Jobs Act: novità su maternità e congedo, anche per gli autonomi

Redazione 26/06/15
Finalmente disponibili i due nuovi decreti del Jobs Act, la riforma del lavoro in attesa degli ultimi provvedimenti di attuazione per la piena entrata in vigore.

Questa volta, a distanza di due settimane dall’ok in Consiglio dei ministri, sono usciti in Gazzetta Ufficiale i due testi molto attesi su congedo parentale e demansionamento.

In realtà, però, le materie trattate nei nuovi due decreti legislativi, sono ancora più variegate e affrontano molteplici aspetti della vita in azienda e a casa per i lavoratori dipendenti.

Va comunque ricordato che il Jobs Act è una riforma valida per i lavoratori privati nella parte che riguarda i contratti di lavoro, le modifiche all’articolo 18 e le novità per il licenziamento senza giusta causa.

QUI L’APPROFONDIMENTO SUI LICENZIAMENTI DOPO IL JOBS ACT

I nuovi decreti in questione, invece, riguardano l’intero mercato del lavoro, dunque anche i dipendenti pubblici, specialmente nei capitoli che riguardano il welfare e la facoltà accordata alle madri – ma anche ai padri – di assentarsi dal lavoro per periodi di maternità.

E’ questo il caso del decreto 80, che si prefigge di tutelare il periodo in cui una madre dà alla luce il proprio figlio, favorendo l’opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per generalità dei lavoratori, così come recita il titolo del provvedimento.

Il testo interviene sul decreto legislativo 151 del 2001, riconoscendo eventuali giorni non goduti in anticipo al parto – qualora questo fosse avvenuto in modo prematuro – anche nel periodo neonatale dell’infante, con possibilità di interrompere il congedo in caso di ricovero del figlio in struttura ospedaliera successivamente alla nascita.

Viene riconosciuta indennità anche al padre lavoratore autonomo, qualora la madre abbia subito gravi conseguenze dal parto, oppure se il bambino dovesse essere affidato esclusivamente al papà. Allo stesso modo, se la madre non è lavoratrice, è possibile per il padre usufruire del congedo di maternità.

In termini di prolungamento del congedo, viene riconosciuto al padre una possibilità di espanderlo fino a 12 anni di età del figlio. Lo stipendio, dai 3 ai 6 anni scenderà al 30%, mentre dagli 8 ai 12 verrà azzerato.

Sarà poi possibile trasformare il congedo in lavoro part time dimezzando l’orario in azienda: una decisione che andrà presa in maniera bilaterale con il datore di lavoro.

Infine, se la madre decide di rassegnare in forma volontaria le proprie dimissioni nel periodo in cui è protetta dal divieto di licenziamento, avrà comunque diritto alle indennità previste dalle disposizioni contrattuali.

Adozione. Viene riconosciuto il congedo al padre, qualora la madre non sia lavoratrice, mentre si estende l’indennità anche alle madri lavoratrici autonome.

VAI AL TESTO DEL DECRETO SU MATERNITA’ E CONGEDO

 

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