Conto alla rovescia per l’invio del modello 730/2023 integrativo, ulteriore dichiarazione a cui i contribuenti possono affidarsi nei casi abbiano commesso omissioni di dati o errori sul 730 trasmesso al Fisco in precedenza.
Si tratta in pratica di una integrazione del modello 730, che è possibile inviare entro domani 25 ottobre e le modalità sono diverse, in base al tipo di errore/omissione commessi e alla situazione fiscale generatasi (credito o debito).
Utile dire che la dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730. Di conseguenza resta sempre l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
In breve scadenze e modalità di invio del modello 730/2023 integrativo.
Indice
Differenze 730/2023 integrativo e rettificativo
Diciamo subito che l’integrazione non è l’unica modalità di intervento post dichiarazione dei redditi. Per correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato si possono utilizzare due modalità: Modello 730 rettificativo e Modello integrativo.
In sintesi se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza (Caf ad esempio) per correggerli. E’ quindi necessario che il contribuente riscontra errori commessi dal Caf o patronato o professionista, glielo comunichi il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un modello 730 rettificativo.
Se invece il contribuente si rende conto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, può ancora trasmettere un 730 integrativo, con diverse modalità a seconda della situazione a lui più favorevole o sfavorevole.
Per chi fosse interessato a conoscere e approfondire tutte le misure di tregua fiscale introdotte quest’anno e come aderire, consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“.
Le tipologie di 730/2023 integrativo
Ci sono quindi 4 tipologie di 730/2023 integrativo, corrispondente ad ognuna di queste situazioni.
1. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
- Se l’integrazione e/o la rettifica della dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, si può presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Va presentato entro il 25 ottobre 2023 a un Caf o professionista abilitato.
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Pace fiscale 2023
Con l’avvio delle riforme del sistema fiscale trova nuovamente spazio una misura straordinaria di “tregua” fiscale, una sorta di “condono” con possibilità di chiudere le liti potenziali, attuali o passate, con il pagamento delle imposte (ma non delle sanzioni). L’ambito di operatività delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 è vasto, e parte dall’ opportunità di definire gli avvisi bonari sino alla riapertura dei termini per la rottamazione, senza trascurare il rafforzamento della conciliazione giudiziale e la possibilità di definire le liti pendenti; particolarmente importante è poi l’innovativo strumento del “ravvedimento speciale”, che si affianca alla sanatoria delle violazioni formali e al saldo e stralcio per i debiti fino a 1.000 euro. Le misure presentate dal legislatore sono naturalmente da valutare all’interno della sfera di ogni singolo soggetto, alla luce della situazione personale e della necessità di considerare tutte le opportunità fornite dalla normativa, tenendo presente peraltro che riguardano tutti i contribuenti, dalla persona fisica alla grande impresa. In questo contesto, il libro si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione e una “bussola” per orientare il professionista nell’interpretazione della legislazione e soprattutto della prassi rilevanti in materia. Alessandro AlbanoAvvocato cassazionista, collabora stabilmente con Studio Gnudi. Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, è autore di diversi capitoli in opere collettanee e di numerosi articoli, anche in lingua inglese, pubblicati sulle principali riviste tributarie. Professore a contratto in Diritto tributario e processuale nell’Università degli Studi di Bologna, docente in Master post lauream organizzati da Atenei universitari. È relatore a seminari e convegni organizzati dagli Ordini professionali, oltre che componente di commissioni di studio. È tra l’altro socio IFA- sezione italiana, dell’ANTI, Sezione Emilia-Romagna e della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna.
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2. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati di identificazione del sostituto che effettuerà il conguaglio o di aver fornito dati sbagliati, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio e inserire i dati corretti del sostituto, mentre tutto il resto rimane uguale.
3. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata (entrambi i casi descritti sopra)
- Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati del sostituto d’imposta sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, si può trasmettere un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
4. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
- Infine il caso peggiore. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2021. Può farlo con 3 differenti scadenze:
– entro il 30 novembre;
– entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
I codici nel 730/2023 integrativo
In sintesi rispetto a quanto detto sopra, nel nuovo modello da trasmettere i codici di riferimento degli errori che si vanno a correggere sono questi
- Codice 1 per correggere dati che comportano maggior credito, minor debito o imposta invariata,
- Codice 2 per la correzione di dati che riguardano il sostituto d’imposta e che hanno impedito il rimborso fiscale,
- Codice 3 per correggere i dati sia del sostituto d’imposta che di altre informazioni da cui deriva un maggior credito o un minor debito.
Modello 730/2023 integrativo: scadenza e come presentarlo
Il Modello integrativo va presentato chiedendo aiuto a chi ha fornito l’assistenza fiscale in fase di dichiarazione dei redditi: quindi un Caf o un consulente fiscale. In pratica sempre un intermediario.
Quest’ultimo poi invierà il 730 integrativo all’Agenzia delle entrate o all’Inps, in tempo utile affinché il sostituto d’imposta possa poi effettuare il conguaglio nella prima retribuzione utile.
La scadenza per l’invio è fissata a mercoledì 25 ottobre 2023.
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Foto copertina: istock/MicroPixieStock