Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 506, della L. 27.12.2017, n. 205.
A decorrere dal 1.1.2020 sulle cessioni di animali vivi della specie bovina si applica, in detrazione, la percentuale di compensazione forfetaria del 7,65% e del 7.95% su quelle della specie suina.
L’applicazione delle percentuali di compensazione
Il produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica le percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r.
Sulle cessioni di beni va applicata l’aliquota ordinaria, ma la normativa consente al produttore agricolo di beneficiare della detrazione forfetaria da applicare sulle cessioni dei “beni agevolati”, prescindendo, quindi, dall’operare la differenza tra l’imposta relativa alle cessioni e quella assolta sugli acquisti che costituisce la regola da seguire per i settori non agricoli ovvero per questi ultimi che abbiano rinunciato ad osservare l’art. 34 citato. Ad esempio, se in un mese le cessioni di animali vivi della specie suina ammontano a € 10.000, il calcolo del tributo è così articolato:
IVA sulle cessioni 20.000×10% = 2.000-
IVA detraibile forfetariamente 20.000×7,95%= 1.590=
IVA dovuta 410
A regime, la percentuale di compensazione è del 7,30% per la specie suina (d.m. 23.12.2005) e del 7% per quella bovina (d.m. 30.12.1997). La modifica in argomento aumenta la detrazione e riduce l’esborso finanziario.
Le percentuali di compensazione costituiscono anche “aliquota IVA” quando la cessione è fatta dal produttore agricolo esonerato di cui al sesto comma dell’art. 34: l’acquirente deve emettere l’autofattura applicando non l’aliquota IVA ma la percentuale di compensazione e deve consegnarne copia al cedente.
Inoltre, le percentuali di compensazione vanno considerate per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. Sono interessati dalla norma anche gli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
La decorrenza del d.m. 5.6.2020
Il d.m. non è stato adottato entro il 31.1.2020 bensì il 5.6.2020 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.7.2020, ma ha efficacia retroattiva dal 1°.1.2020.
In altri termini le suddette percentuali di compensazione si applicano, retroattivamente, dal 1°.1.2020 considerando, però, le regole che identificano il momento di effettuazione delle operazioni applicando l’art. 6 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, cioè secondo quanto è stato espresso con la circolare 6.5.2016, n. 19. Più in particolare la cornice operativa è così riassunta:
- conferimenti fatti da produttori che applicano il regime speciale alle cooperative (e organismi associativi): rileva il pagamento del prezzo all’associato, fatta eccezione per il pagamento di acconti o l’emissione anticipata della fattura
- cessioni: rileva il momento della consegna o spedizione se la fattura è immediata; se la consegna è comprovata dal documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura
- somministrazione: rileva il momento del pagamento e non la consegna del bene.
Se il produttore agricolo ha applicato le percentuali previgenti, cioè quelle in vigore fino al 22.7.2020, per liquidare l’IVA dovuta per i mesi da gennaio a giugno (in quanto per luglio l’operazione va effettuata entro il 20.8, conoscendo le nuove misure), il maggior credito potrà essere recuperato con la dichiarazione annuale. Invece, per le cessioni fatte dal produttore esonerato, l’acquirente deve emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 26.10.1072, n. 633, per l’addebito della differenza di aliquota.
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