Iva in agricoltura 2019: proroga delle percentuali di compensazione

Scarica PDF Stampa
Iva in agricoltura 2019: La cornice normativa

Con il d.m. 29.3.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 129 del 4 giugno 2019 è stata confermata la proroga anche per l’anno 2019 dell’aumento delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Nello specifico, la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 908, della L. 28.12.2015, n. 208, e del relativo d.m. di attuazione 26.1.2016 che per l’anno 2016 aveva fissato l’aliquota:

  1. del 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali della specie bufalo rispetto alla percentuale del 7%;
  2. del 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina, rispetto a quella del 7,3%.

Successivamente, dapprima l’art. 1, comma 45, della l. 11.12.2016, n. 232, ha disposto la proroga per l’anno 2017, confermata con il d.m. 27.1.2017. Da ultimo, l’art. 1, comma 506, della l. 27.12.2017, n. 205, ha demandato ad appositi dd.mm., da adottare entro il 31/1 di ogni anno dal 2018 al 2020, di innalzare le percentuali di compensazione, le quali sono state confermate:

  • per l’anno 2018 con il d.m. 2.2.2018;
  • per l’anno 2019 con il d.m. 29.3.2019.

Iva in agricoltura: l’applicazione delle percentuali di compensazione

Il solo produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, applica le percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r.

La normativa consente al produttore agricolo di beneficiare della detrazione forfetaria da applicare sulle cessioni dei “beni agevolati”, prescindendo, quindi, dall’operare la differenza tra l’imposta relativa alle cessioni e quella assolta sugli acquisti . Ad esempio, se in un mese le cessioni di vino ammontano a € 10.000, il calcolo del tributo è così articolato:

IVA sulle cessioni                            10.000×22%=         2.200-

IVA detraibile forfetariamente           10.000×12,3%=      1.230=

IVA dovuta                                                                       970

Inoltre, le percentuali di compensazione costituiscono anche “aliquota IVA” quando la cessione è fatta dal produttore agricolo esonerato di cui al sesto comma dell’art. 34: l’acquirente deve emettere l’autofattura applicando non l’aliquota IVA ma la percentuale di compensazione e deve consegnarne copia al cedente.

Da ultimo, le percentuali di compensazione vanno considerate per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. Sono interessati dalla norma anche gli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Le percentuali di compensazione sono fissate con d.m. in relazione al tipo di beni ceduti indicati nella tabella A citata (d.m. 12.5.1992, d.m. 30.12.1997, d.m. 23.12.2005 e d.m. 26.1.2016, reiterato, da ultimo, con il d.m. 29.3.2019).

Ipotizzando che il produttore agricolo abbia effettuato soltanto cessioni di bovini per 20.000 euro, applicando il d.m. la liquidazione dell’imposta è fatta come segue:

Iva sulle cessioni                                       20.000×10%     = 2.000-

Detrazione forfetaria                                  20.000×7,65%  = 1.530=

Iva dovuta                                                                              470

In assenza del d.m. 29.3.2019 la liquidazione sarebbe stata

Iva sulle cessioni                                       20.000×10%     = 2.000-

Detrazione forfetaria                                  20.000×7%       = 1.400=

Iva dovuta                                                                              600

Il d.m. 29.3.2019 che estende all’anno 2019 le suddette percentuali permette un risparmio di 130 euro.

Va osservato che l’applicazione delle percentuali di compensazione comporta l’azzeramento del debito se l’aliquota IVA è uguale a tale coefficiente (ad es., cessione di grano), ma non permette mai di liquidare un credito (salvo il caso delle operazioni indicate al 10° comma dell’art. 34).

Il produttore agricolo che osserva il regime ordinario dell’IVA (art. 34, comma 11°) è escluso dall’applicazione delle percentuali di compensazione per cui liquida l’imposta secondo la regola canonica, cioè “Iva sulle cessioni-Iva sugli acquisti = Iva dovuta o a credito”.

Iva in agricoltura: decorrenza del decreto del 29 marzo 2019

Con calma tutta romana il decreto non è stato adottato entro il 31 gennaio 2019, bensì il 29 marzo 2019, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno.2019, ma ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2019.

In altri termini le suddette percentuali di compensazione si applicano, retroattivamente, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, considerando, però, le regole che identificano il momento di effettuazione delle operazioni secondo quanto è stato espresso con la circolare 6.5.2016, n. 19. Più in particolare la cornice operativa è così riassunta:

  1. conferimenti fatti da produttori che applicano il regime speciale alle cooperative (e organismi associativi): rileva il pagamento del prezzo all’associato, fatta eccezione per il pagamento di acconti o l’emissione anticipata della fattura.
  2. cessioni: rileva il momento della consegna o spedizione se la fattura è immediata; se la consegna è comprovata dal documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura.
  3. somministrazione: rileva il momento del pagamento e non la consegna del bene.

I produttori agricoli che hanno confidato sulla proroga delle percentuali di compensazione vigenti nell’anno 2018, applicandole anche nell’anno 2019, non sono chiamati ad osservare alcun adempimento. L’efficacia retroattiva al giorno 1.1.2019 conferma la regolarità del loro operato.

Diversa, invece, è la situazione per chi, cautelativamente ha applicato le percentuali previgenti, cioè quelle in vigore fino al 31 dicembre 2015: per liquidare l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad aprile (in quanto per maggio l’operazione andava effettuata entro il 16.6, conoscendo le nuove misure), il maggior credito potrà essere recuperato con la dichiarazione annuale. Invece, per le cessioni fatte dal produttore esonerato, l’acquirente deve emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 26.10.1072, n. 633, per l’addebito della differenza di aliquota,

 

Sergio Mogorovich

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento