Italicum: oggi la pronuncia finale. Cosa cambierà?
Per la parte più importante della sentenza, tuttavia, ci sarà ancora da attendere: le motivazioni, infatti, saranno depositato entro un mese, quindi presumibilmente entro la fine di febbraio.
Si prevede, quindi, che il dibattito politico dei prossimi mesi sarà incentrato per lo più sulla questione “legge elettorale”. Il Parlamento è già dilaniato tra forze che reclamano l’immediato ricorso ai seggi e quelle che invece pretendono l’emanazione di una nuova legge elettorale, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale.
Questione Legge Elettorale: freno alle altre riforme
Questa situazione preoccupa soprattutto in relazione alle scadenze previste per l’attuazione di tutte le normative ferme in Parlamento. Tra queste: i decreti legge su banche e Mezzogiorno, la disciplina relativa alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, la legge sul cyberbullismo. E ancora: la riforma del processo civile e penale, le misure contro la povertà.
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Italicum: quali aspetti analizzerà la Consulta?
Ma quali sono i gli aspetti dell’Italicum che sono stati tacciati di incostituzionalità? Vediamoli insieme.
- Presentazione liste candidati: queste erano presentate in 20 circoscrizioni elettorali, suddivise in 100 collegi plurinominali, fatti salvi quelli uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste e Trentino Alto Adige/Sudtirol, per cui è prevista una disciplina ad hoc;
- Attribuzione dei seggi: i seggi erano attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
- Premio di maggioranza e ballottaggio: erano attribuiti in ogni caso 340 seggi alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
Segue: tutti i presunti difetti dell’Italicum
- Soglia di sbarramento: erano ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi su base nazionale;
- Blocco preferenze delle candidature: la composizione delle liste includeva un candidato bloccato e gli altri scelti con voto di preferenza;
- Diversa soglia tra Camera e Senato: in base al Testo unico per l’elezione del Senato, come modificato dalla legge Calderoli, le soglie di sbarramento erano diverse da quelle previste per l’elezione della Camera;
- Discrezionalità dei capolista eletti in più collegi: la legge consentiva al candidato capolista che sia stato eletto in più collegi plurinominali di scegliere in base a una sua valutazione e non in base a criteri oggettivi e predeterminati;
- Recupero proporzionle dei voti in Trentino Alto Adige: solo per il Trentino Alto Adige potevano essere assegnati tre seggi di recupero proporzionale a una lista non apparentata con alcuna lista nazionale o espressione della minoranza linguistica vincitrice in tale Regione.
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