Ai sensi dell’art. 1362 c.c. “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”. Tale norma, per diffusa opinione dottrinale sancisce il principio in claris non fit interpretatio.
Il contratto è diritto vivente, espressione dell’autoregolamentazione dei privati ed pertanto il suo significato è influenzato dal contesto in cui nasce e dal comportamento dei contraenti. L’interpretazione dunque non può prescindere da elementi esterni al negozio giuridico.
Il problema dell’interprete è evitare di distorcere il contenuto contrattuale stabilito dalle parti: il contratto una volta concluso si stacca dai suoi autori ma dovrà produrre gli effetti voluti.
Tale questione è ancora più delicata nella contrattazione d’impresa contemporanea: in linea generale le grandi multinazionali operanti in tutto il mondo hanno l’esigenza di assicurarsi un’interpretazione uniforme dei contratti a prescindere dalla nazione in cui il contratto viene concluso e dunque indipendentemente dalla legge applicabile.
Ciò viene soddisfatto mediante una contrattazione standardizzata che, almeno nei contratti tra imprese e consumatori (B2C), è normalmente predisposta unilateralmente dall’imprenditore.
Il principio seguito nella redazione di tali contratti è che la legge applicabile tra le parti è e deve essere solo quella contrattuale (entire agreement clause): in tale prospettiva può dirsi che il contratto torna ad essere fonte di norme di diritto privato (Betti) o assume addirittura il ruolo di nuova fonte del diritto insieme alla sentenza (Galgano).
Si tratta di negozi giuridici i cui modelli nascono nel Common Law e ciò incide anche sulla modalità redazionali: sono contratti generalmente che constano di molte pagine perché non intendono lasciare spazio all’intervento dell’interprete e che mirano alla completezza.
In particolare al fine di conferire ancora più certezza all’attività dell’interprete è inserita una clausola chiamata “Definizioni” con la quale si stabiliscono i significati da attribuire alle parole utilizzate nel testo contrattuale.
Allo stesso tempo tale clausola limita enormemente lo spazio lasciato all’autonomia interpretativa: tale pattuizione è oggetto di discussione in dottrina (De Nova) perché le norme sull’interpretazione del contratto sarebbero norme imperative e come tali inderogabili. Secondo una diversa ricostruzione (Bianca) invece la comune intenzione delle parti può spingersi fino al punto di disapplicare gli artt. 1362 c.c. e ss..
Si tratta di una clausola molto frequente nella prassi basta pensare ai contratti di mutuo o ai termini e condizioni d’uso di siti web usati quotidianamente da milioni di utenti.
Come si è accennato questi negozi sono molto lunghi a differenza di quelli del nostro ordinamento che subendo l’integrazione della legge possono non contenere clausole inutili in quanto meramente ripetitive della norma di legge.
Peraltro la completezza può essere solo in teoria un vantaggio: gli accadimenti successivi alla conclusione del contratto possono essere i più vari e non essendo possibile prevedere il futuro non è detto che un’applicazione rigida di quanto pattuito si riveli poi essere conveniente.
Anche il contratto del Common Law talvolta viene completato dalla legge o dal giudice laddove le parti si siano “dimenticati” apposite pattuizioni: in una recente sentenza della Suprema Corte Inglese (caso Marks and Spencer plc v. BNP Paribas Securities Services Trust Company Ltd. And another – 2015 – UKSC72) è stato confermato il principio in forza del quale le garanzie del venditore, anche laddove non espressamente richiamate dai contraenti, sono da considerarsi implicite (c.d. implied terms).
Il problema dell’interpretazione si fonda dunque su un equilibrio tra fedeltà al testo giuridico che assicuri certezza e libertà dell’interprete che non sconfini nel mero arbitrio. Tale questione è efficacemente analizzata da Pugliatti il quale con un suggestivo confronto tra interprete giuridico ed interprete di un brano musicale evidenzia che l’interpretazione (musicale) costituisce “una nuova sintesi creativa, nella quale l’opera del compositore (o del poeta) opera come un fatto dell’esperienza dell’interprete”.
L’interprete in sostanza fa proprio il testo “eseguendolo” con spirito proprio e dunque il confine tra interpretazione letterale e creativa è e resta assai labile.
In tale contesto almeno nell’ordinamento italiano un ruolo di rilievo potrebbe assumere il notaio il quale ai sensi dell’art. 47 della legge notarile “indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”.
La funzione notarile nella sua essenzialità sarebbe quella di adeguare la volontà delle parti alla legge vigente prevenendo possibili controversie giudiziali tra le parti: infatti il notaio in quanto pubblico ufficiale redige un atto che “fa piena fede fino a querela di falso”.
In tale prospettiva l’intervento notarile potrebbe essere risolutivo anche in un settore più ampio delle sole compravendite immobiliari potendo costituire punto di riferimento dei contraenti nella redazione del testo contrattuale.
Il notaio con la sua competenza in materia contrattuale assicurerebbe alle parti gli effetti voluti garantendo loro quella certezza normalmente ottenuta mediante le “Definizioni”, che come detto presentano profili di dubbia compatibilità con il diritto italiano.
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