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Pertanto, non è più necessario pagare l’importo dovuto necessariamente prima dell’apertura del dibattimento.
Evasione IVA: come estinguere il debito?
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La Cassazione ha dunque stabilito che il processo per mancato versamento dell’IVA, anche per somme elevate, si interrompe se il contribuente sana il debito nei confronti del Fisco pagando, prima della sentenza definitiva, l’intero importo con i relativi interessi.
In sostanze, chi provvede a riparare le conseguenze del reato di evasione viene “premiato” con l’estinzione del reato. Nella sentenza si legge che, mentre la “meritevolezza di pena” del contribuente rimane inalterata, l’effettivo “bisogno di pena” (ossia la necessità di somministrare la pena) viene meno. Questo in virtù di una nuova interpretazione del Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.
Non hai versato l’IVA: ecco cosa rischi
Il D. Lgs. n. 74/2000 all’art. 10ter, come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, prevede “la reclusione da 6 mesi a 2 anni” per chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale “per un ammontare superiore a euro 250mila”.
Ciononostante, l’art. 13 del D. Lgs., così come modificato nel 2015 in piena crisi finanziaria, stabilisce che il reato non è punibile se i debiti tributari, compresi interessi e sanzioni amministrative, sono pagati dal contribuente “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.
A partire dal 2015, quindi, non è più punibile chi salda l’intero debito prima del dibattimento.
Nuova interpretazione valida anche per il 2015?
Si consiglia il seguente volume:
La Cassazione, con la sentenza in oggetto, è importante anche per il fatto che estende l’efficacia della nuova interpretazione a tutti i processi già pendenti al 22 ottobre 2015 (la data di entrata in vigore del D. L.gs. 158/2015).
E’ stato, infatti, stabilito dagli Ermellini che “nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015” deve ritenersi che l’imputato sia “nella medesima situazione giuridica che fonda […] l’efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità“.
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