Risposta
Gentilissimo,
l’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta in automatico. Per ottenerla deve essere presentata apposita domanda all’Inps. Questo perché il requisito fondamentale per ottenerla è appunto l’impossibilità di deambulare e compiere atti quotidiani senza l’aiuto di un accompagnatore. Può anche essere concessa in modo temporaneo (ad esempio per chi segue cicli di cure chemioterapiche) o permanente. Ma va comunque sempre presentata domanda.
Il fatto di essere invalido al 100% infatti è requisito necessario, ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del sussidio.
Le ricordiamo in breve i requisiti e come funziona questa prestazione Inps a sostegno dei soggetti invalidi totali.
L’Indennità di accompagnamento è un sussidio economico, che viene riconosciuto dall’Inps previa domanda da parte della persona interessata avente diritto.
Viene riconosciuta ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non conta l’età o la situazione economica della persona interessata: conta solo la minorazione accertata.
Ecco i requisiti, come riportato anche sul sito Inps:
- riconoscimento di totale inabilità (quindi il 100 per cento) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi esigenza di avere una continua assistenza da parte di terze persone;
- avere cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età. Ma questo non è il suo caso, avendo lei 58 anni.
Non può avere l’accompagnamento se:
- è ricoverato gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepisca già un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Accertato che lei abbia i requisiti sopra elencati, deve obbligatoriamente fare domanda, per ottenere l’indennità di accompagnamento. Questa infatti non viene erogata dall’Inps in modo automatico, nonostante lei sia invalido al 100%.
Per poter presentare la domanda, deve prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Se non è in grado di svolgere l’iter da solo, si faccia pure aiutare da un patronato. Cordiali saluti.
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