Invalidi civili: tutti i sussidi, prestazioni e importi 2022

Paolo Ballanti 18/03/22
Quali sono i sussidi che spettano agli invalidi civili nel 2022? La Circolare INPS del 23 dicembre 2021 numero 197 ha resi noti gli importi dei trattamenti previdenziali in vigore per l’anno 2022 alla luce dell’indice di perequazione provvisoriamente fissato all’1,6%.

Pur precisando che, nel corso del primo trimestre 2022, verranno effettuati gli opportuni conguagli a seguito dell’applicazione dell’indice di rivalutazione definitivo corrispondente all’1,7% la Circolare dell’Istituto fornisce i valori di riferimento per le prestazioni che nell’anno corrente saranno riconosciute agli invalidi civili.

Questi ultimi sono coloro che cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno, previa domanda, si sono sottoposti ad un accertamento sanitario finalizzato appunto a riconoscere i casi di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap.

Analizziamo in dettaglio le prestazioni spettanti nel 2022 agli invalidi civili, a quanto ammontano gli importi e come accedervi.

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Assegno mensile agli invalidi civili

I soggetti:

  • Di età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Con percentuale di invalidità compresa tra il 74 ed il 99%;
  • Che non svolgono attività lavorativa;
  • In possesso di un reddito annuo personale non superiore (per il 2022) ad euro 5.010,20;

hanno diritto ad un assegno mensile fissato, per l’anno corrente, in 291,69 euro.

La prestazione, corrisposta in tredici mensilità, è diretta ai cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari (in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno) residenti stabilmente ed in maniera abituale sul territorio nazionale.

Il sussidio (a differenza della pensione di inabilità che vedremo tra poco) è incompatibile con:

  • Prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di lavoro, guerra o servizio;
  • Pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo riconosciute dall’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti in favore di lavoratori dipendenti, nonché dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da qualsiasi altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Per le situazioni di incompatibilità che si verificano in costanza di fruizione dell’assegno, l’invalido è tenuto a comunicare tale circostanza all’INPS entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento con cui gli viene riconosciuta la prestazione da parte di un altro ente pensionistico.

Una volta ottenuto l’accertamento sanitario dell’invalidità, la domanda potrà essere inoltrata:

  • In via telematica sul portale inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno mensile agli invalidi civili”;
  • In alternativa, attraverso patronati ed associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Peraltro, al compimento dei 67 anni di età, l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Pensione di inabilità agli invalidi civili

Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’inabilità totale e permanente (100%), di età compresa tra i 18 e i 67 anni ed in possesso di un reddito inferiore corrispondente (per il 2022) ad euro 17.050,42, possono accedere alla pensione di inabilità per gli invalidi civili.

La prestazione è riconosciuta in misura pari, per l’anno corrente, ad euro 291,69 mensili per tredici mensilità, previo accertamento sanitario dell’invalidità e successiva domanda da trasmettere:

  • Online, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Pensione di inabilità agli invalidi civili”;
  • In alternativa, tramite patronato o associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

La pensione è peraltro compatibile con:

  • Attività lavorativa;
  • Prestazioni corrisposte a titolo di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, a patto che sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa;
  • Pensioni dirette di invalidità erogate dall’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti in favore di lavoratori dipendenti ovvero prestazioni a carico delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi ed ogni altra pensione obbligatoria per i dipendenti.

Viene altresì prevista (al pari degli invalidi civili beneficiari dell’assegno mensile) una maggiorazione pari a 10,33 euro mensili per gli invalidi civili di età inferiore a 65 anni, in presenza delle seguenti condizioni reddituali (valevoli per l’anno corrente):

  • Reddito pari a 6.213,74 euro in caso di pensionato solo;
  • Reddito pari ad euro 13.023,53 per il pensionato coniugato.

Da ultimo la pensione beneficia dell’aumento sino a complessivi 660,27 euro (equivalente a 291,69 + 368,58) già a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, in presenza dei seguenti requisiti reddituali:

  • 583,51 euro in caso di pensionato solo;
  • 662,96 euro per il pensionato coniugato.

Una volta che il beneficiario ha compiuto il 67° anno di età, la prestazione è convertita nell’assegno sociale sostitutivo.

Invalidi civili: Indennità di accompagnamento

I soggetti per i quali è accertata un’inabilità totale e permanente (100%), con impossibilità di:

  • Deambulare autonomamente senza l’ausilio di un accompagnatore;
  • Compiere in autonomia gli atti quotidiani senza un’assistenza continua;

possono inoltrare domanda all’INPS (previo accertamento sanitario) al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento pari (per il 2022) ad euro 525,17 mensili.

L’istanza di accompagnamento, da inoltrare online (collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili”) o, in alternativa, tramite patronato / associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), oltre ai requisiti sopra citati spetta a coloro che sono:

  • Cittadini italiani, comunitari o extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenti in maniera stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore dei minori di 18 anni:

  • Con riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • Frequentanti scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, centri ambulatoriali diurni o semi-residenziali (pubblici o privati) operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di portatori di handicap;
  • Con reddito inferiore ad euro 5.010,20 per l’anno 2022;
  • Cittadinanza italiana, comunitaria o extra-comunitaria in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza abituale e stabile sul territorio italiano.

Una volta ottenuto l’accertamento sanitario dell’invalidità ed inoltrata la domanda:

  • Online sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità mensile di frequenza”;
  • In alternativa, tramite patronato o associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);

l’Istituto provvede a corrispondere un’indennità per tutta la durata della frequenza pari, per il 2022, ad euro 291,69.

Leggi anche “Bonus genitori con figli disabili, 150 euro mensili: come fare domanda entro il 31 marzo”

Invalidi civili: Accertamento sanitario

L’iter di riconoscimento dell’invalidità civile inizia con il rilascio da parte del medico del certificato introduttivo in cui sono riportati dati anagrafici, codice fiscale, natura delle patologie invalidanti e diagnosi.

Il medico si occupa della compilazione del certificato e della sua trasmissione all’INPS, oltre a rilasciarne all’interessato il numero univoco insieme ad una copia in originale del certificato stesso.

Nel rispetto del termine di validità del certificato medico introduttivo (novanta giorni), è necessario presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, inoltrata tramite:

  • Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario”;
  • In alternativa avvalendosi di patronati ed associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

L’accertamento dei requisiti sanitari avviene da parte di una Commissione medico – legale istituita presso le ASL, integrata da un medico dell’INPS.

Fanno eccezione le regioni che hanno sottoscritto un protocollo per l’affidamento dell’accertamento direttamente all’INPS. In tal caso, la visita avviene direttamente presso i Centri medico – legali dell’Istituto.

Il verbale della visita è redatto in duplice copia, inviate all’interessato: una completa dei dati sanitari, l’altra con il solo giudizio finale.

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Paolo Ballanti

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