William Shakespeare recitava “Essere o non essere, questo è il problema”; prendendo ispirazione da questa celebre frase e rielaborandola in chiave tributaria potremmo dire “Irap o non Irap, questo è il problema”. Assurdo? Non tanto. Vi spiego il perchè.
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive – acronimo Irap – è un’imposta che si applica su le attività produttive esercitate in ciascuna regione. Nacque ufficialmente nel 1997 e andò a sostituire sette diverse tasse pagate in precedenza da imprese e lavoratori autonomi.
Diverse le promesse di una sua eliminazione enunciate dai vari Governi, promesse che tuttora rimangono tali.
Quanto appena descritto assume ancor più rilevanza se si guardano i risultanti di una recente indagine che ha provato il suo pagamento da parte di ignari contribuenti che sarebbero in realtà esentati di diritto. Avete capito bene. Se si possiedono certe carettistiche – di cui presto fornirò un elenco – l’Irap non è dovuta.
Se quindi, leggendo questo articolo, vi renderete conto di farne parte, vi consiglio di provvedere a fare subito “Istanza di rimborso”. Sottilineo l’avverbio “subito“: il tempo per far sì che tale istanza venga accolta è infatti di 48 mesi a partire dalla data di versamento del tributo.
Passiamo ai dettagli. L’Irap non è dovuta se l’attività è svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione; non deve cioè esservi l’impiego di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) e i beni strumentali non devono eccedere quelli di un qualunque contesto familiare (rientra in tale categoria, ad esempio, il possesso di computer, fax, stampante, autovettura di modico valore).
Teoria avallata dalla giurisprudenza. Già la prima sentenza della Corte di Cassazione (16 febbraio 2007, n. 21203) in materia di professionisti ha chiarito che l’attività professionale non necessariamente si connota dell’elemento dell’organizzazione, in mancanza della quale il professionista è escluso dall’Imposta Regionale sulle attività produttive.
Diverse le Sentenze che hanno ribadito l’esenzione di imposta per i piccoli imprenditori; per citarne alcune: Corte di Cassazione, Sentenze n. 21122-21123-21124 del 13/10/2010.
Della medesima opinione la Corte Costituzionale. Con la Sentenza 21 maggio 2001, n. 156, infatti, pur avendo voluto precisare la legittimità dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per altri casi, ha specificato: “è evidente che, nel caso di un’attività professionale e imprenditoriale che fosse svolta in assenza di elementi di stabile organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di una attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la seguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.
Caso emblematico è quello oggetto della Sentenza n. 10271 del 10 maggio 2011 dellla Corte di Cassazione: quello di un medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, a cui era stato negato il rimborso Irap da parte dell’Agenzia, adducendo come motivazione la locazione dello studio in cui il professionista esercitava la propria attività in convenzione col servizio sanitario (l’Amministrazione reputava tale elemento come rappresentativo di autonoma organizzazione).
I giudici del merito hanno rigettato tale posizione in quanto l’ufficio locato non figurava come elemento di autonoma organizzazione perchè necessario allo svolgimento e al mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria. Sentenza confermata poi dalla Suprema Corte.
Altra conferma rileva dall’ordinanza n. 10295, Cassazione del 10 maggio 2011. La stessa infatti si è espressa favorevole nei confronti di un medico che per la gestione della propria attività utilizzava quali beni strumentali una autovettura, un personal computer, un telefono cellulare e alcuni mobili e arredi di modico valore ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione. Il medico in questione non aveva dunque elementi che potessero far risalire all’autonoma organizzazione, quali ad esempio il possesso di un proprio studio o di dipendenti e rispetto al fatturato l’incidenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni relative all’attività professionale non era rilevante.
Se quindi siete un piccolo imprenditore o un professionista con caratteristiche simili a quelle appena descritte, vi consiglio di fare un controllo: potreste star regalando soldi allo Stato!
Una volta effettuata istanza di rimborso all’Ufficio territoriale dell’Agenzia competente, in caso di diniego di rimborso o di accoglimento parziale dello stesso, potrete impugnare il provvidimento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale competente entro sessanta giorni dalla notifica del diniego.
Se invece entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (e in caso di impossibilità di consegna a mano vi consiglio di fare una raccomandata a/r per la data certa) non avrete ricevuto alcuna risposta il termine per presentare ricorso sarà decennale a partire dalla data di versamento del tributo.
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