L’agevolazione contributiva (comma 33)
Anche per l’anno 2021 è esteso il beneficio previsto dall’art. 1, comma 503, della l. 27.12.2019, n. 160.
Per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate fino al 31.12.2021 da coltivatori diretti e giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, per il periodo di 24 mesi, è riconosciuto l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il beneficio, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, si applica nei limiti degli aiuti comunitari “de minimis”
Le rendite catastali (comma 38)
Anche per l’anno 2021 i redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Le percentuali di compensazione forfettaria (comma 39)
E’ estesa all’anno 2021 la norma (art. 1, comma 506, della l. 27.12.2017, n. 205) che eleva le percentuali di compensazione forfettaria per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, non superiore al 7,7% e all’8%, con decreto da adottare entro il 31.1.2021.
Il d.m. 26.1.2016, aggiornato con il d.m. 5.6.2020, per l’anno 2020, fissa l’aliquota del 7,95% per la specie suina e del 7,65% per la specie bovina, compreso il genere bufalo, valori che sono in attesa di conferma per l’anno 2021.
L’agriturismo, (comma 40)
Le somministrazioni di alimenti e bevande sono soggette all’aliquota IVA del 10%. Lo stesso trattamento è riservato alle “preparazioni alimentari” (n. 80) della parte III della Tabella A), nozione che va interpretata nel senso che essa comprende “le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.
Vanno applicate le aliquote specifiche per ciascun bene che viene venduto in assenza dei suddetti requisiti.
La ricomposizione fondiaria (comma 41)
Per l’anno 2021 non si applica l’imposta fissa di registro di € 200 sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a € 5.000, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Le filiere agricole (comma 131)
E’ riconosciuto un credito d’imposta del 40% per gli anni dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3 del d.l. 10.2.2009, n. 5, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi aderenti ai disciplinari delle “carte del vino” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della l. 27.7.1999, n. 268, per le spese sostenute:
- per la realizzazione e l’ampiamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle vendite a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale;
- per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paese esteri, gestiti dagli stessi organismi;
- per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali;
- per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.
Le modalità applicative sono demandate ad un provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le misure di sostegno (commi da 128)
Sono previste misure di sostegno, con appositi stanziamenti, a favore:
- della pesca e dell’acquacoltura (commi 128 e 129);
- delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie dal 1.1.2019 (comma 130),
- della filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137);
- della tutela e del rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio (comma 138).
Il registro per i cereali (commi da 139 a 142)
Con apposito decreto del MIPAAF, da emanare entro 60 giorni, sono dettate le norme di attuazione relative alla tenuta del registro di carico e scarico cui sono obbligati tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali. In tale registro telematico, istituito nell’ambio del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), devono essere annotate:
- tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 5 tonnellate annue;
- le operazioni di carico e scarico per la vendita o la trasformazione di cereali e a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi devono essere registrate entro 7 giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni stesse.
Altre novità fiscali 2021
Vengono irrigate le seguenti sanzioni amministrative:
- da 5.000 a 20.000 euro per l’omessa istituzione;
- da 1.000 a 5.000 euro per il mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro.
Si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni se le violazioni sulle registrazioni riguardano quantitativi non registrati superiori a 50 tonnellate.
La detrazione delle spese veterinarie (comma 333)
E’ elevato da 500 a 550 euro l’importo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19%, al netto della franchigia di 129,11 euro, per le spese veterinarie, pagate con strumento tracciabile, relative agli animali da compagnia indicati nel d.m. 6.6.2001, n. 289.
La partita IVA sulle locazioni (commi da 595 a 597)
Il regime fiscale delle c.d. “locazioni brevi” di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del d.l. 24.4.2017, n. 50, a decorrere dall’anno 2021 è riconosciuto soltanto se tale destinazione ha per oggetto non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque effettuata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, con obbligo di dotarsi della partita IVA. Questa regola si estende anche quando i contratti sono stipulati tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto chi cerca un immobile con i proprietari degli appartamenti.
“Le locazioni brevi”
Per “locazioni brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa.
Ai redditi derivanti da tali contratti, in alternativa al regime ordinario di tassazione, su opzione si applica la c.d. “cedolare secca” con l’aliquota dl 21%.
E’ abrogata la norma che attrae tra le “”locazioni brevi” i contratti di sublocazione e sui contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario.
Libri utili
Guida alle locazioni brevi 2020
Al via i controlli delle Entrate sulle locazioni brevi. Con il decreto dell’11 novembre del Ministero dell’economia si regolamenta l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a inquilini e durata dei contratti comunicati alle Questure. I dati saranno resi disponibili anche ai Comuni al fine della verifica dell’obbligo di pagamento della tassa di soggiorno. I controlli saranno effettuati in riferimento alle locazioni dell’intero anno 2020. Annunciata poi la con legge di Bilancio per il 2021 un a stretta sulla possibilità di utilizzare il regime della cedolare secca per chi possiede e dà in locazione più di cinque appartamenti con questa formula. Nell’ebook tutto quello che occore sapere per districarsi tra le nuove norme e fare la scelta migliore dal punto di vista fiscale.In appendice i facsimili dei contratti da utilizzare per queste locazioni sia nel caso di durata mensile, sia nel caso di locazioni con durata di pochi giorni. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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La prima rata dell’IMU per l’anno 2021 (comma 509)
Non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’anno 2021 relativa a :
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, degli agriturismi, degli affitta-camere per brevi soggiorni, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, se il soggetto passivo è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi e sia anche il gestore dell’attività esercitata.
L’agevolazione per l’acqua potabile (commi da 1087 1089)
E’ riconosciuto il credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, l’installazione di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogato da acquedotti.
Il tetto massimo del beneficio è fissato in 1.000 euro per le persone fisiche, non esercenti attività economica, limitatamente a ciascuna unità immobiliare e a 5.000 euro per ciascun immobile utilizzato nell’ambito dell’attività di impresa, dell’arte o della professione e degli enti del terzo settore e religiosi riconosciuti.
La lotteria degli scontrini (commi da 1095 a 1096)
Dal 1.1.2021, per partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini” è necessario che il pagamento sia fatto esclusivamente mediante strumenti tracciabili.
Dal 1.3.2021, se l’esercente rifiuta di ricevere il “codice lotteria”, il consumatore può segnalare la circostanza nella sezione dedicata del portale lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, segnalazione che è utilizzata per l’analisi del rischio di evasione.
Il cash back (comma 1097)
I rimborsi attribuiti a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito percipiente e non sono oggetto di alcun prelievo erariale.
>> Cashback 2021: la guida completa all’utilizzo
E-book utile:
I contribuenti trimestrali (comma 1102)
Il contribuente che liquida trimestralmente l’IVA può annotare le fatture nell’apposito registro entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese della loro effettuazione.
L’esterometro dal 1.1.2022 (commi 1003 e 1004)
Il c.d. “esterometro resta in vigore per l’anno 2021. Dall’anno 2022, invece, salvo che per le operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale e quelle documentate mediante la fattura elettronica, il contribuente che ha effettuato operazioni con l’estero deve trasmettere telematicamente al Sistema di interscambio i dati:
- delle operazioni svolte nei confronti dei soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- delle operazioni ricevute da soggetti non residenti, entro il 15° giorno successivo al ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione di due euro per ciascuna fattura, entro l’importo massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta a un euro, entro il massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita ovvero se è fatta la trasmissione corretta di quanto di quanto inviato.
Dal 1.1.2021, la sanzione è di due euro per ogni fattura, con un massimo di 400 euro mensili, tuttavia la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 200 euro mensili, se entro il 15° giorno successivo alla scadenza è effettuata la trasmissione ovvero l’invio corretto.
Il bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108)
Se la fattura elettronica è emessa da un soggetto terzo va applicata l’imposta di bollo (cioè se le operazioni esenti o non soggette o escluse dal computo della base imponibile sono di ammontare superiore a 77,47 euro), il cedente o prestatore del servizio è obbligato in solido.
La rivalutazione delle quote di partecipazione e del valore dei terreni (comma 1122)
E’ possibile rideterminare i costi di acquisto delle partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.1.2021.
L’imposta sostituiva dell’11% può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30.6.2021 e sull’importo delle rate successive (scadenti la seconda il 30.6.2022 e la terza il 30.6.2023) sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versarsi contestualmente.
La relazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il giorno 30.6.2021.
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