A renderlo noto il Ministero delle Disabilità attraverso una news pubblicata sul proprio portale “disabilita.governo.it”.
La novità riguarda l’accesso all’Imposta sul Valore Aggiunto ridotta al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) applicata a portatori di handicap o loro familiari che acquistano:
- Autovetture;
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo;
- Autoveicoli specifici;
- Motocarrozzette;
- Motoveicoli per trasporto promiscuo;
- Motoveicoli per trasporti specifici.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Iva agevolata auto disabili: documenti da presentare
Stando alla notizia pubblicata sul portale del Ministero, dal 18 gennaio scorso per accedere all’IVA ridotta sulle cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi è sufficiente presentare la seguente documentazione:
- Fotocopia della patente speciale di guida con l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) del mezzo, prescritti dalle commissioni mediche locali;
- Atto notorio che attesti, nei quattro anni precedenti la data di acquisto del veicolo, che altri mezzi con IVA agevolata non siano stati acquistati o importati (in caso di cancellazione nel suddetto periodo dal Pubblico Registro Automobilistico o PRA è necessario esibire il certificato rilasciato da quest’ultimo).
Iva agevolata auto disabili: novità 2022
Il Ministero rende noto che, sempre dal 18 gennaio 2022, non sarà più obbligatorio fornire:
- Il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie;
- Copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.
Iva agevolata auto disabili: come funziona
È riconosciuta un’aliquota IVA al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per l’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se alimentate con motore diesel o ibride;
in alternativa, con potenza non eccedente i 150 kW se in possesso di motore elettrico.
L’IVA agevolata è riconosciuta anche per:
- Acquisto contestuale di optional;
- Interventi di adattamento su veicoli già posseduti dal disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata);
- Cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento;
- Riparazione degli adattamenti e cessione dei ricambi relativi agli stessi.
Iva agevolata auto disabili: beneficiari
Hanno diritto all’IVA ridotta le persone colpite da:
- Handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- Handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il diritto all’indennità di accompagnamento;
oltre a:
- Non vedenti;
- Sordi;
- Invalidi con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputazioni.
La misura è estesa al familiare del disabile che sostiene la spesa per l’acquisto o l’importazione del veicolo, a patto che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali, in possesso pertanto di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (limite elevato a 4 mila euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
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Iva agevolata auto disabili: esclusioni
Non possono accedere alla misura in parola gli autoveicoli intestati a:
- Altre persone, diverse dal disabile o dal familiare che lo ha in carico;
- Società commerciali;
- Cooperative;
- Enti pubblici o privati.
L’agevolazione si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dall’acquisto.
È possibile riottenere lo sgravio, entro il quadriennio, nel caso in cui:
- Il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione (il beneficio non spetta se la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico avviene per esportazione del mezzo all’estero);
- Il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato (in tal caso il disabile dovrà presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
Iva agevolata auto disabili: perdita del beneficio
Il beneficiario decade dal diritto all’agevolazione se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto. In tal caso dev’essere versata la differenza tra l’IVA ordinaria (al 22%) e quella agevolata (al 4%). Fanno eccezione le ipotesi in cui il disabile, a causa di un cambiamento delle necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro con nuovi e differenti adattamenti.
Iva agevolata auto disabili: adempimenti del venditore
Il soggetto che vende il veicolo è tenuto a:
- Emettere fattura indicando che si tratta (come ricorda la guida diffusa dall’Agenzia delle Entrate disponibile sul portale “gov.it – Aree tematiche – Agevolazioni per le persone con disabilità”) di “operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000”, mentre per le importazioni “gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale”;
- Trasmettere all’ADE, entro trenta giorni dalla vendita o dall’importazione, la data dell’operazione, la targa del veicolo, oltre ai dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
Iva agevolata auto disabili: acquisti in leasing
L’applicazione dell’IVA ridotta è estesa ai veicoli acquistati in leasing con contratto di tipo “traslativo” in cui, chiarisce la guida ADE, è “indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria”.
Fatte queste premesse, la società di leasing potrà riconoscere l’aliquota agevolata tanto sul prezzo di riscatto quanto sui canoni di locazione finanziaria. Alla stessa è fatto obbligo di comunicare all’Agenzia i dati identificativi dell’operazione.
Al pari di quanto avviene per le ipotesi di acquisto / importazione, dalla stipula del contratto decorrono:
- Quattro anni nel corso dei quali il beneficiario non potrà avvalersi nuovamente dell’agevolazione;
- Due anni durante i quali il beneficiario dovrà mantenere la disponibilità del veicolo (eccezion fatta per le ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).
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