Invalidità civile statali: pensione obbligatoria raggiunti i requisiti. Regole Inps

Paolo Ballanti 07/02/20
Istruzioni Inps sull’invalidità civile statali e l’interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro. La circolare INPS n. 10 del 30 gennaio scorso ha fornito importanti indicazioni sull’accesso alla pensione di vecchiaia per i dipendenti pubblici titolari dell’assegno di invalidità.

L’Istituto, sulla scorta di un parere della Presidenza del consiglio dei ministri, rende noto che il datore di lavoro pubblico dovrà collocare a riposo i lavoratori che raggiungono il limite ordinamentale (65 anni di età), titolari dell’assegno di invalidità civile, sul presupposto che lo stesso si trasformerà in pensione di vecchiaia anticipata.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Limite ordinamentale per la pensione obbligatoria 

Al compimento dei 65 anni di età, il datore di lavoro pubblico deve interrompere il rapporto con il dipendente che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata.

Al contrario, è previsto il mantenimento in servizio oltre i 65 anni per coloro che, alla predetta data, non hanno i requisiti per la pensione.

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Invalidi statali: interruzione del lavoro obbligatoria se si maturano i requisiti 

Alla luce di quanto detto sopra, l’INPS ha voluto fornire chiarimenti per i dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prossimi alla pensione e titolari dell’assegno ordinario di invalidità.

L’Istituto ha chiesto un parere alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la quale ha evidenziato che l’ente pubblico dovrà interrompere il rapporto di lavoro per i dipendenti che, titolari dell’assegno di invalidità e in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, raggiungono i 65 anni di età. Gli stessi soggetti potranno infatti sfruttare la conversione dell’assegno di invalidità in pensione.

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Invalidità civile statali: Pensione anticipata

Il parere della Presidenza del consiglio si basa sul presupposto che la normativa (art. 1 comma 8 Dlgs. n. 503/1992) prevede per i dipendenti, invalidi in misura non inferiore all’80%, la pensione di vecchiaia anticipata.

Di conseguenza, l’assegno di invalidità, una volta raggiunti i requisiti pensionistici, si trasformerà in pensione di vecchiaia anticipata.

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Requisiti per la pensione anticipata

Per accedere alla pensione anticipata è necessario:

  • Possedere uno stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
  • Età anagrafica pari a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;
  • Anzianità contributiva minima come dipendente pari a 20 anni;
  • Che siano decorsi 12 mesi dall’ultimo requisito perfezionatosi (anagrafico, contributivo o sanitario).

Invalidità civile statali: come funziona la verifica dei requisiti per il pensionamento obbligatorio 

Le singole amministrazioni pubbliche dovranno richiedere all’INPS di accertare, per i dipendenti vicini alla soglia del limite ordinamentale (65 anni), l’anzianità contributiva complessivamente maturata e, se sono anche titolari dell’assegno di invalidità, verificare il requisito dei 20 anni di contributi versati al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD).

Inoltre, l’ente dovrà chiedere all’Istituto territorialmente competente la verifica sanitaria sullo stato di invalidità superiore all’80%.

L’esito della verifica sarà trasmesso al datore di lavoro e al dipendente interessato.

Assegno di invalidità: cos’è

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a coloro che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in conseguenza di un’infermità fisica o mentale.

Possono richiedere l’assegno:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Autonomi, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Iscritti alla gestione separata INPS.

La domanda, una volta presentata, ha validità triennale e permette l’erogazione dell’assegno dal 1° giorno del mese successivo quello di inoltro della richiesta.

Sono ammessi tre rinnovi della domanda, dopodiché l’assegno è confermato a tempo indeterminato (salvo revisioni dello stato di salute).

Essendo un trattamento economico riconosciuto a coloro che ancora lavorano, lo stesso è compatibile con lo svolgimento della prestazione.

L’importo dell’assegno viene determinato con il sistema misto retributivo / contributivo o interamente con il sistema contributivo, in base alla data di inizio del primo rapporto, se, rispettivamente, anteriore o meno al 31 dicembre 1995. Questo significa che, se per la persona interessata, sono stati versati contributi a partire (ad esempio) dal 15 febbraio 1996, l’assegno sarà calcolato totalmente con il sistema contributivo.

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