La legittima difesa: che cos’è e come potrebbe cambiare

Legittima difesa: come è definita attualmente nel Codice penale e come potrebbe cambiare con l’approvazione del nuovo disegno di legge.

Sara Scapin 11/05/17
La legittima difesa è disciplinata dall’art. 52 c.p., in base al quale non è penalmente perseguibile chi ha commesso un fatto costituente reato essendovi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.

 

I requisiti della legittima difesa

Come emerge dal testo stesso dell’articolo, l’istituto in esame è composto da due contrapposti atteggiamenti: uno aggressivo ed uno difensivo.

Da un lato, infatti, deve sussistere una aggressione ingiusta, che si sostanzia nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto appartenente a colui che reagisce. Dall’altro, è necessaria una reazione legittima, legata alla necessità di difendersi, all’inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa ed offesa.

In particolare, nel concetto di “pericolo” viene fatto rientrare qualsiasi bene giuridicamente tutelato, anche di natura patrimoniale.

Il pericolo deve poi essere “attuale”: deve trattarsi, cioè, di una situazione rischiosa in atto al momento dell’aggressione, che deve protrarsi finché l’azione dell’aggressore diretta a ledere il bene non si sia conclusa. Restano quindi esclusi i casi difesa preventiva od anticipata.

Il pericolo deve anche essere “non volontariamente causato” da chi ricorre alla legittima difesa. Pertanto non può avvalersene chi accetta una sfida o prenda parte ad una rissa.

L’offesa deve possedere poi il requisito dell’ingiustizia, cioè violare le norme giuridiche poste a tutela del bene aggredito.

L’ultimo requisito necessario è la proporzione tra difesa ed offesa. Inizialmente tale requisito era inteso nel senso che tale proporzione dovesse intercorrere tra i mezzi di difesa a disposizione dell’aggredito e quelli effettivamente utilizzati in concreto. Oggi, invece, si ritiene piuttosto che colui il quale si difende non possa aggredire un bene dell’aggressore superiore rispetto a quello posto inizialmente in pericolo. Il secondo comma dell’art. 52  presume sempre sussistente la proporzione  se il fatto avviene nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro.

 

Il nuovo disegno di legge

In questi giorni la Camera ha approvato con 225 voti favorevoli il disegno di legge volto ad innovare la disciplina della legittima difesa. Il testo ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.

Le principali novità apportate al testo dell’art. 52 c.p. sono le seguenti:

1) la difesa dovrà ritenersi legittima qualora costituisca la reazione a un’aggressione avvenuta di notte, a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno;

2) anche l’art. 59 c.p. in materia di eccesso di legittima difesa viene ampliato, prevedendo ora l’esclusione della colpa dell’agente qualora l’errore risulti conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale;

3) infine, nel caso in cui chi l’agente abbia subito un processo conclusosi con l’assoluzione, tutte le spese processuali ed i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.

 

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