IVIE: chi, come e quando

Irene Grossi 05/07/12
Cerchiamo di fare chiarezza su un tema tanto ostico quanto incombente: l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 02/07/2012 ha fornito ulteriori precisazioni; oltre a definire chi debba pagare tale imposta (chiunque sia residente in Italia e sia titolare di “diritti reali” su immobili all’estero a qualsiasi uso siano destinati; rimane dunque esclusa solo la nuda proprietà) ha anche definito il concetto di residenza.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, si considerano dunque residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Attenzione! Salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati negli Stati o territori aventi un regime privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).

Chiariamo ora un ulteriore punto: la base imponibile dell’Ivie. Occorre innanzitutto distinguere immobili situati in Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) e immobili extra-Ue. Nel primo caso, se possibile, ai fini del calcolo della base imponibile bisogna considerare il valore catastale dell’immobile (come per l’IMU), ma determinato e rivalutato dal Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale (in caso si più valori va considerato quello utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali). In mancanza di questo valore, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dalla moltiplicazione tra tale reddito medio ordinario e coefficienti stabiliti ai fini IMU (indicati nella tabella 2 allegata alla Circolare).

Un esempio tra tutti: in Francia il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della tax fonciere: bisogna quindi seguire il metodo di calcolo di questa tassa francese per conoscere la base imponibile IVIE corretta. Se non è possibile determinare neanche il reddito medio ordinario bisogna considerare il costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Un piccola annotazione: la Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE allegata è stata redatta sulla base di un’analisi delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall’Agenzia Entrate senza possibilità di verifica, ad oggi, con le corrispondenti Autorità fiscali estere. Se quindi si pensa che l’imposta presa a riferimento ai fini della determinazione dell’immobile sia diversa da quella indicata nella Tabella, o se si individua una imposta patrimoniale pagata all’estero che però non risulta dall’elenco della stessa, si possono utilizzare tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Come noto, l’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti, fatta salva l’esenzione dal versamento se il valore complessivo dell’immobile non supera euro 26.381. Scadenza del versamento il prossimo 9 luglio.

Le detrazioni: dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. La Tabella 1 fornisce un elenco delle imposte patrimoniali in zona UE ed extra-UE che danno diritto allo scomputo dell’IVIE (come evidenziato prima la stessa Agenzia ammette possibilità di incompletezza di tale elenco, spetterà al contribuente prova di ulteriori imposte patrimoniali pagate all’estero in sede di controllo da parte dell’Amministrazione).

Inoltre, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella misura dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’IVIE non è dovuta se inferiore a 12 euro.

Irene Grossi

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