richiesta di conciliazione disciplinati dall’art. 5, c.6 del medesimo decreto che sancisce la parità tra domanda di mediazione e domanda giudiziale rispetto ai tempi di prescrizione del diritto controverso.
In conclusione, dunque, la Suprema Corte chiarisce che la conciliazione, per quanto non obbligatoria, stante la sua dichiarata illegittimità costituzionale, se richiesta dalle parti impedirà il decorrere dei tempi di prescrizione .
L’obbligatorietà dell’istituto della mediazione tuttavia ha fatto nuovamente discutere.Il Governo, infatti l’ha ripristinata (Decreto del Fare, D.L. 194/2013 convertito con L. 9 agosto 2013, n.98 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013) nonostante la pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale.
La “riabilitazione” sarebbe dovuta all’esigenza di diminuire il carico dei procedimenti giudiziari, puntando ulteriormente sulla convenienza economica della procedura stragiudiziale. Inoltre la parti in contesa sarebbe più propense a rispettare un accordo conciliativo.
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