Invalidità civile 2020 dipendenti pubblici: tutte le agevolazioni e prestazioni

Il lavoratore del settore pubblico che incorre in una condizione di invalidità, ossia di riduzione delle proprie capacità lavorative, è tutelato dal nostro ordinamento attraverso una serie di diritti ed agevolazioni che aiutano la persona invalida, non più in grado di prestare la propria attività intellettuale e/o manuale al 100%. L’entità di tali benefici, naturalmente, non è univoca per tutti, poiché dipende dalla gravità dell’invalidità.

Tale gravità, in particolare, viene misurata in percentuale, ossia la cosiddetta “percentuale d’invalidità”, che viene valutata direttamente dalla Commissione medica INPS in caso di accertamento dello stato d’invalidità del richiedente.

Si precisa, sin dall’inizio, che la pensione di invalidità non è regolata allo stesso modo per i dipendenti pubblici e privati. Quindi, esistono determinate agevolazioni valide per entrambe le categorie di lavoro ma, soprattutto, alcune misure valide solo per i dipendenti del pubblico impiego, e viceversa.

Ad esempio, la pensione di invalidità, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, in vigore per i lavoratori del settore privato, non valgono per i dipendenti del pubblico impiego.

Per tale categoria di lavoratori, infatti, sono riconosciuti trattamenti non validi per i lavoratori del settore privato quali i trattamenti di inabilità. Ma andiamo in ordine e vediamo nello specifico tutte le agevolazioni, per l’anno 2020, in favore dei dipendenti statali invalidi.

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Invalidità civile: cos’è 

Prima ancora di elencare tutti i benefici rivolti agli invalidi civili è necessario comprendere quando si realizza lo stato di “invalidità civile”. Come appena anticipato, un soggetto è considerato “invalido” quando riporta una riduzione della capacità lavorativa, derivante da un’infermità o da una menomazione. Dunque, la situazione lavorativa viene compromessa proprio in relazione all’impossibilità di poter adempiere alle proprie mansioni, come in origine stabilito sul contratto di lavoro.

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Invalidità e handicap

È bene tenere separati gli invalidi civili dal concetto di “handicap”. Quest’ultimo è lo svantaggio sociale derivante da un’infermità o una menomazione. In particolare è considerato portatore di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Come si accerta l’invalidità civile

Ma come si attesta l’invalidità civile? Ebbene, il primo step da seguire è l’ottenimento della certificazione medica introduttiva rilasciata dal proprio medico curante. Dopodiché è necessario sottoporsi a visita presso la Commissione medica INPS che valuterà lo stato di invalidità e assegnerà una determinata percentuale, che influirà poi sulle agevolazioni alle quali si ha diritto.

Parliamo ora di percentuali di invalidità.

Invalidità civile superiore al 33,33%

La percentuale minima per essere considerati invalidi è 1/3, ossia il 33,33%. Chi ha un’invalidità nel range compreso tra il predetto valore e il 45%, ha diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

Invalidità civile superiore al 45%

Il secondo scaglione d’invalidità è il 45%. Si tratta dell’invalidità minima per godere del collocamento mirato previsto dalla L. n. 68/1999. Inoltre è anche possibile essere conteggiati dall’azienda nelle cd. “quote di riserva” relative alla legge sul collocamento obbligatorio. A tal fine è necessario essere titolari di un contratto a tempo parziale superiore al 50%.

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Invalidità civile superiore al 50%

Con riferimento agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, la legge riconosce il cd. “congedo per cure”. Trattasi, in particolare, di un periodo di astensione dal lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. In termini economici, il congedo applica la regola generale dell’istituto della malattia; tuttavia, tali giorni non rientrano nel cd. “periodo di comporto”.

Invalidità civile superiore al 60%

Lo scaglione successivo d’invalidità è il 60%. Tali invalidi hanno la possibilità di essere computati nella quota di riserva dell’impresa presso cui sono assunti, a prescindere dall’orario del contratto.

Invalidità civile statali: tipologie di pensioni erogabili

Rispetto ai lavoratori del settore privato, i trattamenti previsti per gli invalidi del pubblico impiego possono essere riassunti in tre diverse tipologie:

  1. inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
  2. inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta;
  3. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Scopriamoli uno ad uno.

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti e permanenti a proficuo lavoro, è necessario:

  • aver maturato almeno 15 anni di contribuzione sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;
  • essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica;
  • cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

In tal caso, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti alla mansione svolta, è necessario:

  • aver maturato almeno 15 anni di contribuzione per i dipendenti dello Stato (20 anni di contribuzione per i dipendenti di Enti locali o della Sanità);
  • essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica;
  • cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente alle mansioni.

Prima di procedere alla dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni, la P.A. deve adibire il dipendente ad altre mansioni più confacenti alla sua condizione di salute. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, l’amministrazione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può inoltrare la domanda di pensione all’Inpdap.

L’importo è calcolato in base all’anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Per poter accedere al trattamento previdenziale rivolto agli inabili assoluti e permanenti a qualsiasi attività lavorativa, è necessario:

  • aver maturato 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio;
  • essere riconosciuti inabili dalla competente commissione medica;
  • cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di servizio.

La domanda, con allegato un certificato del medico curante attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ultima amministrazione di appartenenza.

La pensione decorre:

  • dalla data di collocamento a riposo;

oppure,

  • dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata dopo la cessazione dal servizio.

Assegno ordinario d’invalidità per i dipendenti pubblici

Nonostante l’assegno ordinario d’invalidità è una misura prevista esclusivamente per il settore privati, l’INPS eroga tale trattamento anche ai dipendenti pubblici che sono anche iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria INPS, e che quindi non sono esclusivamente assoggettati al regime ex Inpdap.

Solo in questo caso il dipendente pubblico, in qualità di iscritto all’Ago o ad una gestione sostitutiva, o, ancora, di iscritto presso la gestione separata, può aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità.

Pensione di vecchiaia anticipata per i dipendenti pubblici

Sempre nella predetta ipotesi, se il dipendente pubblico avente diritto all’assegno ordinario risulta anche invalido in misura almeno pari all’80%, e soddisfa le condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata, può ottenere la trasformazione dell’assegno ordinario d’invalidità in trattamento di vecchiaia anticipato, su domanda.

Si ricorda, al riguardo, che l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è riservata:

  • agli uomini che hanno almeno 60 anni d’età anagrafica (55 anni per le donne);
  • a chi ha almeno 20 anni di contributi.

L’accesso è garantito dopo che siano decorsi 12 mesi dall’ultimo requisito perfezionatosi (anagrafico, contributivo o sanitario).

Se il lavoratore pubblico non richiede la tipologia di pensione, pur avendone diritto, l’amministrazione di appartenenza può collocarlo a riposo a partire dal compimento del limite di età ordinamentale (nella generalità dei casi pari a 65 anni), previo accertamento dei requisiti sanitari per la pensione e del soddisfacimento di tutte le condizioni richieste.

 

Daniele Bonaddio

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