Invalidità civile minori: ecco in dettaglio la nuova procedura semplificata Inps

Paolo Ballanti 07/03/23
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Grazie al Messaggio del 2 marzo 2023 numero 892 l’Inps ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio per l’acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile minori. Ad essere interessati sono patronati e associazioni rappresentative delle persone disabili.

Non è un caso che sia stata l’Inps stessa a comunicare una nuova modalità di presentazione delle domande di invalidità civile. Tra le attività dell’Istituto figura, infatti, oltre alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, l’erogazione di specifici aiuti economici in favore dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione Italiana con cui si garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a quanti sono inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L’accesso alle prestazioni Inps per i minorenni (che andremo ad analizzare in dettaglio) presuppone in ogni caso il riconoscimento dell’invalidità da parte delle apposite commissioni medico – legali, istituite presso le ASL.

Indice

Invalidità civile minori: come viene accertata

L’iter di riconoscimento dello stato di invalidità civile inizia con il rilascio, da parte del medico certificatore, del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie e la relativa diagnosi.

Il certificato (compilato online) è trasmesso all’Inps. L’interessato ha a questo punto 90 giorni per presentare domanda di invalidità civile, collegandosi al sito Inps o, in alternativa, tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Da precisare che in caso di minore vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore – tutore.

L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile viene eseguito da una Commissione medico – legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico dell’Inps.
Alla visita l’interessato può in ogni caso farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Ultimati gli accertamenti la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all’interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, l’altra con il solo giudizio finale.

Se la Commissione ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione, che sarà effettuata direttamente da un Centro medico – legale Inps. Fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione, il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge.

Ecco di seguito un’analisi delle prestazioni spettanti ai minori invalidi civili.

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Invalidità civile minori: indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata previa domanda all’Inps, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

A chi spetta
La prestazione è riconosciuta in favore di:

  • Cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;
  • Minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;

che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa.

Requisiti
L’indennità di frequenza spetta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Età minore di 18 anni;
  • Riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • Reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente pari, per il 2023, a 5.391,88 euro;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria invece l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extra-comunitari si richiede il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Al contrario, per gli anni successivi si assumono, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

Durata
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.

Importo
Per l’anno 2023 l’indennità mensile è pari ad euro 313,91 rispetto ai 292,55 euro del 2022.

Invalidità civile minori: indennità di accompagnamento

I mutilati e gli invalidi civili totali possono accedere, previa domanda all’Inps, ad una prestazione economica riconosciuta nei casi di impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Requisiti
A differenza dell’indennità di frequenza, l’accompagnamento spetta indipendentemente dall’età e dal reddito personale annuo. I requisiti richiesti sono infatti:

  • Riconoscimento di uno stato di inabilità totale e permanente (100%);
  • Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • Riconoscimento dell’impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, senza un’assistenza continua;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • Cittadinanza italiana;
  • Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per i cittadini stranieri comunitari;
  • Permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini extra-comunitari. 

Durata e decorrenza
L’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. L’erogazione dell’indennità è sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Importo
Per l’anno 2023 l’indennità mensile ammonta ad euro 527,16 in aumento rispetto ai 524,16 euro del 2022.
La prestazione è comunque incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’accompagnamento è comunque compatibile con:

  • Svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma e con la titolarità di una patente speciale;
  • Indennità di comunicazione e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti a patto che siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Invalidità civile minori: accompagnamento ciechi civili assoluti

I ciechi totali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari ed amministrativi hanno diritto ad un’indennità di accompagnamento, liquidata dall’Inps:

  • Riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero riconoscimento dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La prestazione in parola è corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.

L’importo dell’accompagnamento, per il 2023, ammonta a 959,21 euro per 12 mensilità (nel 2022 la somma era pari a 946,80 euro).

Invalidità civile minori: indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps, su domanda, in favore di coloro cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (che si conclude con il compimento dei 12 anni di età).

La misura, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali, spetta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, in favore di quanti soddisfano i seguenti requisiti amministrativi e sanitari:

  • Fino a 12 anni di età, riconoscimento di un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000 e 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
  • Dopo i 12 anni di età, riconoscimento di un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno di età;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’importo dell’indennità, per il 2023, è pari a 261,11 euro mensili (rispetto ai 259,75 euro del 2022).

Invalidità civile minori: nuove modalità di invio domanda

Come anticipato, con il Messaggio del 2 marzo 2023 numero 892 l’Inps ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori (già reso disponibile per i maggiorenni).

Interessati dalla novità sono i patronati e le associazioni rappresentative delle persone disabili.
I primi possono accedere al servizio attraverso l’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, le associazioni, al contrario, abilitate all’uso del canale telematico continueranno ad accedere al servizio online tramite Spid (almeno di livello 2), Cie o Cns.

La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano:

  • I dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario;
  • I dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica;
  • I dati relativi alla frequenza scolastica;
  • I dati necessari per il pagamento.

Dopo aver completato tutte le sezioni, la domanda dev’essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.
Eccezion fatta per l’ipotesi in cui vi sia un unico genitore o tutore “entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo” (Messaggio Inps).

Il genitore non dichiarante riceverà una notifica tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
Al contrario, il genitore che ha fatto richiesta presso il Patronato / associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito Inps, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” e, nella sezione “Rappresentante legale”, sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che “prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante” (Messaggio Inps).

Tale autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

In alternativa, il Patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.
Tutti gli approfondimenti sull’utilizzo della piattaforma sono in ogni caso riportati nel manuale “Domande di invalidità civile”, disponibile nell’Area dedicata all’inoltro delle domande.

Paolo Ballanti