La nostra Redazione approfondisce la Guida alle detrazioni delle Entrate, analizzando, punto per punto tutti gli aspetti pratici e applicativi.
TROVI TUTTO SUL SEGUENTE VOLUME:
1) BONUS MOBILI E SOSTITUZIONE CALDAIA: QUALI DETRAZIONI?
PER APPROFONDIRE SI CONSIGLIA IL NOSTRO SPECIALE SU BONUS MOBILI 2016
Il bonus mobili rappresenta una detrazione pari al 50%, che può raggiungere un tetto massimo di spesa fino a 10mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili che sono oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata.
La circolare 11/E del 2014, considera gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia come interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria.
In tale senso, uno dei principali quesiti riguardanti le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie si collega alla possibilità di utilizzare il cosiddetto bonus mobili qualora l’opera di ristrutturazione sull’appartamento sia data dalla sostituzione di una caldaia.
In questo caso, infatti, come evidenziato dalla circolare delle Entrate la sostituzione della caldaia la si può considerare come un intervento di manutenzione straordinaria idoneo alla detrazione del 50%, costituendo quindi un punto di partenza utile alla eventuale applicazione del bonus mobili.
In pratica, quindi, la sostituzione della caldaia viene a costituire un intervento di manutenzione straordinaria che da diritto alla detrazione facendo scattare il bonus Mobili.
2) IMMOBILI DESTINATI ALL’AFFITTO: QUALI DETRAZIONI?
La detrazione del 20% che risulta applicabile all’acquisto di immobili da destinare all’affitto, eseguiti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, si applica ad un limite di spesa pari a 300mila euro per ogni contribuente e nel corso dell’intero periodo agevolato.
Nel caso in cui uno stesso contribuente acquisti più di un immobile da destinare alla locazione, ha la possibilità di applicare la deduzione fino a un massimo di 300mila euro.
Con riferimento, invece, sempre per gli immobili da destinare all’affitto, alla deduzione del 20% sugli interessi del mutuo, la si applica agli interessi pagati e non a quelli maturati nell’anno di imposta, in maniera indipendente rispetto a quando il contribuente li ha pagati. Viene ad applicarsi per l’intera durata del mutuo, non sussistendo il limite degli 8 anni previsto per la deduzione sull’acquisto.
Si tratta di una deduzione che si viene ad aggiungere (nel senso che è possibile cumularle) a quella prevista sul prezzo d’acquisto, tuttavia deve rispettare comunque il medesimo limite di spesa, ovvero 300mila euro. Di conseguenza, sono completamente agevolati gli interessi su mutui per un importo complessivo inferiore a 300mila euro, nel caso in cui invece l’immobile sia più caro, si viene ad applicare la deduzione agli interessi ridotti proporzionalmente.
La formula che è da applicare è la seguente: 300mila euro moltiplicato per gli interessi pagati, diviso per l’importo del mutuo.
3) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIA: QUALI DETRAZIONI?
In merito alla sostituzione dei sanitari, facendo riferimento alla sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile oppure con un box doccia non è agevolabile, si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria (essendo la detrazione applicabile soltanto alla manutenzione straordinaria), non potendosi inoltre applicare il criterio dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
3.1. Il caso del condominio minimo
Nel caso di un condominio minimo, quindi con massimo 8 condomini, per poter applicare la detrazione riguardante gli interventi su parti comuni deve essere intestatario delle fatture. E’ stata la circolare 74/E del 2015 che ha previsto l’obbligo di un codice fiscale del condominio. Nel merito, infatti, si chiede se interventi realizzati precedentemente, senza il codice stesso, risultino agevolabili e la risposta delle Entrate è affermativa.
Posto il fatto, dunque, che il condominio deve richiedere il codice fiscale, con riferimento ad interventi antecedenti al 2014 ha la possibilità di chiedere la detrazione anche se non aveva ancora nominato l’amministratore e chiesto il codice fiscale. Il pagamento deve essere stato eseguito mediante bonifico, affinché risulti assolto l’obbligo di ritenuta fiscale. I vari condomini, in tal caso, applicheranno l’agevolazione alla quota di spese spettanti, che inseriscono in dichiarazione riportando il codice fiscale del contribuente che ha effettuato il bonifico.
3.2. Il caso delle case vincolate
Per quanto riguarda la detrazione delle spese di manutenzione per le case vincolate, la detrazione del 19% applicabile sulle spese di manutenzione, protezione o restauro di beni di interesse storico e artistico, è cumulabile con le altre detrazioni per gli immobili che sono oggetto di vincolo, così come stabilite dall’articolo 16-bis del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi.
4) SPESE MEDICHE: QUALI DETRAZIONI?
Nonostante non siano ricomprese tra le prestazioni medico-sanitarie, ci sono una serie di prestazioni che possono dare comunque diritto alla detrazione qualora vengano effettuate da personale medico o sotto la rispettiva supervisione. Rientrano tra queste:
- mesoterapia;
- ozonoterapia.
La detrazioni si applica, però, esclusivamente se la prestazione viene svolta, come detto, sotto supervisione medica, e nel caso vi sia un’apposita prescrizione medica comprovante il necessario collegamento con la cura di una patologia.
4.1. Quali prestazioni non sono mai detraibili?
In maniera del tutto indipendente dalla presenza di un’eventuale prescrizione medica, non sono mai detraibili le grotte di sale. La circolare delle Entrare precisa, infatti, che le prestazioni, anche chirurgiche, sono detraibili solo se vengono effettuate per ragioni che sono correlate alla salute, non sono quindi inclusi quali scopi ammissibili né il benessere né il trattamento di bellezza.
5) SPESE PER PEDAGOGISTA: QUALI DETRAZIONI?
Tali spese non sono mai detraibili in quanto la figura professionale del pedagogista non attiene al settore sanitario, ma a quello più prettamente sociale. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le prestazioni rese da un educatore professionale, quali ad esempio terapie di riabilitazione, possono essere detraibili in quanto rese da una figura professionale riconosciuta nell’elenco indicato nel decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001.
Al contrario, il pedagogista è considerato un professionista che opera, come detto, nell’area legata al sociale, nel settore formativo, educativo e socio-sanitario, anche se in quest’ultimo caso soltanto con riferimento all’aspetto sociale. Oltre a ciò, le due figure professionali prevedono percorsi formativi differenti: da un lato, l’educatore professionale è laureato alla facoltà di Medicina, dall’altro il pedagogista è laureato in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento