L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito a chi può posticipare il versamento al 30 giugno 2017, alla rateazione in caso di versamento differito e sul calcolo della maggiorazione dello 0,40%. Vediamoli nel dettaglio.
Saldo Iva al 30 giugno, con maggiorazione dello 0,40%
La Risoluzione n. 73/E conferma il differimento del saldo Iva al 30 giugno con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e un ulteriore differimento del versamento al 30 luglio con l’applicazione di ulteriori interessi dello 0,40%.
Possono versare l’Iva oltre il 16 marzo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Ricapitoliamo quindi come il contribuente può pagare il saldo IVA, scegliendo una delle seguenti modalità:
- entro il 16 marzo in una soluzione unica senza maggiorazione;
- con pagamenti rateali (al massimo 9) di pari importo fino a novembre, con la prima rata il 16 marzo e le successive il 16 di ogni mese applicando gli interessi mensili dello 0,33%;
- posticipando il pagamento al 30 giugno in un’unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16 marzo e il 30 giugno;
- con pagamenti rateali (al massimo 6) dal 30 giugno con maggiorazione dell’1,60% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno), e l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese);
- con pagamenti rateali (al massimo 5 rate fino a novembre) dal 30 luglio con maggiorazione del 2% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 luglio) + 0,33% di interessi nelle rate successive alla prima.
Leggi anche Le alternative per pagare il saldo dell’Iva per l’anno 2016
Compensazione del debito Iva con i crediti delle imposte risultati dalla dichiarazione dei redditi
Sulla compensazione del debito Iva con altri crediti l’Agenzia precisa che “L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Come già detto con riferimento all’incremento dello 0,40 per cento, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte“.
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