Nel suo articolo Fabrizio Goria riferisce che lo scorso 16 febbraio la redazione di Linkiesta ha ricevuto una comunicazione da parte del colosso dell’informazione finanziaria Thomson Reuters dove quest’ultima “specificava che voleva discutere quanto prima in merito al Data Compliance Programme” citando un retweet fatto dall’account twitter di @Fgoria a un altro utente di Twitter.
Thomson Reuters, prosegue, chiede a Linkiesta di far desistere il giornalista Goria «dal riportare in qualsiasi modo, via Twitter o qualsiasi altra maniera, i lanci di Reuters o le news».
Occorre premettere che la notizia cui fa riferimento Thomson Reuters e che sarebbe stata retweettata da Goria, era inclusa tra quelle il cui accesso era consentito solo agli utenti “paganti” di Thomson Reuters.
Giusto il tempo per dar modo al “popolo della rete” di sollevare un polverone e già pare che la vicenda si sia ridimensionata, con le scuse da parte della Thomson Reuters a Fabrizio Goria.
Il dato fattuale può essere riassunto con la formula: Tizio fa il retweet di Caio che ha preso la notizia o l’informazione da una parte del sito Alfa riservato agli abbonati. Può attribuirsi una qualche responsabilità a Tizio per aver ritwittato (o retweettato che dir si voglia) la notizia? Se si, che genere di responsabilità?
Il tweet, si sa, è un breve messaggio di 140 caratteri che può contenere sia testo che hyperlink. E’ ben possibile che un tweet sia veicolo di materiale protetto dal diritto d’autore ed è possibile che il tweet stesso sia coperto da diritto d’autore.
Astraendo per un momento dal dato fattuale è interessante osservare che chiunque richieda un account su Twitter ne accetta espressamente i terms of service (TOS) riportati alla pagina https://twitter.com/tos.
Se il tweet per le sue caratteristiche fosse “degno” di tutela ai sensi delle norme sul diritto d’autore, il titolare del diritto d’autore, non potrebbe, comunque, impedire ad altri di ritwittare ciò che lui stesso ha comunicato tramite Twitter. In primo luogo – e questo è l’argomento logico – perché altrimenti non avrebbe alcun senso utilizzare Twitter. In secondo luogo perché inviando un tweet si conferisce una licenza globale, non esclusiva e royalty-free – a Twitter in primis – e a tutti gli utenti twitter “ad utilizzare, copiare, riprodurre, gestire, adattare, modificare, pubblicare, trasmettere, visualizzare e distribuire tale Contenuto in qualsiasi mezzo o metodo di distribuzione (attualmente conosciuti o sviluppati successivamente)”. E ciò assume un significato che va oltre l’ambito del diritto d’autore: potremmo parlare di un “consenso dell’avente diritto” al retweet che rende lecita qualsiasi forma di utilizzo del contenuto del tweet.
E’ ben possibile, d’altronde, che il “materiale protetto” (non pensiamo al solo diritto d’autore) non sia tweettato per la prima volta dall’avente diritto ma da un soggetto terzo. Quest’ultimo, inviando il tweet, determina l’insorgere del legittimo affidamento che il tweet sia stato immesso in rete da chi poteva legittimamente farlo.
Nel caso in esame, però, il diritto d’autore c’entra poco o niente. L’aspetto da prendere in considerazione, infatti, riguarda un’ipotesi di concorrenza come riconosciuto dai più arguti commentatori (Scorza, Belisario e Saetta tra gli altri). Può, allora, attribuirsi nel caso specifico una qualche responsabilità per violazione di norme in materia di concorrenza?
Per comprendere meglio quale collocazione dare, sotto un profilo giuridico, alla vicenda è necessario prendere i passi dall’art. 101 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).
L’articolo in questione prevede che “la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte”. Lo stesso articolo, poi, descrive le due specifiche ipotesi in cui l’attività non possa essere considerata lecita.
Innanzitutto non può considerarsi lecita “la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione”.
Inoltre non è considerata lecita “la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”.
La lettura di tale norma porta a due necessarie premesse.
In primis occorre notare che l’art. 101 parla di “informazioni e notizie” e non di “articoli”. E tale distinzione è importante per cogliere l’effettivo significato di due norme che, altrimenti, parrebbero in stridente contrasto: l’art. 65 e l’art. 101 della L. 633/41.
L’art. 65 (oggetto del recente ddl 2297 Senato), infatti, prevede le ipotesi di libero utilizzo di “articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso e gli altri materiali dello stesso carattere”.
Il contrasto apparente tra le due norme risiede nel fatto che, a considerare sinonimi i termini “informazioni”, “notizie” e “articoli”, si giungerebbe alla illogica conseguenza di ritenere sempre e comunque “non libere”, in base all’art. 101 LDA, le attività rese libere dall’art. 65 LDA (almeno entro il limite delle 16 ore del richiamato art. 101 LDA) oltreché dalle altre norme (ad es. dall’art. 70 LDA) che prevedono ipotesi di “libero utilizzo”.
La differenza tra “articoli” e “informazioni e notizie” è sottile ma netta: gli articoli di cui all’art. 65 sono gli scritti che contengono creazioni originali e sono suscettibili di tutela ai sensi delle norme sul diritto d’autore; le informazioni e notizie, invece, implicano l’idea della comunicazione di un fatto ignoto e non sono tutelate dalle norme sul diritto d’autore in quanto non raggiungono i requisiti minimi di originalità o di attività creativa o di elaborazione espressiva.
Per fare un esempio, dire “E’ morto Tizio, capo di Stato di Atlantide” è una semplice notizia o informazione, mentre lo scritto in cui si faccia il cosiddetto “coccodrillo” della morte di Tizio, evidenziando determinati aspetti della sua vita, esaltandone alcuni o esorcizzandone altri, reso in una forma espressiva creativa è, certamente, un articolo di attualità politica.
Ma anche in base a tale lettura non può ricavarsi un bug normativo tra gli artt. 65 e 101 LDA, nel senso che lo sfruttamento economico degli articoli rientranti nella definizione dell’art. 65 (e tutelati in base all’art. 1 LDA) e che non rientrino in alcuna ipotesi di “libero utilizzo”, sono comunque riservate al titolare dei diritti e, poiché l’articolo fungere anche da contenitore di “notizie e informazioni”, sarà soggetto anche ai limiti di cui all’art. 101 LDA.
In secondo luogo, tenuta ferma la distinzione sopra vista, si potrebbe individuare un secondo “apparente” cortocircuito normativo tra l’art. 101 LDA e l’art. 2598 c.c., in base al quale compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. L’art. 101 LDA, secondo giurisprudenza di legittimità (si veda Cass., 10 maggio 1993, n. 5346) e di merito, è stato considerato come “specificazione dei mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale cui si riferisce più generalmente l’art. 2598 n. 3 c.c.” e da ciò deriverebbe un rapporto di specialità della prima norma rispetto alla seconda. Deve evidenziarsi che, tuttavia, non sono mancate pronunce che hanno escluso il rapporto di specialità e le hanno ritenute, pertanto, entrambe applicabili al singolo contesto (Trib. Roma, 13 ottobre 2004 e Trib. Bologna 15 ottobre 2002).
Fatte queste due brevi premesse occorre richiamare la domanda iniziale: può attribuirsi, nel caso specifico, una qualche responsabilità per violazione di norme in materia di concorrenza?
Ci troviamo di fronte ad un re-tweet che richiama una notizia o informazione riportata nella parte “riservata” dei lanci di Thomson Reuters.
La prima difficoltà interpretativa dalla presenza del “fattore web” non prevedibile né, ovviamente, previsto dal legislatore del 1941 in modo da rispettare la ratio dell’art. 101 ed escludere la possibilità di estensioni analogiche irrazionali. Tutto ruota, allora, attorno alla possibilità di qualificare il retweet di Goria come un caso di “impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica”.
Posto che, come correttamente riferisce Guido Scorza su Punto Informatico “nessun follower di Goria rinuncerà mai, se interessato, ad abbonarsi ad un canale a pagamento di Reuters”, e considerato altresì che nessuna persona sarà stata indotta a divenire follower di Goria – rendendolo così più “famoso” su twitter (si veda Trib. Genova, 3 dicembre 1997) – allora viene a cadere un primo elemento che potrebbe indurre a ritenere sussistente il fatto “concorrenziale”.
La natura stessa del retweet indurrebbe a ritenere insussistente (in presenza della buona fede di chi fa il retweet) un’attività contraria agli “usi onesti” in materia giornalistica, posto che, come detto sopra, chi “ritwitta” ripone un seppur minimo affidamento sulla correttezza di chi ha postato il tweet originario. Oltretutto manca anche la “sistematicità” della riproduzione delle informazioni o notizie: elemento non necessario a configurare la fattispecie in questione (se non nella lett. b), ma utile indizio della presenza di “atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica”.
Senza dover necessariamente invocare una riforma normativa sul punto è evidente che le norme esistenti vadano interpretate considerando gli elementi di novità in modo tale da non esasperare il contenuto letterale, stravolgendo e seviziando il suo intimo significato.
Si vedano tra gli altri:
http://www.linkiesta.it/ma-davvero-reuters-voleva-mettere-il-bavaglio-ai-miei-tweet
http://www.linkiesta.it/diritto-autore-twitter
http://punto-informatico.it/3453357/PI/Commenti/reuters-goria-tempi-della-concorrenza.aspx
www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-21/twitter-caso-goria-scoperchia-214816.shtml?uuid=AaF6cXvEdav
http://www.valigiablu.it/doc/768/le-agenzie-ai-tempi-di-twitter-reutersitalia-vs-fgoria-cosa-dice-la-legge.htm
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