Non c’erano i reati societari, lo smaltimento illecito di rifiuti, le mega truffe bancarie a danno dei consumatori e dei risparmiatori, i crack parmalat, le manipolazioni informatiche, le vittime dei terremoti per le case fatte male e cadute sui bambini, i riciclaggi internazionali, le corruzioni di alto bordo, le frodi in commercio, le morti bianche nei cantieri e nelle fabbriche.
Non esistevano le imprese e le società, ed i reati erano i più squisitamente individuali, dal nerboruto che si impossessava del coniglio cacciato dal compagno di grotta al violento che sgozzava il vicino di capanna per prendersi la donna.
Un diritto penale sintetico e lineare accompagnato da una procedura penale ancora più chiara ed efficace: quattro clavate in testa per il furto di una quaglia; un giorno a mollo nel torrente per l’invasione di cunicolo; una impiccagione con liana d’edera per l’uccisione di un uomo; trentasette pietrate nelle gambe per il ferimento di una donna giovane; una settimana appesi all’ultimo ramo del cedro per lo strangolamento di una donna anziana.
La nuova civiltà industrializzata ha completamente mutato il volto del diritto penale e, sopratutto, invertito i rapporti di equilibrio tra i reati dei singoli e quelli, da soli o in gruppo concorsuale, all’interno di strutture societarie ed imprenditoriali.
In soldoni, è un dato di fatto storicamente accertato che un’altissima percentuale di aggressione delinquenziale alla società civile si annidi proprio all’interno delle aziende e delle imprese, con la conseguenza che il diritto penale “classico” – imperniato com’è sul principio della personalità della responsabilità penale – non riesce più a tutelarci a sufficienza.
Nasce proprio dalla necessità di salvaguardarsi da questa specifica fetta di criminalità “moderna” l’emanazione, nell’anno 2001, del Decreto Legislativo n. 231 con il quale, per la prima volta nel sistema italiano (ma è una filosofia legislativa che proviene dall’intero circuito internazionale), è stata introdotta la responsabilità diretta degli enti all’interno del processo penale.
Il principio di fondo portato avanti dal D.Lgs. 231/2001 è che, nelle realtà imprenditoriali e negli enti in genere, i reati devono essere previsti ed evitati attraverso un efficace Modello di Organizzazione, rectius attraverso un razionale sistema di procedure, controlli e vigilanza, idoneo ad impedire o quantomeno ad ostacolare la proliferazione di condotte e di attività illecite interaziendali.
A riprova dell’importanza storica della 231, basti pensare ad una ferita ancora aperta: se all’interno della Tyssenkrupp fosse stato operante un efficace Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 – con un conseguente Organismo di Vigilanza, obbligatoriamente esterno all’azienda, che avesse controllato le condotte degli interni – oggi piangeremmo 7 morti in meno…!
Ma come si fa a mettere le manette ai polsi a società e a multinazionali?
Niente manette, ma pene ben più dure ed efficaci: multe milionarie; misure interdittive terrificanti (revoca di finanziamenti e licenze, divieto di contrattare con la P.A., sospensione dell’attività, sequestri e confische, divieto pubblicità, etc.). Quanto basta per convincere che forse vale la pena mettersi in regola …
Il vero problema è solo la reazione del sistema: indifferenza della maggioranza delle imprese e società; poca conoscenza del D.Lgs. 231/2001 anche da parte degli addetti ai lavori; tendenziale pigrizia e noncuranza delle Procure e dei Giudici di Merito.
Fortunatamente, a tenere alta la bandiera della corretta applicazione della nostra legge rimangono – come sempre – i fidati giuristi della Corte di Cassazione, che sulla 231 non ci scherzano affatto ed anzi la infliggono in modo assolutamente rigoroso: evitando manovre correttive laddove riscontrino deficienze del Decreto Legislativo (v., ad esempio, a proposito dell’inammissibilità della costituzione di parte civile di cui abbiamo parlato nell’articolo “Fuori le parti civili dai processi per responsabilità amministrativa da Dlgs. 231/2001”); sottolineando la necessità di estendere l’ambito di operatività alle società partecipate pubblico-privato (II Sezione Penale, 9/21 luglio 2010 n. 28699); puntualizzando la doverosa applicabilità della 231 alle società che gestiscono attività trasferita dagli enti pubblici territoriali (II Sezione Penale, 26 ottobre 2010 – 10 gennaio 2011 n. 234).
L’ultima pronuncia in materia è la n.1883, emessa dalla III Sezione Penale il 15 dicembre 2010, depositata il 20 aprile scorso.
Stavolta la Suprema Corte è stata ancora più ardita ed ha offerto alla 231 una straordinaria spalla supplementare; a fronte di una lettera della legge che parla di applicabilità “alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica”, con la sentenza in esame è stato disposto che il D.Lgs. 231/2001 vale anche per le imprese individuali.
Ma come – si dirà – nel 2004 la stessa Corte di Cassazione (Sez. VI, 3 marzo/22 aprile 2004 n. 18941) aveva detto l’esatto contrario, e cioè che il Decreto in discussione non si estende alle imprese individuali!
Ribellione giurisprudenziale? Mutamento di rotta esegetica? Colpo di legge? Colpo di mano? ….Colpo di sole….?
Tranquilli, nulla di tutto questo ma solo tanta saggezza giuridica.
La Corte di Cassazione ha semplicemente chiarito che:
a) la nozione di impresa (ricavabile dagli artt. 2082 e 2083 del codice civile) non può farsi dipendere dalla circostanza che l’attività sia esercitata attraverso strutture semplici piuttosto che complesse, anche perché questo determinerebbe una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima;
b) la 231 si ritiene pacificamente applicabile alle società unipersonali introdotte con la riforma societaria del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, dunque non v’è motivo di trattare diversamente le imprese unipersonali.
Dunque, ciò che rende doveroso l’approntamento dei Modelli di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 è, unicamente, la presenza di una attività oggettivamente svolta in termini di organizzazione imprenditoriale, a prescindere dal fatto che l’imprenditore sia persona fisica o persona giuridica. Che è poi la stessa logica di impresa accolta dal nostro codice civile all’art. 2195.
Provvidenziale Cassazione! Altro che Giudice di Legittimità lontano dalla realtà ed immerso nel mondo iperuranio della grund norm di Kelsen!
Questa è la decisione di chi è saldamente bullonato alla quotidianità, vuole fare giustizia sostanziale, ha capito perfettamente che tanti éscamotage e scelte societarie nascondono precise volontà di elusione della legge e di … abuso del diritto.
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