Si ricorda brevemente sul punto, che con D.l. 1/2012, nel gennaio del 2012, sono state abrogate le tariffe degli avvocati. Nel marzo del 2012 è stato introdotto un comma che prevedeva la loro reviviscenza nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto determinare i nuovi parametri; decreto che come si ricorda è poi arrivato in data 20 luglio del 2012.
Secondo la Corte, tale norma, che ha permesso questo regime transitorio, sia stata “ragionevole” ed ha permesso di superare un impasse che si era venuta a creare e che aveva reso assai difficoltoso il calcolo della liquidazione degli onorari.
I Giudici hanno, pertanto, dichiarato manifestamente inammissibile le questioni, sollevate dal Tribunale di Napoli, di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio n. 1, così come quelle del Tribunale di Nocera Inferiore, rispetto al succitato comma 3 inserito in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
Circa il ricorso del Tribunale di Napoli, la Corte afferma che “oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati”.
Quanto, invece, alle ordinanze di rimessione del Tribunale di Nocera Inferiore, queste “non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva”.
Da ultimo la consulta osserva che “a prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con la quale è stato posto rimedio proprio a quella situazione di “blocco” lamentata dal Tribunale ordinario di Napoli […], situazione poi comunque superata con l’adozione del decreto ministeriale 20 luglio 2012, recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate – le questioni sollevate dagli odierni rimettenti vanno dichiarate manifestamente inammissibili, per la non rispondenza delle rispettive ordinanze di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), per promuovere l’incidente di costituzionalità”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento