Servizio 118: consiglieri regionali siciliani condannati per danno erariale

Dario Di Maria 05/04/13
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I media hanno dato da pochi giorni la notizia di una sentenza della Corte dei Conti che ha condannato la Giunta Cuffaro e alcuni consiglieri regionali siciliani, per danno erariale per un importo complessivo di euro 11.882,861,96, con condanne che vanno da circa 600.000,00 a quasi 730.000,00 euro.

La notizia è stata riportata più per la notorietà dei soggetti coinvolti, che per il contenuto giuridico.

Nel merito e sotto l’aspetto tecnico-giuridico, invero, riveste un’importanza quasi storica.

Ripercorriamo brevemente la vicenda, che riguarda il servizio “118” in Sicilia.

I costi del “118”

Prima della riforma di cui all’art. 24 della legge regionale n. 5/09, il servizio di trasporto di emergenza urgenza (118) era gestito dalla Regione siciliana attraverso la Croce Rossa Italiana (CRI). Tale rapporto Regione/CRI, risalente al 1998, trovava la propria regolamentazione in una convenzione del marzo 2001 (convenzione madre), prorogata, in virtù di successivi interventi legislativi, fino all’agosto del 2010. La CRI gestiva il servizio ricorrendo ad una ulteriore convenzione (che si presentava come contratto accessivo rispetto a quello principale) con una società di capitali, la SI.S.E. Siciliana servizi emergenza spa, nata nel 1999, inizialmente come società mista, e, successivamente trasformata nel 2004 in società per azioni unipersonale a socio unico CRI.

La Corte dei Conti si era attivata a fronte della preoccupante e anomala lievitazione dei costi della convenzione, che avevano registrato nel giro di pochi anni (2001-2006) una notevole crescita, passando da 8 milioni a 120 milioni di euro. Tale lievitazione è avvenuta specialmente per effetto della decisione della Giunta regionale che, previo parere della speciale Commissione dell’ARS, con due atti aggiuntivi alla convenzione, dispose un ampliamento del servizio aumentando, rispetto alla previsione originaria, il numero delle ambulanze da acquisire da parte della CRI/SISE e, di conseguenza, il numero degli autisti soccorritori.

Per effetto di tali interventi, in un arco di tempo che andava dal marzo 2001 al marzo 2006, le originarie 157 ambulanze erano diventate 280, mentre gli autisti soccorritori da 1570 lievitavano a 3009 (dati al 31.12.2006).

L’indagine della Corte dei Conti

Con la relazione della sezione controllo delle Corte dei Conti siciliana (n. 2/2008), sono stati messi in luce le critiicità e le ombre di tale gestione.

Successivamente, la Procura regionale della Corte dei conti con una prima nota richiedeva all’Assemblea regionale siciliana (ARS), il parere espresso dalla VI Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» sull’atto aggiuntivo alla convenzione del 31 marzo 2001 tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa Italiana, le generalità complete e la residenza dei deputati che avevano deliberato con voto favorevole gli emendamenti e il predetto parere.

Con nota del 30 ottobre 2008, l’A.R.S. provvedeva a trasmettere parte della documentazione, precisando che detta documentazione non avrebbe potuto essere utilizzata per «sindacare l’attività politica di qualsivoglia organo dell’Assemblea regionale».

La Procura regionale, con nota del 7 novembre 2008, reiterava la richiesta specificando che vi era la necessità di procedere all’accertamento di «una ipotesi di danno erariale ben specificata», al fine di «assicurare l’effettività dell’esercizio della giurisdizione in materia contabile».

Il conflitto dinanzi la Corte Costituzionale

Allora la Regione Siciliana promuoveva dinanzi alla Corte Costituzionale giudizio per conflitto di attribuzione tra enti. Sosteneva la difesa regionale che la VI Commissione legislativa avesse reso il suddetto parere nel pieno esercizio di una funzione di “controllo e direzione politica”, rientrante nell’alveo della relativa prerogativa costituzionalmente garantita», e aggiungendo che l’art. 6 dello statuto speciale della Regione stabilisce che «i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione».

La Corte Costituzionale dava ragione alla Procura della Corte dei Conti, sottolineando che “l’attività svolta dalla Commissione consiliare è consistita in un concorso all’azione provvedimentale dell’esecutivo regionale. Il fatto che il parere reso dalla Commissione avesse anche carattere “conforme”, impedendo così alla Giunta di discostarsene, non fa altro che rafforzare la conclusione già tratta: l’assunzione, da parte dell’Assemblea, di una funzione consultiva, prevista dalla legislazione regionale, ha avuto per effetto di coinvolgere la competente Commissione nel procedimento amministrativo finalizzato alla gestione di un servizio pubblico, e conseguentemente è soggetta alla giurisdizione contabile”.

I giudizi di primo grado e di appello, fino alla condanna.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si è quindi svolto il giudizio per danno erariale in primo grado, in cui il P.M.ha affermato che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che “il potenziamento del servizio è avvenuto in prossimità delle elezioni regionali del giugno 2006, si poneva in contrasto con le linee guida nazionali e regionali, e la scelta del governo regionale, e quindi della Commissione Sanità dell’A.R.S., di incrementare mezzi e personale non era funzionale a migliorare il servizio, bensì a risolvere problemi occupazionali”.

Ma la Corte dei Conti in primo grado, censurando tale ricostruzione, ha assolto gli imputati, con la motivazione che, quand’anche la scelta di potenziare il servizio 118 non fosse stata conforme a legge, la levitazione dei costi era da attribuire alla gestione del 118, e non alla scelta politica di potenziare il servizio d’emergenza.

La Procura Regionale ha quindi proposto appello, e in secondo grado il Collegio Giudicante ha reputato “pienamente condivisibile quanto affermato dalla Corte Costituzionale, essendo del tutto evidente che il “parere” con emendamenti reso dalla VI^ Commissione dell’A.R.S. ha costituito estrinsecazione di una funzione essenzialmente amministrativa, si è inserito in maniera determinante nell’iter procedimentale, sostanzialmente unitario e ha condotto all’ingiustificato incremento del personale addetto al “S.U.E.S. 118”, reputato foriero di danno erariale”.

Quindi la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ha condannato la Giunta e i deputati regionali al pagamento alla Regione Siciliana di complessivo di euro 11.882,861,96.

Conclusioni

E’ la prima volta che la Corte dei Conti condanna membri di un Consiglio Regionale per i pareri resi nell’esercizio della loro attività di indirizzo politico.

La motivazione è chiara: il parere reso, seppur formalmente di “indirizzo politico”, fu sostanzialmente un atto amministrativo, che determinò l’ingiustificato e illegittimo incremento di personale e mezzi, foriero di danno erariale.

Quindi, anche le leggi-provvedimento, cioè quelle leggi prive della generalità e dell’astrattezza, che sostanzialmente sostituiscono provvedimenti amminsitrativi (p.es.: assunzioni, proroghe di contratti di appalti e/o di contratti a termine), potrebbero essere in futuro nel mirino della Corte dei Conti.

 

Dario Di Maria

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