Diversamente scatta il risarcimento del danno all’immagine.
LA SENTENZA
Il Tribunale di Firenze con recentissima sentenza (Tribunale di Firenze – Sezione III civile – Sentenza 20 giugno 2016 n. 2304) apporta una significativa novità in tema di iscrizione del proprio nominativo nella CRIF.
E’ stabilito, infatti, che l’utente deve obbligatoriamente ricevere dalla propria banca un avviso con il quale lo si invita a sanare la mora esistente e che, in difetto, lo stesso verrà iscritto nella CRIF risultando cattivo pagatore.
Mancata comunicazione alla banca: cosa comporta
La sentenza evidenza come la mancata previa comunicazione della banca renda illegittima la segnalazione del nominativo, con diritto dell’utente al risarcimento del danno all’immagine, nonché del pregiudizio conseguente al fatto che, a causa di tale segnalazione, il consumatore non può richiedere altri eventuali prestiti.
Come noto, l’iscrizione nella CRIF di un nominativo è causa di pregiudizi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, pertanto la legge impone specifiche cautele onde evitare, ad esempio, che tale iscrizione avvenga al di fuori dei limiti stabiliti.
Tra le garanzie previste dalla legge vi è quella di verificare, prima di procedere alla segnalazione, se il soggetto si trovi in una impossibilità solo temporanea di far fronte ai pagamenti e non si tratti, invece, di una situazione che richieda un più grave provvedimento come, appunto l’iscrizione in CRIF.
GLI OBBLIGHI DELLA BANCA
In linea generale la banca ha l’obbligo di agire secondo buona fede pertanto, essa non può procedere alla segnalazione nella CRIF qualora non vi siano i presupposti in tal senso.
L’istituto, inoltre, ha un dovere di diligenza verso l’utente che andrà valutata secondo standard superiori a quelli medi e che impongono controlli reiterati sulla effettiva situazione debitoria dell’utente.
Ad ogni modo in tutti i casi di segnalazione illegittima – sia perché avvenuta senza previa comunicazione, sia perché avvenuta senza preventivi controlli circa l’esposizione debitoria e la verifica dei presupposti per la segnalazione – l’utente può, come dicevamo sopra, agire per ottenere il risarcimento del danno, come più compiutamente esplicato nella sentenza riportata.
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