Ma come funziona nel dettaglio la nuova procedura di recupero delle spese di lite INPS per invalidità civile? Ebbene, in via generale la procedura “RESPEL” prevede l’emissione dell’avviso di addebito (AVA), qualora il cittadino non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Come deve comportarsi il cittadino a seguito dell’emissione dell’avviso di addebito? Scopriamolo insieme leggendo le seguenti righe.
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Invalidità civile: recupero spese di lite Inps con RESPEL
L’art. 30, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’art. 445-bis c.p.c., riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese.
La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’Istituto Previdenziale, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le modalità appena descritte.
Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”, preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente.
Nel caso in cui il cittadino non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, il procedimento prevede l’emissione dell’avviso di addebito (AVA).
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Invalidità civile: recupero spese di lite Inps per soggetti non abbienti
Alle regole generali di cui all’art. 30 del decreto legge su menzionato fa eccezione l’ipotesi del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77, del Dpr. 30 maggio 2002, n. 115 (pari a 18.592,44 euro).
In tale caso, l’art. 42, co. 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha espressamente previsto che, salvo quanto disposto dall’art. 96 c.p.c., la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale e assistenziale non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Invalidità civile: nuova procedura RESPEL
La nuova procedura RESPEL inizia con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere al pagamento delle spese di lite. All’interno della comunicazione è contenuto anche il modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale.
Tale atto definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’INPS.
Inoltre, il provvedimento giudiziale prevede che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.
A tal fine, con Risoluzione n. 70/E del 25 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “RSCT” – Recupero spese di CTU;
- “RSLE” – Recupero spese legali.
Completato l’invito ad adempiere, si procederà a comunicarlo, mediante la procedura “SISCO”, al ricorrente e all’avvocato costituito nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il procedimento può concludersi in due modi:
- favorevolmente per l’Istituto Previdenziale senza ulteriori adempimenti da assolvere, qualora il cittadino soccombente effettua regolare versamento;
- emissione dell’avviso di addebito, in caso di mancato versamento entro i 60 giorni previsti.
Invalidità civile: emissione dell’avviso di addebito
Ai fini dell’emissione dell’avviso di addebito, l’operatore dovrà:
- accedere all’applicazione “RESPEL” e, in particolare, alla funzionalità “avviso di addebito (infasamento credito)”;
- inserire il codice fiscale del cittadino oppure il numero degli anni nei filtri di ricerca.
L’estrazione produrrà una lista nella quale sono presenti i crediti per i quali è possibile procedere all’emissione dell’avviso di addebito, selezionando l’opportuna cella nella prima colonna. Qualora non fosse possibile selezionare tale cella, è necessario verificare il campo “note”.
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