Questa settimana, proponiamo tre quesiti in ambito di diritto scolastico. A fondo pagina, riferimenti per avanzare le proprie richieste all’autore per le prossime settimane.
Domanda: Posso essere penalizzato nel voto finale per l’assenza ad una interrogazione o ad un compito?
NO. L’assenza, se giustificata, non può mai essere parametro di valutazione ai fini dell’attribuzione del voto finale. Un ribasso arbitrario sul voto finale per l’assenza ad una interrogazione o compito (in particolare se non programmati) è un comportamento indiscriminatamente punitivo, nella maggior parte dei casi illecito. Il docente ha, invece, il diritto di sottoporre lo studente a prove suppletive. Se non ne ha il tempo è difficile ipotizzare una responsabilità dello studente, dato che il coordinamento delle attività di verifica spetta alla cattedra.
Ci sono precise disposizioni di legge che circoscrivono il potere del docente di attribuire il voto. A differenza di quanto possa sembrare, l’esaminatore si muove in uno spazio di manovra discrezionale molto ridotto e rischia sempre una (dolorosa) bacchettata sulle mani dal giudice.
Domanda: Il professore può dare il voto finale se ha fatto una sola (o due sole) interrogazione o un solo (o due soli) compito nel quadrimestre (anche se riguarda tutto il programma)?
NO. La legge parla di “congruo numero di interrogazioni e (…) scritti (…) corretti e classificati” (testo risalente persino ad un Regio Decreto del 1925).
Quindi CONGRUO NUMERO (uno non basta) e, soprattutto, CORRETTI (i professori che “non portano il compito” prima del termine del quadrimestre non possono validamente servirsene nell’attribuzione del voto, ovvero il voto non dovrebbe “fare media”) e CLASSIFICATI (i compiti o le verifiche “senza voto” o comunque privi di un giudizio che consenta di comprenderne la qualità non possono incidere). I criteri relativi al “congruo numero” li stabilisce il Collegio Docenti.
La giurisprudenza consolidata (e, sulla scia, TAR Piemonte, sez. II, 24.07.2008) accoglie i ricorsi ed annulla i voti assegnati sulla base di un INCONGRUO numero di verifiche.
Qualche giudice di merito, coraggiosamente, ha parlato esplicitamente di TRE verifiche. Credo che, prima ancora della toga, dovrebbe essere il buon senso a guidare nell’individuazione di un numero minimo. E mai il buon senso si accontenterebbe di una o due.
Il rimedio, per lo studente che lamenti un voto attribuito sulla base di un numero incongruo di verifiche, è il RICORSO al Tribunale Amministrativo Regionale.
Domanda – È vietato diffondere i voti dei tabelloni finali (c.d. “quadri”), anche su internet ? E fare fotografie? –
In prima battuta, la risposta è NO, ma occorre qualche precisazione. I voti sono PUBBLICI. Pubblici significa che chiunque può consultarli. Il Garante della Privacy, con un vadevecum sul tema, ha definito pubblici sia i voti sui tabelloni finali, sia quelli dei compiti e delle verifiche. Ci sono istituti che, con grande zelo, pubblicano i “quadri” persino online sui rispettivi siti web e sulle pagine dei social network (basta cercare su internet). In linea di massima, quindi, la condivisione dei voti potrebbe avvenire liberamente. Chi la limita, nella maggior parte dei casi, parla di privacy “a naso” senza aver letto le normative e nel timore (infondato) di qualche denuncia. Il problema delle fotografie investe altri temi (si può scattare una foto in un istituto scolastico e quando?), ma il “contenuto” dei tabelloni finali è pubblico. Se si trascrivessero i voti di tutta la propria scuola e li si pubblicasse online, allo stato attuale sembra difficile ipotizzare un qualche esito sanzionatorio. Questo perché la privacy cede il passo alla “trasparenza”: ovvero il diritto di conoscere i voti finali anche dagli altri studenti. Turati parlava di PA come “casa di vetro” per poter monitorare continuamente le decisioni e le “scelte”. In quest’ottica la pubblicità tutela un diritto naturale del singolo studente: verificare che non siano stati utilizzati “metri” di valutazione diversi e non siano state commesse “ingiustizie”. Un eventuale ricorso per violazione della privacy in caso di diffusione dei voti finali dovrebbe essere respinto, perché alla privacy, in questo caso, non si ha diritto. Gli atteggiamenti scoraggianti verso la diffusione dovrebbero, di riflesso, essere accantonati. Può non piacere, ma questo è lo stato dell’arte.
Come inviare i propri quesiti
- Alle domande risponde Davide Gambetta, giudice arbitrale attivo presso un Tribunale privato arbitrale.
- Le domande devono essere poste per commento o per messaggio all’indirizzo email davidegambetta@yahoo.it.
- Chiunque può porre domande, ma non a tutti i quesiti si dà seguito con una risposta (per ragioni di tempo e di economia espositiva).
- I quesiti devono essere il più possibile circostanziati e non saranno mai pubblicati riferimenti espliciti a persone, cose, luoghi, società.
- Non è richiesto un linguaggio “specialistico” nei quesiti. Le domande possono essere poste in termini schietti e “concreti”.
- Alle domande si risponde secondo diritto (cioè sulla base della normativa vigente), non secondo i principi etici o l’equità.
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