IVA in agricoltura: modifica retroattiva percentuali di compensazione

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La cornice normativa

Con il decreto del 27 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 1° settembre 2019 è stata disposta l’elevazione dal 2% al 6% delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di taluni prodotti legnosi.

Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 662, della L. 30.12.2018, n. 145.

Più in particolare il decreto ha determinato nella misura del 6% (e non più del 2%) l’aliquota da applicare a titolo di percentuale di compensazione per le cessioni dei seguenti prodotti agricoli indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633:

  • prodotti di cui al n. 43), cioè “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura” (v.d.44.01);
  • prodotti di cui al n. 45), cioè “legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale” (v.d. 44.04).

Invece, permane l’aliquota del 2% (fissata con il d.m. 12.5.1992) per le cessioni di prodotti indicati:

  • al n.43, cioè “legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato” (v.d. 44.03);
  • al n. 46, cioè “sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato” (v.d.45.01).

Sulle cessioni, il produttore agricolo applica l’aliquota IVA:

  • del 10% per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno e segatura; sono esclusi i pellet (n. 98) della parte III della tabella A)
  • del 22% per i pellet e il legno squadrato.

Per le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo si applica l’art. 74, settimo comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, cioè il meccanismo di “inversione contabile” per cui la fattura emessa senza IVA va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e va annotata nei registri delle fatture e degli acquisti. L’inversione contabile non si applica se il bancale è ceduto insieme alla merce, trattandosi di un’operazione accessoria.

L’applicazione delle percentuali di compensazione

Il solo produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica le percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r.

La normativa consente al produttore agricolo di beneficiare della detrazione forfetaria da applicare sulle cessioni dei “beni agevolati”, prescindendo, quindi, dall’operare la differenza tra l’imposta relativa alle cessioni e quella assolta sugli acquisti . Ad esempio, se in un mese le cessioni di vino ammontano a € 10.000, il calcolo del tributo è così articolato:

IVA sulle cessioni di vino                            20.000×22%=         4.400-

IVA detraibile forfetariamente                     20.000×12,3%=       2.460=

IVA dovuta                                                                              1.940

Inoltre, le percentuali di compensazione costituiscono anche “aliquota IVA” quando la cessione è fatta dal produttore agricolo esonerato di cui al sesto comma dell’art. 34: l’acquirente deve emettere l’autofattura applicando non l’aliquota IVA ma la percentuale di compensazione e deve consegnarne copia al cedente.

Da ultimo, le percentuali di compensazione vanno considerate per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite  e riconosciute ai sensi della vigente legislazione che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. Sono interessati dalla norma anche gli enti che provvedono, per legge, anche previa  manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Le percentuali di compensazione sono fissate con d.m. in relazione al tipo di beni ceduti indicati nella tabella A citata (d.m. 12.5.1992, d.m. 30.12.1997, d.m. 23.12.2005,d.m. 26.1.2016  e, da ultimo,  il d.m. 27.8.2019).

Supponendo che il produttore agricolo abbia effettuato soltanto cessioni di legna da ardere per 20.000 euro, applicando il d.m. la liquidazione dell’imposta è fatta come segue:

Iva sulle cessioni                                       20.000×10%     = 2.000-

Detrazione forfetaria                                  20.000×6%  = 1.200=

Iva dovuta                                                                              800

In assenza del d.m. 27.8.2019 la liquidazione sarebbe stata

Iva sulle cessioni                                       20.000×10%     = 2.000-

Detrazione forfetaria                                  20.000×2%       = 400=

Iva dovuta                                                                             1.600

Dall’esempio si evince che la nuova percentuale permette un risparmio di 800 euro.

La decorrenza del decreto 29 marzo 2019

Il d.m. non è stato adottato entro il 31 gennaio 2019, bensì il 27 agosto ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.9.2019, ma ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2019.

In altri termini le suddette percentuali di compensazione si applicano, retroattivamente, dal 1° gennaio 2019 considerando, però, le regole che identificano il momento di effettuazione delle operazioni secondo quanto è stato espresso con la circolare 6.5.2016, n. 19. Più in particolare la cornice operativa è così riassunta:

  1. conferimenti fatti da produttori che applicano il regime speciale alle cooperative (e organismi associativi): rileva il pagamento del prezzo all’associato, fatta eccezione per il pagamento di acconti o l’emissione anticipata della fattura.
  2. cessioni: rileva il momento della consegna o spedizione se la fattura è immediata; se la consegna è comprovata dal documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura.
  3. somministrazione: rileva il momento del pagamento e non la consegna del bene.

Il produttore agricolo ha applicato le percentuali previgenti, cioè quelle in vigore fino al 3.9.2019: per liquidare l’IVA dovuta per i mesi da gennaio a luglio (in quanto per agosto l’operazione andava effettuata entro il 16.9, conoscendo le nuove misure), il maggior credito potrà essere recuperato con la dichiarazione annuale. Invece, per le cessioni fatte dal produttore esonerato, l’acquirente deve emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 26.10.1072, n. 633, per l’addebito della differenza di aliquota.

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Sergio Mogorovich

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