Modello RED pensionati: invio entro il 28 febbraio. Farsi aiutare dal consulente RED

In alcuni casi, pensionate/i devono inviare la dichiarazione reddituale all’Inps.

Paolo Ballanti 20/02/25

L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione di prestazioni di carattere assistenziale e di benefici economici sulle pensioni a patto che si rispettino determinati requisiti reddituali in capo al soggetto titolare della prestazione e in taluni casi del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

I soggetti titolari delle suddette prestazioni sono tenuti a dichiarare all’Inps i propri redditi e, se ne ricorre l’obbligo, del coniuge e dei componenti il nucleo familiare.

In mancanza di comunicazione la normativa vigente (D.L. numero 207/2008) dispone la sospensione delle prestazioni economiche.
La dichiarazione della situazione reddituale (RED) all’INPS è resa dai soggetti obbligati in via telematica, accedendo all’apposita piattaforma del sito Inps.

L’Istituto provvede annualmente ad effettuare la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, erogate provvisoriamente in via anticipata, attraverso le Campagne RED.

Con il Messaggio 11 febbraio 2025 numero 525 l’INPS ha comunicato il rilascio del servizio denominato “Consulente RED” realizzato al fine di promuovere la piena conoscenza delle informazioni incidenti sul ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito, erogate dall’Istituto in via anticipata.

Analizziamo la novità in dettaglio sull’invio del modello RED

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Indice

Il nuovo servizio Consulente RED

Il Inps ha inaugurato da poco il nuovo servizio online Consulente RED, che permette al pensionato di conoscere dei dati reddituali rilevanti per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito, utilizzati nelle ricostituzioni reddituali massive elaborate centralmente dall’INPS.

Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare dell’incarico affidato all’INPS di realizzare dei servizi personalizzati e proattivi per gli intermediari per la consulenza e la gestione delle prestazioni collegate al reddito.

Grazie a “Consulente RED” il pensionato ha piena conoscenza delle informazioni che incidono sul ricalcolo delle prestazioni, riconosciute dall’INPS in via anticipata, in forza della normativa vigente.

Nello specifico, grazie al servizio in parola, è possibile consultare i “dati reddituali rilevanti relativi alla elaborazione massiva centrale della Campagna RED 2023 (anno 2022) effettuata nello scorso mese di novembre” (Messaggio INPS).

Il servizio Consulente RED è disponibile nella sezione MyINPS al percorso online “inps.it >> Accedi a MyINPS” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS >> “Consulente RED” >> “Utilizza lo strumento”.

In alternativa, il pensionato può avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato, che devono essere autorizzati alla consultazione del servizio esclusivamente mediante mandato di patrocinio firmato digitalmente.

Una volta collegati al servizio si hanno a disposizione, in modo analitico, le fonti delle informazioni reddituali, utilizzate dall’Istituto per effettuare le elaborazioni centrali massive, in particolare:

  • Modelli RED resi dal cittadino tramite l’apposito servizio online del sito “inps.it”, Contact center o Strutture territoriali dell’Istituto;
  • Modelli RED trasmessi per il tramite dei soggetti abilitati all’assistenza fiscale convenzionati con l’INPS, come CAF e liberi professionisti;
  • Agenzia delle Entrate, con riguardo alle informazioni reddituali rilevanti presenti nelle dichiarazioni fiscali (modelli CU, 730, Redditi PF e integrativi);
  • Ricostituzioni elaborate dalle Strutture territoriali dell’INPS o effettuate in modalità massiva centralmente;
  • Banche dati dell’INPS.

La presenza di un’apposita chat bot interattiva mira a rendere più chiari i criteri di valorizzazione delle informazioni reddituali rilevanti utilizzati nelle elaborazioni centrali, fornendo informazioni di dettaglio sulle principali tipologie di reddito e le relative modalità dichiarative.

Chi deve inviare il modello RED

Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale tramite modello RED all’Inps:

  • i pensionati che negli anni precedenti quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello di pensione (propri e, se previsto dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, in quanto non devono essere comunicati all’Agenzia Entrate con la dichiarazione dei redditi;
  • quanti sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’AE della dichiarazione dei redditi e possiedono redditi ulteriori quelli da pensione;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’AE (modello 730 o Redditi PF).

All’interno della Circolare INPS 30 novembre 2015, numero 195 sono indicate le casistiche in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione ma altresì quelli del coniuge o dei familiari.

Come trasmettere la dichiarazione RED all’Inps

La dichiarazione reddituale – modello RED – può essere resa dall’interessato collegandosi all’apposita piattaforma del sito Inps disponibile su “Pensione e Previdenza – La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS al servizio “RED precompilato”.

In alternativa è possibile rivolgersi a:

  • CAF e altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, convenzionati con l’INPS;
  • Strutture territoriali dell’Istituto.

Modello RED precompilato

Il Messaggio INPS 4 ottobre 2024 numero 3301 ha comunicato in occasione dell’avvio della Campagna RED ordinaria 2024, per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2023, il rilascio del servizio online “RED precompilato” in sostituzione del “RED semplificato.

Il servizio RED precompilato, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS, che possono essere confermati, integrati e rettificati, al fine di inviare telematicamente la dichiarazione della situazione reddituale.
Il servizio è inoltre supportato da una finestra di conversazione con un Assistente Virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

La video-guida
Come reso noto con il Messaggio 31 dicembre 2024 numero 4504 l’INPS ha messo a disposizione (sul portale “MyINPS”) una video-guida personalizzata e interattiva per la Campagna Solleciti RED 2023, relativa all’anno reddito 2022.

Grazie alla video-guida vengono fornite informazioni e servizi per facilitare i pensionati nell’assolvere l’obbligo di dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2025.

La video-guida, generata per ciascun soggetto interessato alla Campagna Solleciti RED 2023 è personalizzata con nome e sesso del destinatario oltre che con i redditi da comunicare all’INPS per i titolari delle prestazioni collegate al reddito più diffuse.

Scadenza di invio RED

I pensionati interessati dalla Campagna Solleciti RED 2023 (anno reddito richiesto 2022) sono tenuti a trasmettere la dichiarazione reddituale all’INPS entro il 28 febbraio 2025, come reso noto dall’INPS con il citato Messaggio numero 4504/2024.

Entro la stessa data (28 febbraio 2025) scade il termine previsto per la presentazione della dichiarazione reddituale rilevante relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023).

Omessa comunicazione: cosa succede

A norma dell’articolo 35, comma 10-bis del Decreto – legge 30 dicembre 2008, numero 207 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, numero 14) in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dall’INPS si incorre nella sospensione delle prestazioni nel corso dell’anno successivo quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Qualora, entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione dei redditi, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere trasmessa. 

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