Con notevole ritardo rispetto alle prossime scadenze, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 2 agosto una corposa circolare (17/E) che effettua una analisi della norma istitutiva degli indici di affidabilità fiscale. Il documento di prassi offre inoltre delle risposte in relazione alle diverse richieste di chiarimenti sull’applicazione degli stessi indici, occupandosi anche delle regole operative previste dai decreti, e delle modalità di funzionamento del software applicativo.
Isa 2019: cosa sono
Gli Isa esprimono una misura di sintesi del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari, basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
Detta metodologia permette di realizzare una valutazione “graduata” dei comportamenti gestionali e contabili. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali, consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Il primo comma dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, esplicita le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione degli Isa.
L’obiettivo, coerente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria, è quello di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. La norma in commento prevede che si possa ricorrere a forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Tale previsione, già contenuta all’articolo 1, comma 634, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, conferma il nuovo corso intrapreso dall’Agenzia delle Entrate, finalizzato, tra l’altro, a facilitare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, fornendo loro, già in una fase precedente alla scadenza dei relativi termini, elementi conoscitivi e di supporto.
Elementi distintivi degli Isa
Gli elementi che caratterizzano gli Isa, e che sono definiti dalla norma (primo comma dell’articolo 9-bis), fanno riferimento alla:
- valutazione della “storia” del contribuente, in quanto gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
- analisi complessiva, rappresentando gli Isa la sintesi di indicatori elementari tesi a valutare l’attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale, e le pratiche contabili;
- discontinuità con il passato fornendo un giudizio più coerente con la complessità della “vita fiscale” dei contribuenti e individuano, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.
Gli indicatori di cui si tiene conto nell’ambito del sistema degli Isa, sono riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità, riferiti alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto, e all’attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell’attività (indicatore di durata e decumulo delle scorte);
- indicatori elementari di anomalia, riferibili a disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne e a situazioni di non normalità/non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.
La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari, esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell’indice sintetico e questo rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori. Più alto sarà il valore dell’indice, più alta sarà l’affidabilità fiscale attribuita al soggetto.
Per approfondimenti consigliamo il volume:
Guida ai nuovi ISA
A partire dal 2019 scompaiono dalla scena gli “studi di settore”, strumento accertativo che cede il passo a un nuovo sistema, incentrato su un meccanismo di indici – denominati Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale e già noti con l’acronimo ISA – con cui l’Amministrazione finanziaria si propone di passare da uno strumento di controllo a uno di compliance, chiamato a dare resoconti sull’affidabilità fiscale del contribuente. Il decreto del MEF 23 marzo 2018 ha disposto che gli ISA siano già applicabili per il periodo d’imposta oggetto della prossima dichiarazione dei redditi UNICO 2019, che ne rappresenterà quindi il primo importante banco di prova. Con questo sintetico ma esaustivo volume, l’Autore fa chiarezza sulle modalità applicative dei nuovi indici, analizzandone i benefici per il contribuente e i profili di rischio e di conseguente passività sanzionatoria per chi si trova in situazioni non virtuose. La trattazione tiene conto degli ultimi provvedimenti in materia, incluso il decreto del MEF 27 febbraio 2019, con cui sono state approvate modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2018.Eventuali ulteriori aggiornamenti (qualora intervengano entro il 31 ottobre 2019) potranno essere scaricati gratuitamente dal sito www.maggiolieditore.it, nella sezione “Cerca Aggiornamenti Volumi”ARGOMENTI TRATTATIGli ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale: cosa sonoGli studi di settore e i risultatiL’avvento degli ISA: le novitàISA: approvazione e aggiornamentiApplicazione degli ISA e casi di esoneroLa raccolta dei dati: la modulisticaIl livello di affidabilitàI benefici dell’affidabilitàL’analisi del rischio per gli “inaffidabili”CARLO NOCERA Avvocato in Roma, titolare dello Studio Legale Nocera. Specializzato in accertamento e contenzioso tributario. Svolge da oltre venti anni attività di formazione per Organi istituzionali e primarie Società di formazione e attività pubblicistica con collaborazioni con le più importanti testate economiche e riviste specialistiche nazionali. Autore di numerosi volumi nelle aree tematiche dell’accertamento, dei controlli e del processo tributario.
Carlo Nocera | 2019 Maggioli Editore
28.00 € 26.60 €
I termini per l’approvazione degli Isa
Il secondo comma dell’articolo 9-bis, definisce le tempistiche per la prima approvazione degli Isa e per le successive revisioni, nonché per le eventuali integrazioni, e individua lo strumento normativo con il quale darvi attuazione.
In particolare, vengono stabilite:
- l’approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno e con decreto ministeriale degli Isa che troveranno applicazione per la medesima annualità;
- le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, sono approvate con decreto ministeriale entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;
- la revisione degli Isa almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
- l’individuazione delle attività interessate dagli Isa con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I dati necessari per l’applicazione degli Isa andranno dichiarati, al fine di accedere al regime premiale previsto dallo stesso articolo per i soggetti considerati affidabili, “entro i termini ordinariamente previsti” per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente dovrà dichiarare i dati degli Isa utilizzando la specifica modulistica. In particolare, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 è stata approvata la modulistica da utilizzare per la dichiarazione dei dati afferenti il periodo d’imposta 2018. La modulistica “ISA 2019” costituisce parte integrante del modello Redditi 2019.
I benefici previsti per i contribuenti più affidabili
Gli effetti premiali relativi ai diversi livelli di affidabilità fiscale che scaturiscono dall’applicazione degli Isa, sono individuati ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis. Questi sono:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Isa 2019: sanzioni per omessa comunicazione dei dati
L’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa, o la comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Il provvedimento del 10 maggio 2019, ha previsto l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al contribuente a trasmettere, qualora lo stesso non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa. Per il caso di omessa presentazione del modello Isa, è infine, previsto che l’Agenzia delle Entrate possa procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Isa 2019: i chiarimenti con la circolare del 2 agosto
La circolare delle Entrate del 2 agosto scorso, riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi tra l’altro sul contenuto delle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti attuativi, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative.
Sono fornite indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. L’Agenzia ha inoltre risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori in merito ad aspetti correlati all’applicazione degli Isa, viene precisato ad esempio, che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate.
Si tratta di alcuni dati fiscali aggregati nelle “Precalcolate Isa 2019” che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa.
Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.
Sempre con riferimento all’applicazione degli Isa, si fa anche presente che proprio a metà agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF del 9 agosto 2019 (Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018).
Tale modifica resa nota in piena estate, ha riacceso le polemiche in merito alla tardività con cui sono stati resi pubblici i dati degli Isa. Le lamentele riguardano nello specifico la tempistica con cui l’Amministrazione finanziaria ha rilasciato gli strumenti per la loro applicazione, evidenziando che, anche gli stessi chiarimenti dell’Agenzia sono stati pubblicati solo il 2 agosto con la citata circolare n. 17/E.
Per quanto concerne le ultime modifiche, il decreto del 9 agosto modifica l’allegato 10 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, recante le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l’Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione degli indici di affidabilità, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Il documento elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell’applicazione degli indici.
Le modifiche di agosto hanno smosso i commercialisti i quali hanno ri-sottolineato il ritardo con il quale è stato pubblicato il documento, evidenziando l’ennesimo strappo perpetrato ai principi di collaborazione e buona fede che dovrebbero governare, i rapporti fra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Per effetto delle novità introdotte potrà essere inoltre necessario procedere ad una revisione generale dei calcoli già effettuati, ciò significa minor tempo effettivo a disposizione per ricalcolare tutte le posizioni Isa, in vista anche della scadenza di fine settembre.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento