Secondo @matteorenzi, nei prossimi mesi 200.000 co.co.pro (progetto) e co.co.co (collaborazione continuativa) potrebbero essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Cosa cambia davvero per dipendenti e imprese?
Il Jobs Act in pillole
- cancellato l’articolo 18 per i nuovi assunti e via dal 1 marzo al contratto a tutele crescenti
- allungamento della durata del sussidio di disoccupazione
- stop ai contratti a progetto dal 2016
- rimodulazione delle tipologie contrattuali (part time pubblici e privati più flessibili e modulabili)
- possibile demansionamento del lavoratore
- allungamento dei tempi per la fruizione del congedo parentale facoltativo
Articolo 18 e tutele crescenti
Dal 1 marzo arriva il nuovo contratto a tutele crescenti. Le aziende che assumono in questa maniera godranno di una cospicua decontribuzione a carico dello Stato. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato si limita la possibilità del reintegro del lavoratore, prevedendo invece l’indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio. Il reintegro è possibile solo in caso di licenziamento discriminatorio o per licenziamento disciplinare per il quale venga provata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Per le piccole imprese restano le regole attuali.
Via co.co.co e co.co.pro (ma solo dal 2016)
L’abolizione dei contratti a progetto e collaborazione coordinata e continuativa e la rimodulazione delle altre tipologie contrattuali dovrebbero entrare in vigore dal 2016. Per il 2015 sarà ancora possibile stipulare questi contratti mentre anche dopo il 2016 sarà possibile stipulare co.co.pro con accordi sindacali.
Resteranno invece salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive.
Dis Coll e Naspi: ecco l’assegno di disoccupazione universale
Capitolo ammortizzatori sociali: la nuova “Dis-Coll” è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori che hanno almeno 3 mesi di versamenti contributi e avrà una durata pari alla metà dei mesi di versamento e potrà arrivare ad un massimo di sei mesi.
La “Naspi” è invece un assegno di disoccupazione universale, che scatta da maggio e che, rispetto alla Aspi durerà più a lungo. Il sussidio sarà pari alla metà dei periodi contributivi degli ultimi 4 anni, in pratica potrà arrivare al massimo a 24 mesi.
Part time (settore pubblico e privato) e congedo parentale
In caso di gravi patologie i lavoratori del settore pubblico e privato hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro indeterminato in tempo parziale. Norme simili sono state prese per quanto riguarda il congedo parentale.
Aziende e lavoratori possono pattuire clausole elastiche (spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).
Molto importante la parte sul congedo parentale facoltativo: mamme e papà infatti potranno scegliere di lavorare a tempo parziale per accudire ai propri figli. La differenza è che si potrà optare, per una sola volta, ad un rapporto di lavoro full time trasformato in part time, con una riduzione di orario non superiore al 50%.
Per prendere il congedo parentale facoltativo (sei mesi in complesso) invece si avrà tempo fino ai 12 anni di vita del bambino (adesso l’età massima è 8). Sale da tre a sei anni l’età entro la quale il congedo facoltativo che si prende è retribuito parzialmente (al 30%).
Licenziamenti collettivi e demansionamento
Confermate, nel nuovo Jobs Act, le regole per i licenziamenti collettivi, nonostante il parere contrario delle commissioni parlamentari. Il ragionamento è che i licenziamenti collettivi sono per loro natura economici e quindi oggettivi. Il decreto prevede anche la possibilità di demansionare il lavoratore (si parla di rimansionamento).
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