Ci sono nuove regole, rispetto al passato, all’interno delle quali è necessario muoversi, e sono state fissate dal decreto legge 16/2012. Nella fattispecie occorre ricordare che l’articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011 (come modificato dal Dl 16/2012) sostiene che la delibera di variazione dell’addizionale comunale all’ Irpef decorre dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito del Mef a condizione però che la pubblicazione accada entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera fa riferimento.
Qualora dovesse verificarsi il mancato rispetto di questo termine si rinvieranno le eventuali variazioni deliberate al 2013, mentre le aliquote deliberate in passato verranno confermate nel 2012. Tempi ancor più esigui, invece, per quanto riguarda l’istituzione dell’aliquota: l’articolo 4, comma 1 – quinquies del Dl 16/2012 prospetta che a partire dall’anno 2012 i Comuni hanno l’obbligo di consegnare al Mef la delibera di istituzione dell’aliquota riguardante l’addizionale comunale entro trenta giorni dalla sua approvazione.
Quest’ultima disposizione, tuttavia, sembra formulata in modo poco corretto perché il Comune non istituisce l’addizionale poiché è essa stessa istituita per legge ad aliquota zero. Al momento, tra l’altro, non si riscontrano motivi logici per diversificare la delibera di variazione da quella di istituzione, e a proposito di questo va ricordato che l’articolo 1, comma 11 del Dl 138/2011 stabilisce che i Municipi possano decidere le aliquote dell’addizionale comunale all’ Irpef usando “esclusivamente” i medesimi scaglioni di redditi decisi ai fini Irpef, nel rispetto del principio di progressività.
Questo comporta che per ciascun scaglione deve essere prevista un’aliquota propria e che l’aumento delle aliquote all’incremento delle fasce deve accadere progressivamente. La previsione della stessa aliquota per due o più scaglioni deve considerarsi illegittima e su questo l’ipotesi del Mef è stata ribadita dal giudice amministrativo (Tar Campania, sentenza 1839/2012). Ovviamente il Comune avrà la possibilità di scegliere di assumere una sola aliquota, magari considerando la possibilità di creare una fascia di esenzione da scegliersi in virtù di peculiari criteri reddituali, ma anche qui ci sono dei limiti.
La fascia di esenzione, infatti, non deve essere interpretata come una franchigia, ossia che il superamento della soglia di esenzione da parte dei redditi più alti determina che l’addizionale deve essere applicata sull’intero reddito posseduto e non solo sulla parte in eccesso della fascia di esenzione. Nell’ambito dei “requisiti reddituali” va sottolineato che certi Comuni, come Lecce, hanno scelto di individuare due fasce di esenzione, una legata semplicemente al reddito l’altra connessa a specifiche situazioni familiari, come la presenza di un portatore di handicap.
Non risultano prese di posizioni ufficiali da parte del Mef sulla possibilità di prevedere ulteriori condizioni, oltre al dato oggettivo del livello di reddito, mentre l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni all’Unico 2012, quadro RV, ha chiaramente previsto la possibilità che il Comune deliberi incentivi connessi a condizioni soggettive, come, appunto l’importo Isee, ossia una specifica composizione del nucleo familiare.
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