Iva Trimestrale 2017: proroga al 12 giugno. Chi è esonerato?

L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulla compilazione del Modello Iva Trimestrale 2017

Redazione 31/05/17
È ufficiale: la liquidazione Iva 2017 del primo trimestre è stata prorogata, spostandola dal 31 maggio 2017, al prossimo 12 giugno. La notizia arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo stato il provvedimento già firmato dalla Corte dei Conti. Già avvenuta anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Così infatti ne parla una nota del MEF: “Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”.

Speciale IVA

Liquidazione IVA 2017: chi è esonerato?

Restano comunque le tradizionali categorie di contribuenti che risulteranno esonerati dalla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, si fa riferimento a coloro che:

  • non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva e che dunque presentano una liquidazione pari a zero, ad eccezione dei casi in cui sia necessario riportare un credito precedente, riferito all’anno oppure proprio al periodo precedente;
  • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche per i quali tali condizioni permangano per l’intero anno;
  • i contribuenti che applicano il regime forfettario (commi 54-89, L n. 190/2014) e coloro che adottano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).

FAQ Agenzia delle Entrate: liquidazione IVA

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili per i contribuenti bozze di modello della compilazione trimestrale IVA, come previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (decreto 193/2016, articolo 4) riguardo alla “comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate”.

A seconda dei casi, vengono fornite istruzioni differenti, a seconda che vi siano contabilità separate, contabilità presso terzi, curatori fallimentari e commissari, IVA di gruppo, contribuenti con operazioni straordinarie.

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere presentato un distinto modulo di comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Quindi, i contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre, se le liquidazioni periodiche sono trimestrali si compila un unico modulo per il trimestre, se sono sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), bisogna compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’IVA nelle operazioni con l’estero 2017

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G. Costa – P. Costa | 2017 Maggioli Editore

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