Invalidità civile: le nuove regole sui redditi da dichiarare per i sussidi

Paolo Ballanti 01/12/23
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Il tema dei redditi da considerare per accedere alle prestazioni economiche di Invalidità civile ha interessato dapprima la Corte di Cassazione e, successivamente, ben due Messaggi interni dell’Inps, pubblicati rispettivamente ad aprile 2022 e luglio 2023.

Di recente l’Istituto è tornato sull’argomento per comunicare l’allineamento delle procedure informatiche agli orientamenti della Suprema Corte e dell’Inps stessa, con riguardo al calcolo degli oneri deducibili.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Invalidità civile, redditi: il messaggio Inps di aprile 2022

Con il Messaggio Hermes numero 1688 del 19 aprile 2022 l’Inps, in considerazione di diversi quesiti e numerose richieste di chiarimenti pervenuti, ha ritenuto necessario fornire alcune indicazioni sulle modalità di valutazione dei redditi da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile.

Nello specifico, ha precisato l’Istituto, eccezion fatta per:

le prestazioni di invalidità civile “sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda”.

Quali redditi considerare?
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati “tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF” (Messaggio Hermes).
Tali redditi, ancora l’Istituto, devono sempre essere computati “al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali”.

Somme escluse dal reddito
Nella valutazione del reddito in parola sono escluse le seguenti prestazioni economiche:

  • Importo stesso della prestazione di invalidità;
  • Rendite Inail;
  • Pensioni di guerra;
  • Indennità di accompagnamento;
  • Reddito della casa di abitazione.

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Gli oneri deducibili
Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano i soli redditi valutabili ai fini Irpef. Tali si intendono quelli assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.

Stando a quanto previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) la base imponibile, da assoggettare a tassazione Irpef, è formata dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili, indicati dall’articolo 10 dello stesso TUIR, tra cui si citano:

  • Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • Gli assegni periodici corrisposti al coniuge;
  • I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (di cui si segnalano, tra le altre, le sentenze numero 30567/2019 e 5962/2018) la quale ha ribadito che, per la determinazione del requisito reddituale previsto per l’assegno di invalidità e per la pensione di inabilità civile, di cui agli articoli 12 e 13 della Legge numero 118/1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR.

La stessa Corte ha precisato, da ultimo, che è proprio la “funzione di sostegno, cui assolve il sistema assistenziale a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento all’effettiva disponibilità di reddito dell’interessato” (Messaggio Hermes numero 1688/2022).

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L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022

Invalidità civile, redditi: messaggio Inps di luglio 2023

Un altro Messaggio Hermes, questa volta datato 18 luglio 2023 numero 2705, si è occupato del computo dei redditi da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni economiche di Invalidità civile.

Come è noto, premette l’Istituto, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni in argomento, rilevano “i redditi valutabili agli effetti dell’IRPEF al lordo delle ritenute fiscali”.

Di conseguenza, a parziale rettifica di quanto affermato nel precedente Messaggio del 19 aprile 2022, nel conteggio del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile “sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali” (Messaggio 18 luglio 2023).

Invalidità civile, redditi: terzo messaggio Inps novembre 2023

Un terzo Messaggio Hermes si è occupato dei redditi rilevanti per l’accesso alle prestazioni economiche di Invalidità civile. Stiamo parlando del Messaggio del 20 novembre 2023 numero 4107.

Come è noto, ricorda l’Inps, al fine di determinare il requisito reddituale si assumono le somme valutabili agli effetti dell’Irpef al lordo delle ritenute fiscali.

Grazie anche agli orientamenti della giurisprudenza, ricorda l’Istituto, i due precedenti messaggi hanno chiarito che la base imponibile da assoggettare a tassazione Irpef, è costituita dal “reddito complessivo del richiedente la prestazione di invalidità civile, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917)”.

Invalidità civile: aggiornate le piattaforme online

Essendo ormai chiaro quali redditi considerare per la verifica del diritto alle prestazioni economiche di Invalidità civile, il Messaggio del 20 novembre rende noto l’aggiornamento delle procedure informatiche, allo scopo di automatizzare il calcolo degli oneri deducibili.

In via preliminare l’Inps precisa che gli oneri deducibili potranno essere acquisiti anche con riferimento ad annualità passate purché siano stati comunicati all’Agenzia Entrate in fase di dichiarazione dei redditi e nei limiti della prescrizione ordinaria.

Si precisa che per poter acquisire i dati relativi agli oneri deducibili, sia in fase di prima domanda che di ricostituzione dell’annualità in corso per motivi reddituali, è necessario produrre la documentazione relativa alla spesa sostenuta.

Invalidità civile: novità procedura LiPe

Alla luce di quanto descritto finora l’Inps rende noto il rilascio di un nuovo rigo reddito denominato “OD – ONERI DEDUCIBILI”, con conseguente allineamento della procedura LiPe.

In fase di acquisizione manuale dei redditi, anche in presenza di somme diverse dalle pensioni uguali a zero, nel caso in cui occorra inserire l’onere deducibile, si dovrà selezionare nel pannello DRED: “Dichiarazione dei redditi zero – SI”.

Aggiornamento modello AP70

La valorizzazione dell’onere deducibile comporta altresì l’implementazione della domanda di accertamento sanitario, con particolare riguardo al Quadro D del modello AP70.

L’aggiornamento, si legge nel messaggio, consentirà la dichiarazione dell’onere deducibile e l’allegazione delle copie delle spese sostenute fino al momento della trasmissione della domanda amministrativa.

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Foto copertina: istock/Ma-Ke

Paolo Ballanti