Isopensione 2021: come si calcola l’importo dell’assegno

Come si calcola l’importo dell’assegno con l’isopensione 2021? È questa la domanda che molti lavoratori al termine della loro carriera lavorativa si pongono. Si ricorda, al riguardo, che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha esteso, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di poter andare in pensione con il meccanismo dell’“isopensione”. Esso consiste in pratica nella possibilità di accedere al pensionamento anticipato qualora si raggiungano i requisiti minimi nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. In merito all’importo, si sottolinea che esso è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima.

L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente della contribuzione correlata. In questo calcolo, però, non viene fatta rientrare la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. La prestazione, inoltre, è soggetta a tassazione ordinaria.

Ciò detto, vediamo nello specifico come si calcola l’importo dell’assegno con il meccanismo dell’isopensione 2021.

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Isopensione 2021: cos’è

L’art. 1, co. 345 della L. n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha esteso, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di poter andare in pensione con il meccanismo dell’“isopensione”. Mediante tale strumento è possi-bile accedere al pensionamento anticipato qualora si raggiungano i requisiti minimi nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi, la Manovra Finanziaria 2021 ha prorogato la misura di ulteriori 3 anni (l’isopensione scadeva il 31 dicembre 2020) consentendo ai lavoratori di imprese, con almeno 15 dipendenti, di poter accordarsi e ritirarsi in anticipo, a 7 anni dalla pensione.

Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione in argomento, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.

Isopensione 2021: come funziona

L’isopensione, introdotta in via sperimentale per il triennio 2018-2020 dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), successivamente modificata dall’art. 1, co. 160, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), consente ai lavoratori, che sono prossimi al pensionamento, di poter chiudere in anticipo il rapporto lavorativo previo accordo con il datore di lavoro.

Il meccanismo consente un anticipo dell’età pensionabile, sino ad un massimo di 4 anni, a patto che l’azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l’assegno prende appunto il nome di “isopensione”). L’importo dovrà essere corrisposto per l’intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

Successivamente, il periodo di 4 anni è stato esteso, per il periodo temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023, a 7 anni ai sensi dell’art. 1, co. 160 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2021 per agevolare il ricambio generazionale nelle imprese.

Si badi bene, la facoltà è rivolta esclusivamente alle aziende con un organico medio che superi i 15 dipendenti. Inoltre, è assolutamente necessario che tra azienda, INPS e sindacati sia raggiunto un accordo di esodo.

Isopensione 2021: soggetti interessati

I lavoratori dipendenti che possono aderire all’isopensione sono quelli appartenenti al settore privato. Resta inteso che potranno rientrarvi soltanto i lavoratori cui manchino, al massi­mo 7 anni (dal 2021 al 2023) per l’accesso, sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Conti alla mano, considerato che per quest’anno la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni d’età, teoricamente possono aderirvi i lavoratori con età pari o superiore a 60 anni.

Isopensione 2021: accordi di esodo

Come già anticipato, è necessario un accordo sottoscritto tra tre figure: azienda, organizzazioni sindacali più rappre­sentative a livello aziendale e INPS (che interviene alla fine). A seguito della sottoscrizione dell’accordo, i lavoratori vengono informati della possibilità di poter accedere alla pensione in anticipo. Si tratta di una situazione nella quale spesso è l’azienda stessa a incentivare i propri dipendenti a aderire all’isopensione, che tra l’altro può essere utilizzato anche in caso di licenziamento collettivo (L. n. 223/1991).

Dopo un primo confronto tra azienda e le organizzazioni sindacali, e dopo aver individuato tutti i lavoratori interessati al pensionamento anticipato, l’INPS ha il compito di validare l’atto verificando l’insieme dei requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Naturalmente, altro compito fondamentale dell’INPS, è quello di calcolare bene l’organico aziendale che deve essere mediamente superiore a 15 dipendenti. Solo dopo aver controllato le condizioni di legge, l’INPS emette un provvedimento nel quale sono descritte le informazioni relative al costo complessivo del programma di esodo annuale che l’azienda deve sopportare. L’informazione viene inviata al datore di lavoro via PEC. A questo punto, l’accordo assume piena efficacia.

Quindi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l’assegno di esodo (isopensione) viene messo in pagamento dall’INPS.

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Isopensione 2021: il ruolo dell’INPS

L’accordo sindacale raggiunto deve poi essere presentato dal datore all’INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato. L’INPS dovrà anche valutare la consistenza organica dell’azienda che, come detto, deve risultare superiore in media a 15 di­pendenti.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’Istituto Previdenziale rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC. Quindi, l’accordo acquista efficacia.

A quel punto il rapporto di lavoro dei lavoratori che hanno aderito al piano di esubero cessa secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’accordo stesso e l’istituto metterà in pagamento, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l’assegno di esodo (l’isopensione).

Isopensione 2021: compito dell’azienda

Com’è possibile intuire, l’intero costo del programma di esodo grava sull’azienda, la quale è tenuta a riversare nelle casse dell’INPS i finanziamenti necessari per porre in liquidazione la pensione, inclusi i contributi.

E se l’azienda si dimostri poi insolvente? Cosa accade? Per ovviare a tali casi, l’INPS richiede al datore di lavoro una fidejussione bancaria, ossia un garante, in modo tale che laddove l’azienda interrompa il pagamento mensile delle provviste finanziarie, l’Istituto Previdenziale possa rifarsi sul garante stesso.

Nel caso in cui l’insolvenza si protrae per una durata superiore a 180 giorni, l’INPS ha diritto a richiedere l’intera fidejussione e prosegui­re nella corresponsione del trattamento previsto.

Isopensione 2021: importo dell’assegno

Altro aspetto interessante da trattare riguarda l’importo di esodo. Secondo la norma esso è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima. L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente della contribuzione correlata In questo calcolo, però, non viene fatta rientrare la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Tuttavia, l’assegno di esodo presenta alcune differenze rispetto alla pensione normalmente erogata dall’INPS. Infatti, sull’importo della prestazione:

  • non è attribuita la perequazione automatica;
  • non spettano i trattamenti di famiglia (ANF);
  • non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri.

Altra differenza riguarda l’eventuale trasferimento del trattamento previdenziali a eredi, in quanto l’isopensione non è reversibile.

Infine, la prestazione è soggetta a tassazione ordinaria.

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Daniele Bonaddio

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