Indice
Invalidità civile: assenza a visita di revisione
- Impossibilità di procedere ad una valutazione sugli atti;
- Omessa trasmissione di documentazione medica integrativa;
- Non venga inserita l’assenza a visita;
- Ed altresì non sia presenta a sistema il verbale di visita;
Invalidità civile: omessa comunicazione dei redditi
- Pensione di inabilità;
- Assegno mensile di assistenza;
- Pensione ai ciechi civili;
- Pensione ai sordi;
- Assegno sociale.
- Online, accedendo all’area “MyINPS” disponibile sul portale “inps.it”, se in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns, successivamente si dovrà seguire il percorso “Home – Prestazioni e servizi – Servizi – Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione – Variazione prestazione pensionistica” attivando il sottomenu “Ricostituzioni / Supplementi – Ricostituzione pensione – Reddituale – Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- In alternativa, tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.
Prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità per gli anni 2018 e seguenti | Prestazioni assistenziali (assegno sociale / pensione sociale ed assegno sociale sostitutivo) per i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari delle suddette prestazioni |
Estrazione soggetti in età lavorativa attiva beneficiari delle prestazioni interessate | Invio raccomandata A/R con cui si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale |
Invio nota di preavviso di sospensione (raccomandata A/R) | Invito ai destinatari a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni |
Entro 60 giorni dalla comunicazione, l’interessato deve comunicare i dati reddituali | Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Inps sospenderà la prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati) con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute |
In caso di mancato riscontro entro 60 giorni, l’Inps procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile (la sospensione è comunicata all’interessato con raccomandata A/R) | / |
Scaduti altri 120 giorni dalla data di sospensione senza che vi sia stato alcun riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca sarà trasmessa con raccomandata A/R | / |
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