Queste certificazioni, come si è appreso dalla circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, devono essere trasmesse in via telematica “entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato”. E’ inoltre ammmissibile, entro oggi, provvedere all’invio di una nuova dichiarazione (“correttiva nei termini”) barrando l’apposita casella del frontespizio qualora la trasmissione del modello 770 sia già avvenuta e il sostituto d’imposta si sia accorto di aver commesso errori o omissioni.
La modifica invece, da domani, sarà possibile inoltrando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (31 luglio 2016) nel caso in cui dalla nuova dichiarazione risulti un maggior credito o un minor debito. Se dalla correzione dovessero emergere un minor credito o un maggiore debito, la dichiarazione integrativa in tal caso può essere presentata entro il 31 dicembre 2019, il quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel caso, infine, in cui il contribuente tralasci l’invio della dichiarazione avrà la possibilità di presentarla entro il 19 dicembre 2015, entro cioè 90 giorni dalla scadenza, avvalendosi, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, della contrazione delle sanzioni a 1/10 del minimo (25,82 euro). Oggi, 21 settembre 2015, è anche l’ultimo giorno utile per ravvedere gli omessi versamenti di ritenute risultanti dal 770, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo, cioè al 3,75%, oltre agli interessi legali. La regolarizzazione inoltre, stando a quanto stabilito dalle novità previste dalla legge di Stabilità 2015, sarà effettuabile entro il 31 luglio 2016 con riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo (4,29%), ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento (sanzione pari al 5%).
Con riferimento al termine “lungo” per la trasmissione delle Certificazioni Uniche, si ricorda che non interessa i redditi compresi nel 730 in relazione ai quali le certificazioni andavano consegnate ai lavoratori e pensionati entro il 2 marzo scorso e inviate alle Entrate entro il 9 marzo. In tali casi, le correzioni dovranno essere effettuate trasmettendo un modello sostitutivo; nel caso in cui però il contribuente avesse già inviato una certificazione errata all’interno di una fornitura contenente più certificazioni, soltanto le certificazioni errate possono essere inviate di nuovo.
Se invece ci fosse bisogno di annullare una o più certificazioni contenute in una fornitura, è necessario in tal caso inviare un modello di annullamento nel quale va barrata nel frontespizio l’apposita casella, impostando con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della certificazione unica che si vuole annullare. Anche le procedurei di sostituzione o annullamento implicano l’avvenuta trasmissione entro i termini delle certificazioni. Se così non avvenisse subentrano le sanzioni previste dal regime ordinario, e cioè, nei casi di errata o omessa trasmissione la sanzione prevista dall’art. 4 comma 6-quinques del DPR 322/1998 nella misura di 100 euro per ogni singola certificazione.
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