Come funziona l’accollo dei debiti tributari

Scarica PDF Stampa

L’art. 8, comma 2, della l. 27.7.2000, n. 212, afferma che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.

Ai sensi dell’art. 1273 c.c., se il debitore e un terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione che è stata convenuta a suo favore. L’adesione del creditore comporta la liberazione del debitore originario ma soltanto se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore. Tuttavia, qualora non vi sia la liberazione, il debitore rimane obbligato in solido con il terzo, il quale è obbligato nei confronti del creditore che ha aderito all’operazione entro i limiti che ha assunto con il debito, ferma la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che sono fondate sul contratto di accollo.

L’accollo è stato introdotto nella disciplina fiscale con l’art. 1 del d.l. 26.10.2019, n. 124, ma con peculiarità proprie definite con il Provvedimento 24.9.2021 tra le quali spicca il fatto sostanziale ben differente in quanto la normativa civilistica libera da responsabilità il debitore mentre quella tributaria nega la liberazione del contribuente debitore originario.

La risoluzione 15.11.2017, n. 140/E, richiama il contenuto della sentenza 11.11.2008, n. 28162, della Corte di cassazione secondo cui “assumere volontariamente l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o il soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o di coobbligato) in forza di titolo negoziale” tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti “i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale”.

Indice

Debiti tributari: l’accollante

L’accollante rileva il debito d’imposta altrui procedendo al pagamento utilizzando il modello F24 indicando:

  • il codice identificativo “80-Accollante del debito d’imposta”;
  • nella sezione “Contribuente” il codice fiscale:
  • ·       dell’accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario) nel campo “Codice fiscale”;
  • ·       dell’accollante (soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato) nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, unitamente al codice identificativo “80” (ris. 6.10.2021, n. 59/E).

L’accollante, in ogni caso, non può utilizzare in compensazione propri crediti.

Accollo debiti tributari: regole per il pagamento

Il codice tributo “80” va indicato dall’accollante soltanto nei modelli F24 nei quali figura il pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega
L’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24. Se il pagamento dei debiti dell’accollato può essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti d’imposta dello stesso accollato, quest’ultimo deve presentare autonomamente uno o più modelli F24 nei quali vanno indicati i propri debiti che sono pagati ed i propri crediti che sono utilizzati in compensazione.

La compensazione indebita

Sono considerati come non avvenuti i versamenti che sono stati fatti mediante compensazione dei crediti maturati a favore dell’accollante.
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa, la violazione è punita con le sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, per cui:

  • per l’accollato si verifica il recupero dell’imposta non versata, unitamente agli interessi e l’irrogazione della sanzione del 30%, ovvero del 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza  (comma 1). La sanzione è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo fino al 15° (cioè 1% per un giorno, 2% per 2 giorni, ecc.). Tuttavia, l’irregolarità può essere sanata mediante il c.d. “ravvedimento operoso” (art. 13 del d.lgs. 12.12.1997, n. 472);
  • per l’accollante si verifica: l’irrogazione della sanzione del 30% del credito utilizzato se esistente (comma 4) ovvero del 100% al 200% del credito utilizzato se inesistente (e senza la possibilità della definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472);; la responsabilità in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.

Per la riscossione degli importi è emesso l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della l. 30.12.2004, n. 311, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
 

Sergio Mogorovich