Iva, dal 17 settembre aliquota al 21%

Redazione 16/09/11
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto con il Comunicato Stampa n. 138 del 15 settembre che il D.L. n. 138/2011 (Manovra bis), con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre 2011.

A partire da domani, sabato 17 settembre 2011, scatta quindi l’aumento dell’Iva al 21%.

Il ritocco interessa tutte le fatture per beni e prestazione di servizi. Esclusi dall’aumento i beni alimentari di prima necessità, per i quali resta l’aliquota al 4 per cento.

L’aliquota del 21 per cento si applica esclusivamente alle fatture emesse dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, come precisato anche nello stesso testo di legge.

Questo comporta che l’Iva al 21 per cento va applicata solo alle fatture con data a partire da quella coincidente con l’entrata in vigore del provvedimento, a prescindere da quando viene effettuato materialmente il pagamento. Conta, in sostanza, solo la data di esigibilità dell’imposta. I criteri previsti per questo dalla legge variano in ragione dell’operazione in questo modo:

cessione di beni immobili: data della stipula;

cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione attestata dal documento di trasporto;

prestazioni di servizi: data del pagamento o fatturazione.

Su questa base, ad esempio, sono perfettamente valide e non dovranno essere modificate le fatture accompagnatorie di merci emesse con Iva al 20 per cento prima della conversione in legge del decreto, anche se la merce, e il relativo pagamento, avvengono successivamente a questa data, dato che l’esigibilità coincide con la spedizione. Con lo stesso criterio un importo pagato in acconto a fronte di regolare fattura conserva l’aliquota della data di emissione originaria, e solo sul saldo va applicata la nuova imposta.

Un caso a sé, invece, è l’emissione del preavviso di parcella da parte di un professionista. Occorre infatti in questo caso distinguere tra due tipologie di documento. Quando si tratta di un avviso di tipo “informale” ossia una documento che contiene la descrizione del servizio e il corrispettivo dovuto, Iva compresa, ma riporta anche un’indicazione del tipo “il presente avviso di parcella non costituisce fattura o altro documento fiscale” e/o “all’atto del pagamento verrà emessa regolare fattura”, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva fa testo la data della successiva fattura. Un documento di questo tipo, infatti, non ha, come indicato, alcuna valenza fiscale.
Se invece l’avviso di parcella contiene tutti gli elementi previsti per la fattura, compresi, quindi, la data ed il numero, è di fatto è assimilato alla fattura e pertanto soggetto agli obblighi di registrazione e contestuale obbligo di versamento dell’imposta. In caso di emissione di un avviso di fattura di questo tipo, quindi, l’aliquota di riferimento è quella in vigore alla data riportata nell’avviso stesso, anche se poi la consegna materiale della fattura al cliente avviene solo successivamente, e con nuova aliquota già in vigore.

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