In particolare, con il decreto del Jobs Act, però, cambiano le regole su apprendistato e necessità di causale inerente la formulazione del contratto di lavoro, che non è più richiesta in maniera obbligatoria.
In dettaglio, la causale che fino a ieri era richiesta per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da oggi non sarà più necessaria per stipulare un nuovo rapporto di lavoro a termine, anche se questi ultimi, d’ora in avanti, non potranno superare il limite del 20% dei contratti realizzati in azienda.
Le nuove indicazioni del Jobs Act, poi, specificano che è possibile prorogare fino a otto volte, pur rimanendo entro il limite massimo dei tre anni, quella stessa attività alla base della formulazione contrattuale, mentre fino a ieri era in vigore la possibilità di una sola proroga, sempre entro i tre anni, dopodiché il datore di lavoro era obbligato a scegliere se assumere il lavoratore o interrompere il rapporto.
Insomma, viene ribaltata la concezione della riforma Fornero, secondo cui il limite alle proroghe dei contratti a tempo determinato era circoscritto a un solo rinvio della decisione di assunzione o meno, e per rapporti a termine. Oggi, invece, la facoltà diventa previsione universale, reintroducendo la modalità di assunzione a tempo determinato senza obbligo di causale.
Passando all’apprendistato, poi, il Jobs Act introduce alcune importanti novità sull’ottica della formazione obbligatoria di quella che era la modalità contrattuale preferita dalla legge Fornero: ora, la formazione diventa facoltativa, con retribuzione pari al 35%. Inoltre, decade il limite minimo per le aziende di contratti di apprendistato da convertire in assunzioni entro il limite dei te anni, per poter usufruire nuovamente della tipologia contrattuale.
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