I soggetti passivi IRES devono versare le imposte entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’obbligo va rispettato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; tuttavia, se l’approvazione non avviene entro il suddetto termine, il versamento va eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.
La novità si riflette anche in materia di IVA dovuta con la dichiarazione annuale se il contribuente si avvale dell’art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435, cioè effettuando il pagamento entro la scadenza prevista in materia di imposte sui redditi.
Entro il giorno 16.3.2017, va eseguito il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2016, mentre al giorno 28.2.2017 è fissata la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Tuttavia, è ammesso il differimento del pagamento entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi derivanti dal modello REDDITI, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il giorno 16.3.2017 e la nuova data dell’adempimento cioè il 30.6.2017 (e non più il giorno 16.6, a decorrere dall’anno 2017).
Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile, procedura che deve concludersi nel mese di novembre.
- Il calcolo dell’IVA dovuta per l’anno 2016
Il contribuente in possesso della partita IVA (con esclusione dei soggetti esonerati e dei contribuenti minimi indicati all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6.7.2012, n. 98, e all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23.12.2014, n. 190) deve eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza periodica mensile o trimestrale, procedura provvisoria in quanto la liquidazione definitiva avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale, il cui importo viene indicato nel quadro VL.
L’importo dovuto a saldo risulta operando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative all’anno solare 2016, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2015 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione). L’esito di tale operazione può comportare l’evidenza di un saldo:
- “zero”, se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati eseguiti;
- “a debito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 38);
- “a credito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 39).
L’IVA a debito deve essere versata se l’importo indicato al rigo VL 38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33, importo che va arrotondato a € 10,00 per effetto degli importi arrotondati all’euro nel modello di dichiarazione.
2. Il versamento dell’IVA
Chi presenta la dichiarazione annuale IVA versare il saldo dovuto entro il 16.3. dell’anno successivo a quello di riferimento, per cui l’adempimento va rispettato entro il 16.3.2017.
Il versamento va effettuato, alternativamente:
- in unica soluzione;
- in forma rateale con rate di pari importo; in tal caso è necessario osservare le seguenti regole:
- la prima rata va versata entro il 16.3.2017;
- le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16.3.2017 applicando gli interessi nella misura fissa dell0 0,33% mensile (art. 5 del d.m. 21.5.2009); il pagamento può essere frazionato in un massimo di nove rate per cui la procedura deve concludersi entro il mese di novembre 2017.
Per maggiori informazioni si consiglia il seguente volume:
IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE
In unica soluzione
In forma rateale (fino ad un massimo di nove rate) |
16.3.2017
prima rata seconda rata terza rata quarta rata quinta rata sesta rata settima rata ottava rata nona rata |
16.3.2017 (senza interessi) 18.4.2017 + interessi 0,33% 16.5.2017 + interessi 0,66% 16.6.2017 + interessi 0,99% 17.7.2017 + interessi 1,32% 20.8.2017 + interessi 1,65% (a) 18.9.2017 + interessi 1,98% 16.10.2017 + interessi 2,31% 16.11.2017 + interessi 2,64% |
- La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 7.2006, n. 223.
- L’opzione per eseguire il pagamento entro il termine previsto in materia di imposte sui redditi
E’ possibile esercitare l’opzione per eseguire il pagamento del saldo entro il 30.6.2017 ovvero è possibile scegliere tra le seguenti alternative:
- osservare i termini previsti per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi cioè osservando una delle seguenti regole:
- versamento da eseguire entro il 30.6.2017;
- versamento entro il 31.7.2017, con la maggiorazione dello 0,4%;
- in qualsiasi caso, la somma dovuta deve essere maggiorata degli interessi forfetari dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.
In altri termini, va osservato che:
- scegliendo di eseguire il pagamento entro il 30.6.2017, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (cioè 0,4% per quattro mesi);
- scegliendo di eseguire il pagamento entro il 31.7.2017, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’2% (cioè 0,4% per cinque mesi);
- permane la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, con rate di pari importo, anche se il saldo dell’IVA è versato secondo le scadenze fissate in materia di imposte sui redditi.
In pratica, in tal caso, i conteggi relativi al pagamento rateale vanno eseguiti osservando la seguente procedura:
- dapprima il saldo dell’IVA va maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 16.3.2017 e il 30.6.2017 (o il 31.7.2017);
- l’importo così ottenuto va diviso per il numero delle rate prescelte e sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
- l’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre per cui la procedura deve concludersi in un massimo di sei rate se la prima è versata il 30.6.2017, ovvero di cinque se è versata il 31.7.2017.
Pertanto, chi presenta la dichiarazione IVA secondo le regole del modello REDDITI può eseguire il versamento del saldo osservando uno dei seguenti termini:
- il 16.3.2017, senza operare alcuna maggiorazione;
- il 30.6.2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data del versamento;
- il 31.7.2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data del versamento.
Se è effettuata la compensazione totale del debito IVA con i crediti che risultano dal modello REDDITI, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, la compensazione è fatta in maniera parziale, la maggiorazione dello 0,4% va computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.
IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE SEI REDDITI
A) SCADENZA AL 16.3.2017 In unica soluzione In forma rateale (fino ad un massimo di nove rate) |
16.3.2017 prima rata seconda rata terza rata quarta rata quinta rata sesta rata settima rata ottava rata nona rata |
16.3.2017 (senza interessi) 18.4.2017 + interessi 0,33% 16.5.2017 + interessi 0,66% 16.6.2017 + interessi 0,99% 17.7.2017 + interessi 1,32% 20.8.2017 + interessi 1,65% (a) 18.9.2017 + interessi 1,98% 16.10.2017 + interessi 2,31% 16.11.2017 + interessi 2,64% |
La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223.
B) SCADENZA AL 30.6.2017
In unica soluzione
In forma rateale (fino un massimo di sei rate)
|
16.6.2017 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 30.6.2017). maggiorazione del saldo IVA 2016 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 30.6.2017) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare: · la prima rata, entro il 30.6.2017, senza interessi di maggiorazione; · le rate successive, entro l’ultimo giorno di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%. |
Le scadenze
rata
1 2 3 4 5 6 |
scadenza
30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 |
interessi
0,00 0,18 0,51 0,84 1,17 1,50 |
C) SCADENZA AL 31.7.2017
In unica soluzione
In forma rateale (fino un massimo di cinque rate)
|
31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data di versamento (cioè 2% se il pagamento è fatto il 31.7.2017). maggiorazione del saldo IVA 2016 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2017 e la data di versamento (cioè 2% se il pagamento è fatto il 31.7.2017) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare: · la prima rata, entro il 31.7.2017, senza interessi di maggiorazione; · le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%. |
Le scadenze
rata
1 2 3 4 5 |
scadenza
31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 |
interessi
0,00 0,18 0,51 0,84 1,17 |
4. Le modalità di versamento
L’IVA va versata utilizzando il modello F24 indicando, nella Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
- il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0101” per il versamento in unica soluzione e “0106” per la prima di sei rate);
- l’anno di riferimento “2016”;
- l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.
Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con atri crediti tributari e/o contributivi.
I contribuenti attratti nel regime forfettario dal 2017
Chi per l’anno 2017 adotta il regime speciale agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23.12.2014, deve eseguire il pagamento dell’IVA entro il 16.3.2017 sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA detraibile. In alternativa, può scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale, e nella dichiarazione deve indicare al rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.
Se, invece, il contribuente è uscito dal regime speciale, per opzione o per forza di legge, deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito considerando tutti i beni e i servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati esistenti al 31.12.2016.
Più in particolare, la rettifica ha per oggetto:
- le rimanenze di magazzino risultanti al 31.12.2016;
- i beni mobili per i quali al 31.12.2016 non è ancora decorso il periodo di “tutela fiscale”, cioè quelli che sono stati acquistati a decorrere dall’anno 2010;
- i servizi che non sono stati utilizzati al 31.12.2016.
L’IVA a credito che deriva da tale operazione va indicata al rigo F70, con segno “+”.
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