L’On. Luciano Fantoni come relatore del disegno di legge al Senato, si espresse, ed è agli Atti parlamentari, seduta DXXX del 10 novembre 1950, Senato della Repubblica, pag. 20624, senza mezzi termini, così :“Una prova, del resto della necessità di dotare la nostra Repubblica di una onorificenza, è data altresì dal fatto che, nella mancanza, è sorta una colluvie di ordini così detti liberi ed indipendenti o si sono riesumati di quelli già estinti, Ordini tutti che, a scopo prevalentemente speculativo, distribuiscono dignità ed insegne.”
Effettivamente, oltre all’oggettiva esplosione di fantomatici ordini di cavalleria richiamantisi a nomi dei santi più svariati tanto da consumare un’intero calendario liturgico, con ricostruzioni storiche e legittimiste a posteriori, non esisteva, al di fuori dell’art. 498 del C.P., ancora in uso oggi, uno strumento legislativo per frenare tale attività truffaldina.
Difatti il quadro normativo precedente era ancorato agli artt. 78, 79 e 80 dello Statuto Albertino che regolavano a monte e cioè ex ante l’attribuzione di un titolo cavalleresco straniero, disconoscendo quella categoria che solo attraverso la Legge 178/51 ha fatto formalmente ingresso nell’ordinamento italiano.
Diversamente con la legge istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana l’autorizzazione all’uso è divenuta successiva al conferimento ed opera in un ambito ancora del tutto incerto proprio a causa della legittimazione di un tipo di onorificenza individuata e comunemente indicata come “non nazionale”.
La nuova normativa ha così tentato di regolare il conferimento e l’uso di quegli ordini legittimi che promanano da una fons honorum affievolita, quale quella in possesso di ex regnanti o Capi di Case Dinastiche (soltanto quelli che sono retaggio della penisola italiana) ma soprattutto quelli che non sono emanazione diretta dello Stato di collocazione storico-geografica, ma da questo riconosciuti nel proprio ordinamento.
Attraverso l’articolato legislativo e in tal senso, la legge prevede delle fattispecie di natura penale e amministrativa che si possono inquadrare nelle seguenti ipotesi:
Art. 8 c. 1° legge 178 del 1951. Conferimento di onorificenze illegittime.
Ciò si realizza quando il conferimento viene effettuato da soggetti che non hanno un’originaria e legittimante fons honorum rendendo di conseguenza tutti i conferimenti così realizzati privi di qualsiasi autenticità e copertura legislativa e pertanto si rendono penalmente perseguibili coloro che come privato, nell’ambito di enti o associazioni, conferiscaono onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi forma o denominazione.
Elementi soggettivi costitutivi del reato sono l’assenza di una legittima potestà a conferire onorificenze, che si riverbera sulla legittimità della stessa onorificenza, mentre quelli oggettivi si riferiscono al contesto del conferimento in relazione al luogo ed alle modalità del conferimento.
Proprio secondo consolidata giurisprudenza risulta irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, il luogo del conferimento rispetto alla sostanziale illegittimità del conferimento e della pseudo onorificenza attribuita, mentre e non è punibile l’accettazione della pseudo-onorificenza da parte dell’insignito.
Le sanzioni per questo tipo di reato sono di ordine penale e prevedono la reclusione da sei mesi a due anni, la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi del comma terzo dell’art. 8 predetto.
Art. 8 c. 1° legge 178 del 1951. Uso di onorificenze illegittime.
Con questa previsione si colpisce non la semplice accettazione di onorificenze illegittime, ma l’uso, da parte di chiunque, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferite anche prima dell’entrata in vigore della legge del 1951 da enti, associazioni o privati. Per la violazione di tale norma è prevista la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80.
Per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto abbia fatto uso di onorificenze conferite da soggetti che non hanno titolo a rilasciarle, ovvero, che si ritengono titolari di “ordini” che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini “non nazionali” di Stati Esteri o preunitari-italiani (alcuni) e che quindi devono ritenersi in parte Ordini illegittimi e in parte non autorizzabili.
Art. 7 c. 1° e 2°, legge 178 del 1951. Uso non autorizzato di onorificenze legittime.
In questa caso si punisce, con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche legittime conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali”, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli Esteri.
In questo caso si regolamenta l’uso di onorificenze legittime in assenza della richiesta autorizzazione del Ministro degli Esteri per quelle onorificenze di cui è competente e di quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quelle Pontificie tra cui l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Seppur esiste un quadro legislativo così omogeneo, sotto il profilo esegetico ed ermeneutico, purtroppo il fenomeno relativo al conferimento e uso di ordini farlocchi, fasulli, o come meglio aggrada chiamarli, prolifera in modo incessante, con cerimonie di dubbio gusto e assenza di qualche pur minimo accenno di protocollo o etichetta che genericamente in tali occasioni è d’obbligo.
Chi ne fa le spese di tale sciagura sono principalmente due dei massimi Ordini cavallereschi che la cristianità conosca: Il Sovrano Militare Ordine di Malta con sede magistrale in via Condotti, 68, a Roma, e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme la cui sede magistrale è nello Stato della Città del Vaticano, in via della Conciliazione, presso il palazzo della Rovere.
Mentre il primo vanta scopiazzature varie e delle più folcloristiche, di cui oltre le venti si è perso il conto, un numero più ridotto è quello dei falsi ordini che si rifanno all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Molti di questi self styled orders, soprattutto per lo SMOM, si rifanno, per accreditarsi, a fantasiosi origini e scismi nonchè eventi che giuridicamente non hanno valore e in alcuni casi non supportati nemmeno storicamente.
E’ bene qui precisare che effettivamente dall’unico “ceppo” originario per lo SMOM si sono sviluppate dei legittimi Ordini cavallereschi, che rinviano la propria fons honorum a quella del rispettivo Gran Maestro che in quasi tutti è il Sovrano dello Stato in cui hanno la loro sede principale e cioè:
Il Venerabile Ordine di San Giovanni nel Regno Unito, di cui è Gran Maestro la Regina Elisabetta II;
L’Ordine di San Giovanni nel Regno di Svezia di cui è Gran Maestro il re Gustavo V di Svezia;
L’Ordine di San Giovanni nel Regno di Olanda di cui è Gran Maestro il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi;
L’Ordine di San Giovanni del Baliaggio di Brandeburgo (o meglio definito Johanniterorden) di cui è Gran Maestro il Principe Oscar di Prussia.
Al di fuori di questi 4 Ordini cavallereschi, non indipendenti, in quanto solo il Sovrano Militare Ordine di Malta è tale e per questo è considerato giuridicamente e internazionalmente uno “Stato”, con facoltà di battere moneta e legiferare, tutti e quattro di origine protestante, non esistono altri Ordini che si possano ricollegare storicamente e giuridicamente a quello che comunemente è chiamato l’”Ordine di Malta”.
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