Invalidità oncologica: revisione Inps semplificata da Gennaio 2025

Al via la revisione Inps basata sugli atti disponibili, salva la facoltà di chiedere visita diretta.

Paolo Ballanti 27/01/25

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207), ha introdotto importanti novità per chi deve accertare la propria invalidità oncologica o una condizione di disabilità riconosciuta.

In particolare, l’articolo 1, comma 167, stabilisce che fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per chi ha già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità oncologica seguiranno le regole previste dal Decreto 76 del 16 luglio 2020. Tuttavia, chi lo desidera, può comunque richiedere una visita diretta.

Per chiarire queste novità, l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni pratiche con il Messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornendo istruzioni su come procedere.

Vediamo in dettaglio cosa cambia.

Leggi anche: Legge 104: le novità in arrivo da gennaio 2025

Indice

Revisione prestazioni per patologia oncologica

La Manovra 2025 ha introdotto un’importante novità nel Decreto Disabilità (Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 33. Questa modifica riguarda la fase di sperimentazione delle nuove regole previste dal provvedimento.

In particolare, il nuovo comma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per le persone con invalidità oncologica continueranno a seguire le modalità previste dall’articolo 29-ter del Decreto-legge n. 76/2020. Questo significa che la revisione sarà effettuata sulla base della documentazione già disponibile, ma chi lo desidera potrà comunque richiedere una visita diretta.

L’INPS, con il Messaggio n. 188/2024, ha chiarito che questa norma si applica solo alle prestazioni per patologie oncologiche già riconosciute. In altre parole, riguarda tutte le valutazioni sanitarie per patologie neoplastiche effettuate prima del 1° gennaio 2025 su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province coinvolte nella sperimentazione della nuova procedura di valutazione. Quindi:

  • Brescia;
  • Catanzaro;
  • Firenze;
  • Forlì-Cesena;
  • Frosinone;
  • Perugia;
  • Salerno;
  • Sassari;
  • Trieste.

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Invalidità oncologica: valutazione sugli atti o visita diretta

Lo svolgimento delle visite di revisione di invalidità oncologica (a norma dell’articolo 29-ter del Decreto – legge numero 76/2020) si caratterizza per la cosiddetta valutazione sugli atti.

In sostanza, per motivi di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, l’articolo 29­-ter dispone che le commissioni mediche pubbliche preposte agli accertamenti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo.

Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.

Come funziona l’accertamento di revisione invalidità oncologica

In attuazione di quanto disposto dal comma 3-bis introdotto dalla Manovra 2025, gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti, come descritto nel paragrafo precedente, in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva.

L’attuale processo di revisione sanitaria prevede, in via preliminare, l’invio all’interessato di una comunicazione con l’invito a trasmettere, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile a definire sugli atti l’accertamento sanitario.

Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione incaricata deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti, anche sulla base di documenti già acquisiti in precedenza.

Richiesta di visita diretta

Tutto quanto sopra descritto vale, fatta salva la facoltà degli interessati di richiedere una visita diretta.

In attesa del rilascio della specifica funzionalità, l’istanza può essere trasmessa, entro il termine di 40 giorni, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) al Centro Medico Legale di competenza.

Qualora non pervenga “ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell’interessato della preferenza di visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale”.

Semplificazione accertamento sanitario

L’articolo 1, comma 168 della Legge di bilancio 2025, con l’introduzione dell’articolo 33-bis al Decreto Disabilità, regolamenta e semplifica, per il 2025, il procedimento di accertamento sanitario in caso di contestuale attivazione dell’accertamento dell’invalidità assistenziale, ai sensi della Legge numero 104/1992 e della Legge numero 68/1999, per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale, per le prestazioni di invalidità e inabilità.

Nello specifico si prevede che, per tutto l’anno corrente, l’INPS effettua l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, secondo le istruzioni operative fornite con Messaggio numero 188/2025, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.

Leggi anche: Disabilità, nuovo certificato medico introduttivo da Gennaio 2025: cosa cambia

Le disposizioni operano anche per le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non ecceda i tre mesi.

La norma concerne anche gli ambiti territoriali dove, già nell’anno corrente, si applica in via sperimentale il procedimento valutativo di base.

In conclusione nel 2025 sull’intero territorio nazionale, si deve procedere a una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità / inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.

In ogni caso è opportuno, precisa l’Istituto, che la visita diretta, effettuata per l’accertamento del diritto a una prestazione / beneficio di natura assistenziale in favore di un disabile in età lavorativa, sia corredata da un’accurata anamnesi lavorativa, in grado di supportare il giudizio medico-legale anche a fronte di una contestuale o immediata successiva valutazione di natura previdenziale.

Il duplice accertamento “deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile o ai sensi della legge n. 104/1992 presentata da pazienti oncologici, al fine di rispettare la tempistica dettata dall’articolo 6 del decreto – legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80” (Messaggio INPS).

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Foto copertina: istock/ARMMY PICCA

Paolo Ballanti