Quindi, il contenuto del verbale “con Timbro Digitale” è identico al precedente scaduto, compresa l’indicazione della Commissione medica che ha effettuato l’accertamento sanitario e la data in cui il verbale medesimo è stato reso definitivo. In aggiunta, sono descritti in calce:
- i componenti della Commissione che hanno redatto il verbale “con Timbro Digitale”;
- la nuova data di definizione del verbale.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021.
Vediamo quindi in dettaglio come funziona il nuovo verbale “con Timbro Digitale”, rilasciato all’interno della procedura “CIC”.
Invalidità 2021: tutti gli importi e i diversi assegni erogati
Invalidità civile: quando opera la nuova procedura digitale
La nuova funzionalità opera solamente sulle posizioni di revisione presenti nella procedura “CIC” e consente di intervenire unicamente sulla data di revisione nei soli casi in cui questa sia già scaduta.
La Commissione medica, organizzata secondo i consueti criteri, può redigere il nuovo tipo di verbale “con Timbro Digitale” riportando le stesse informazioni di tipo sanitario del precedente verbale scaduto (anamnesi, diagnosi, giudizio medico legale), ma con una nuova data di revisione.
Invalidità civile “con Timbro digitale”: quando opera la Commissione medica
In particolare, la Commissione medica ha a disposizione le seguenti tre opzioni:
- proroga della data di revisione già scaduta;
- annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
- inserimento dell’esonero D.M.2007 in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.
A conclusione della compilazione, il nuovo verbale “con Timbro Digitale” verrà spedito con procedura automatizzata all’indirizzo del cittadino e sostituirà in toto il precedente verbale di revisione già scaduto.
Invalidità civile: accertamento sanitario
Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa.
La prima è diretta ad accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione allo stato invalidante riconosciuto.
Per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%.
A tal fine si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
Invalidità civile: il certificato medico
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Il certificato deve indicare (oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria) l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’INPS utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet.
Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.
Invalidità civile: la domanda
Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:
- tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
- direttamente dall’interessato, utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del genitore o del tutore.
Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla ASL di competenza.
Scarica il Messaggio Inps n. 1650 del 22/04/2021
Invalidità civile: la visita medica e il verbale di visita
Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento, secondo il calendario di appuntamento della Asl corrispondente al CAP di residenza dell’interessato (o del domicilio alternativo, se dichiarato).
Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di non trasportabilità dell’interessato, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i 5 giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
L’accertamento sanitario compete alla Asl, che lo esercita attraverso una Commissione medica integrata però da un medico dell’Inps e detta, appunto, Commissione Medica Integrata (CMI). Ultimati gli accertamenti, la commissione redige il verbale di visita, firmato da almeno 3 medici (tra cui il rappresentante di categoria, se presente).
Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps, che può disporre nuovi accertamenti, anche tramite visita diretta. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.
Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche viene poi effettuato un monitoraggio a campione (oppure su segnalazione dei Centri medici dell’Inps) da parte della Commissione Medica Superiore (CMS). Gli accertamenti disposti dalla CMS – anche successivamente all’invio del verbale al cittadino – possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti o in una visita diretta.
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