È necessario che tali minorazioni provochino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo o, nel caso di soggetti minorenni, che abbiano permanenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Capita spesso che tali minorazioni non vengano riconosciute o, addirittura, venga riconosciuta una percentuale di invalidità molto bassa. In questi casi il verbale con cui la Commissione medica nega o riconosce l’invalidità è suscettibile di contestazione.
Resta aggiornato con il nostro speciale Legge 104
Come deve tutelarsi il cittadino?
Il primo passo da compiere è quello di presentare, con l’assistenza di un avvocato, ricorso al Tribunale Civile – Sezione Lavoro – competente per territorio, nel termine di 6 mesi dal ricevimento del verbale della Commissione Medica.
Iter da seguire nelle controversie sull’invalidità civile
L’art. 445 bis c.p.c. dispone che: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere […]”.
Depositata la domanda di accertamento tecnico preventivo (ATP), il Giudice provvederà a fissare udienza e in quella sede nominerà un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che procederà a valutare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per l’erogazione del beneficio.
Alle operazioni peritali è obbligatoria la partecipazione del medico dell’INPS.
Una volta che il CTU deposita la relazione, il Giudice ne dà comunicazione alle parti con contestuale richiesta alle stesse di comunicare in forma scritta, nel termine di 30 giorni, eventuali contestazioni.
Il mancato rispetto di tale termine che cosa comporta?
Il mancato rispetto del termine de quo determina automaticamente la decadenza dall’attività processuale da compiere, id est il deposito dell’atto di contestazione delle conclusioni del Ctu
A questo punto si aprono due strade:
- non vi sono contestazioni: il Giudice procede ad omologare l’accertamento del CTU che diverrà definitivo e inappellabile. Il decreto di omologa di accertamento positivo per la parte istante va, poi, notificato agli “enti competenti” affinché provvedano al pagamento della prestazione spettante, previa verifica degli altri requisiti previsti dalla legge. Quanto alle relative spese legali per l’assistenza tecnica dovranno essere poste a carico dell’Istituto convenuto, e se richiesto distratte in favore del difensore anticipatario.
- vi sono contestazioni: in questo caso si incardina un vero e proprio giudizio cui si applicheranno le norme del codice di procedura civile relative al giudizio del lavoro.
Sull’argomento segnaliamo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento